Nota ministeriale 29 luglio 2004
Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio III
Prot. n. 338
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Oggetto: Graduatorie permanenti - Emendamenti approvati in sede di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
Nel provvedimento
indicato in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2004, sono inserite alcune disposizioni, che modificano o interpretano precedenti
norme riguardanti le graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.
Nell'attuale fase che vede fortemente impegnati gli uffici scolastici nella
rideterminazione delle medesime graduatorie, si ritiene opportuno segnalare
le disposizioni in esame, di seguito elencate, fornendo a supporto dell'attività
degli Uffici stessi, utili indicazioni operative.
"Art.8-ter"
Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
1. "Per l'anno
scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo 4 commi 1
e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n.333, è fissato al 25 agosto 2004."
La norma dispone il differimento del termine dal 31 luglio al 25 agosto 2004.
Il differimento consentirà, la possibilità di rideterminare le
graduatorie permanenti entro un termine più ampio e, di conseguenza,
di procedere alla loro utilizzazione per le assunzioni in ruolo nei tempi previsti
e, ove possibile, per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine
delle attività didattiche restando salvo, superato il nuovo termine del
25 agosto, l'affidamento di queste ultime operazioni ai dirigenti scolastici.
"
Art. 8-nonies, 2° comma"
Norma di interpretazione autentica
2. "L'articolo
1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n.97, convertito con modificazioni
dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che la rideterminazione
delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1,
comma 1, lettera b) del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito con modificazioni
dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è riferita, per quanto concerne i
soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno
scolastico 2003-2004."
La norma dispone un doppio regime temporale per la valutazione dei titoli di
servizio degli aspiranti inclusi in 3ª fascia.
La valutazione, infatti, dovrà essere effettuata sulla base delle precedenti
tabelle per gli anni scolastici sino al 2002/2003 compreso mentre, per il periodo
successivo, e sino al 21 maggio 2004, sulla base della nuova tabella annessa
alla legge 143/2004.
In tale attività va distinta la situazione degli aspiranti già
inseriti in graduatoria negli anni precedenti che hanno aggiornato il proprio
punteggio, da quella di coloro che sono stati inseriti per la prima volta quest'anno.
Nel primo caso, per gli anni precedenti al 2003/2004 andrà ripristinato
il punteggio precedentemente assegnato per titoli di servizio sulla base della
precedente tabella e valutato il servizio successivo sulla base della nuova.
Il Sistema Informativo provvederà, entro breve termine, a ripristinare
il punteggio per i servizi pregressi per tutte quelle situazioni che gli uffici
non avranno provveduto a modificare autonomamente. Si richiama a tal proposito
la nota tecnica già emanata dal Gestore del Sistema Informativo e pubblicata
sulla rete INTRANET.
Per gli aspiranti inseriti per la prima volta quest'anno, l'eventuale servizio
prestato antecedentemente all'a.s. 2003/2004, se già valutato o in corso
di valutazione sulla base della nuova tabella, andrà ricalcolato manualmente
sulla base della vecchia tabella. Va rammentato tuttavia che i nuovi inseriti
sono, per la quasi totalità, abilitati SSIS il cui servizio, come è
noto, nel biennio di frequenza della SSIS, non può essere comunque valutato.
Ad ogni buon fine, il Sistema Informativo produrrà un'apposita stampa
di controllo che evidenzierà gli aspiranti interessati.
"
Art. 8-nonies, 1° comma"
Norme di interpretazione autentica
1. "Il punto B.3),
lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al decreto legge 7 aprile
2004, n.97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n.143, si
interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella
scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo
grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali
tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h) della tabella di cui al precedente
periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia
è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune
classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non
anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".
La norma, nel primo periodo, dispone che il servizio aspecifico può essere
utilizzato solo nell'ambito di due distinti settori: infanzia, primaria ed educativo;
secondaria di 1° e 2° grado.
Pertanto con riguardo all'a.s. 2003/2004, andrà annullato l'eventuale
servizio già valutato in difformità alla disposizione citata,
che andrà invece ricondotto d'ufficio, salvo diversa indicazione dell'interessato,
nell'ambito del settore di competenza indicato dalla nuova normativa. Il Sistema
Informativo produrrà un'apposita stampa di controllo.
Per quanto concerne l'opzione per servizi contemporanei, peraltro già
effettuata a suo tempo dagli interessati, si precisa che l'obbligo della scelta
riguarda soltanto il periodo suindicato.
Relativamente al secondo periodo dell'art. 8 nonies, 1° comma, afferente
al punto B3) lettera h) della tabella di valutazione, si fa presente che, in
applicazione delle citate nuove disposizioni, i relativi servizi sono valutabili
in misura doppia solo a decorrere dal 18/05/2003 e i servizi prestati in data
anteriore, quindi, vanno rideterminati in base alle previgenti tabelle di valutazione.
Risulta inoltre ristretto l'ambito di applicazione delle norme che prevedono
la super-valutazione per il servizio prestato nelle scuole di montagna.
In quest'ultimo caso infatti la super-valutazione spetta solo a chi ha prestato
servizio in una sede scolastica situata in un comune di montagna e ubicata al
di sopra dei 600 metri, e non anche a chi ha prestato servizio in un'altra sede
della stessa istituzione scolastica.
Ciascun C.S.A. provvederà alle puntuali verifiche delle dichiarazioni
di sevizio presentate dagli interessati, attribuendo il punteggio effettivamente
spettante, ovvero, procedendo, nel caso di dichiarazione incompleta, alla necessaria
regolarizzazione, acquisendo dagli interessati gli elementi mancanti per l'esatta
valutazione del servizio.
Ovviamente, anche in tutti gli altri casi in cui non sia possibile procedere
d'ufficio, le SS.LL assumeranno contatti con gli interessati per la necessaria
regolarizzazione.
La presente nota sarà pubblicata sul sito INTERNET del MIUR e nella rete
INTRANET.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale CAPO