Ordinanza
ministeriale 9 febbraio 2004, n. 21
DIREZIONE
GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
prot.
n. 2392
Istruzioni
e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2003/2004.
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
VISTO il
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art. 205, comma
1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione (attualmente
Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca) il potere di disciplinare
annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini
ed esami;
VISTA la Legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente disposizioni per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 23/7/98, n. 323, recante disciplina
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, di seguito denominato "Regolamento";
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. 7/1/99, n. 13, recante la disciplina
delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella
Regione Valle d'Aosta;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2002) che, all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della legge
10.12.1997, n. 425;
VISTO il D.M. 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di
svolgimento della 1^ e 2^ prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il D.M. n. 429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche
formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima";
VISTO il D.M. n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione delle aree
disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento
del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
VISTO il D.M. 104 del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità e
i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari
esterni e sui criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione
dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore", limitatamente alle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate;
VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 14 "Esami di stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina,
designazione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle commissioni
d'esame.";
VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 13, concernente le certificazioni e
i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle
tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il D.M. 9 febbraio 2004, n. 15 "Norme per lo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2003/2004;
VISTO il D.M. n. 3 del 17 gennaio 2004 con il quale sono state indicate
le materie oggetto della seconda prova scritta;
VISTO il D.M. n. 4 del 17 gennaio 2004 "Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le
commissioni d'esame.";
VISTA la C.M. 9 febbraio 2004, n. 16, sulla formazione delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore per l'anno scolastico 2003-2004;
VISTA la C.M. n. 261 del 22.11.2000, concernente i candidati esterni
negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
VISTO il Decreto legislativo 30-7-1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, con il quale è stato adottato
il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca;
VISTO l'art. 21, comma 20 bis, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto
dall'art. 1, comma 22, della Legge 16/6/1998, n. 191;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 67 del 4 agosto 2003 sul calendario
scolastico per l'anno scolastico 2003/2004;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62 "norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 20 luglio 1999, n. 258, recante, tra l'altro, norme relative
alla trasformazione del C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del
Sistema dell'Istruzione;
VISTO il D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313, concernente il regolamento
di organizzazione dell'istituto di cui al citato D.L.vo n. 258/99;
VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio
1997, reg. 001, f. 268, concernente norme transitorie per il passaggio al sistema
di formazione universitaria degli insegnanti di scuola materna ed elementare;
VISTO il D.M. 28 febbraio 2001, prot. n. 9007, concernente la costituzione
di una struttura tecnico-operativa per gli esami di Stato;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
VISTA la C.M. 3 giugno 2002, prot. n. 9680 "Esame di Stato - Nulla osta
per candidati esterni detenuti"
ORDINA
ART. 1
INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
- La sessione
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, per l'anno scolastico 2003/2004, ha inizio il giorno 16 giugno
2004.
ART.
2
CANDIDATI INTERNI
- Sono ammessi
all'esame di Stato:
- gli alunni
delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di
corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina
in sede di scrutinio finale;
- gli alunni
delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle abbreviazioni
di cui al successivo comma 2;
- gli alunni
delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato
le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.
2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione
di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
- gli alunni
delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato
la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c) del Regolamento, siano stati ammessi alle
abbreviazioni di cui al successivo comma 2.
- Fermo restando
quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal
precedente comma 1, lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi
possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame
di Stato nei seguenti casi:
- abbreviazione
per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe
abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma
la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte
o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica;
- abbreviazione
per obbligo di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva
prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000, citato in premessa, di essere tenuti
a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di
sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per
essere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto
di scrutinio finale senza debito formativo.
- Gli alunni delle
penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano
usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione
prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purché soggetti
agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata
per l'ammissione agli esami per merito.
ART.
3
CANDIDATI ESTERNI
- Sono ammessi
all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo coloro
che:
- compiano il
diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame
e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico;
- siano in possesso
del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari
a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- compiano il
ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame;
in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo
di studio inferiore;
- siano in possesso
di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale;
- abbiano cessato
la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
- Sono ammessi
all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i
candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- compiano il
diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame
e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica
e di licenza corrispondente;
- siano in possesso
del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero
di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente
dall'età;
- compiano il
ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame;
in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi
titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica
e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3;
- siano in possesso
di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondenti;
- abbiano cessato
la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
- I candidati
agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera
c) del comma 2, debbono documentare, altresì, di aver esperienze di
formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con
quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame.
Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo
dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in
un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi.
L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione
del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza
e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze
di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è
ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati
agli esami nei corsi post-qualifica ad esaurimento.
- È consentito
ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
Istituto tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente
comprovati, non abbiano effettuata la pratica di agenzia, sostenere ugualmente
gli esami di Stato stessi. È consentito, altresì, ai candidati
esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali
- indirizzo dirigenti di comunità -, i quali, per motivi di impedimento
debitamente comprovati, non abbiano svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia,
sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano effettivamente svolto
il tirocinio relativo agli anni precedenti l'ultimo (terza e quarta classe).
Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata effettuazione della pratica
di agenzia dovranno essere annotate nella certificazione integrativa del diploma
prevista dall'art. 13 del regolamento.
- L'ammissione
dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneità
all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente
all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è subordinata al
superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7.
- I candidati
provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1,
lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto
con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
- È fatta
salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche
derivanti da specifici accordi.
- Non sono ammessi
agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella
stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di
studio.
- Non è
consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione
già sostenuti con esito positivo.
- I candidati
esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato negli istituti statali
o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura,
alle condizioni indicate al successivo art. 4, comma 7.
ART.
4
SEDI DEGLI ESAMI
- Sono sedi degli
esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali, gli istituti
paritari e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere
c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
- Per gli alunni
interni la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato.
- Per i candidati
esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato
con D.L.vo 16-4-1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali
e gli istituti paritari.
Ai candidati esterni che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o
corsi privati è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie
che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di
interessi.
- Salvi i casi
dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami
finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri
candidati esterni gli istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame
sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati
esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità
presso gli Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni
di carattere organizzativo di cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261 del 22.11.2000.
- Il requisito
della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. 445/2000.
- Il candidato
che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia
diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami,
è tenuto a presentare all'istituto statale o paritario un'apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione
della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se
il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente
la potestà genitoriale.
- I candidati
esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari
ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal
caso, i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari,
sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto
scolastico sede d'esame.
I candidati esterni, che chiedono di sostenere gli esami di Stato negli istituti
statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici, hanno
facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso
ad indirizzo sperimentale linguistico della istituzione scolastica sede di
esami.
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali
ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica.
A questi ultimi candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M. n.
261 del 22-11-2000.
- Negli istituti
che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite"
(dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette anche
coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione
agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione
o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
- Il dirigente
scolastico trasmette al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale,
ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande
dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5
e 6.
- Ferma restando
la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero maggiore
di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il dirigente scolastico
provvede altresì a trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso
rispetto alla ricettività dell'istituto, con riferimento al numero
di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili
a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari,
alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente
di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione
degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine,
il dirigente scolastico tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione
agli atti dell'Istituto delle domande prodotte dai candidati esterni. Relativamente
agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli Istituti
Tecnici per le Attività Sociali valgono le indicazioni di cui al par.
4 della citata circolare n. 261/2000.
- Nell'ipotesi
di cui al precedente comma 10, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come
segue:
- assegna, d'intesa
con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti
dello stesso indirizzo della provincia;
- qualora non
sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia,
secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza
ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine.
- Qualora, per
l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la
disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa
far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere
a) e b), il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone che
gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano
anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della
provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione:
il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla configurazione
di apposite commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono
state presentate le domande per ogni utile riferimento e collegamento all'attività
didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal
consiglio di classe ai sensi dell'art. 6 della presente O.M.;
i commissari sono designati dal dirigente scolastico al quale sono state prodotte
le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art.
10 della presente Ordinanza e prioritariamente utilizzando i docenti delle
classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello
stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici. In caso di
assoluta necessità, il medesimo dirigente scolastico designa anche
personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze.
In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze
brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso
previsto per i commissari delle commissioni degli esami di Stato;
per gli esami preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state prodotte
le domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte
dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti
delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati
prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso
tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici interessati e i commissari
designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessità,
il medesimo dirigente scolastico può nominare anche personale incluso
nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente
che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le
commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame;
il rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto statale
o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati hanno prodotto domanda
d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono
tenute a consegnare gli atti.
- La procedura
indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la designazione
dei commissari e per la costituzione delle commissioni per gli esami preliminari,
non si applica alle situazioni dei candidati esterni agli esami nell'indirizzo
di dirigente di comunità presso gli Istituti tecnici per le attività
sociali, per le quali valgono le indicazioni di cui alla citata circolare
n. 261/2000.
- Nei casi previsti
dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale al quale sono state prodotte le domande dà comunicazione
agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati.
- I candidati
provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente ad
un'unica sede di esame, con la limitazione di cui al terzo comma - secondo
alinea.
- I Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le richieste di effettuazione
delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in
luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni, ove ne ravvisino
l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia.
In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione
suppletiva.
- Per i candidati
non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata la
domanda di ammissione agli esami.
- I componenti
esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame
stabilite per i candidati.
ART.
5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- I candidati
esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di
Stato entro il termine del 30 novembre 2003 previsto dal Regolamento; termine
che, coincidendo con un giorno festivo, è stato, di diritto, prorogato
al giorno seguente. La domanda deve essere stata corredata, oltre che di ogni
indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare
e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato,
dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere
stata corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse
scolastiche. Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di
cui al paragrafo 4 della C.M. n. 261/2000.
- La dichiarazione
relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste
ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma
3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia
e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data
di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata
entro il 31 maggio 2004.
- Fermo restando
quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono
essere presentate a un solo istituto.
- Eventuali domande
tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente
dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali e, limitatamente
a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre
che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2004, previsto dal Regolamento.
I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali danno immediata comunicazione
agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo,
dell'istituto a cui sono stati assegnati.
- Analoga procedura
è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessità,
il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato
stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato
la domanda.
- Le domande dei
candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere presentate al
proprio Istituto entro il 31 gennaio 2004.
- Per i candidati
interni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe
dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio
è differito al 20 marzo 2004.
- L'accertamento
del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art.
3 è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame,
che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle
domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario,
invita il candidato a perfezionare la domanda.
- Le domande di
partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate
al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il
tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore
medesimo. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può
prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
2003.
L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche,
nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale.
ART.
6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
- I consigli di
classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione
d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata
nell'ultimo anno di corso.
- Tale documento
indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo,
i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti,
nonchè ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo
ai fini dello svolgimento degli esami.
- Per quanto concerne
gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione
del biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una terza area professionalizzante
che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione
professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento
deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale
area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le
commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area
di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze
e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
- Per le classi
articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi,
il documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei docenti
dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti
che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
- Al documento
stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate
e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di
Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni
ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse
e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 24/6/98.
- Prima della
elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca
e quella dei genitori.
- Il documento
è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia
a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.
ART.
7
ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI
- L'ammissione
dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità
all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente
all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al
superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove
scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto
dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni
per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità
alla classe successiva.
- I candidati
in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di
istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art.
3 comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) e quelli in possesso di promozione
o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti
con quelle del corso già seguito.
- I candidati
provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono
ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3,
commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al
comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari
a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico.
- La disposizione
di cui al comma 2, attesa la peculiarità dell'indirizzo e dei corsi
di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di
corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia
(durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame
di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente
al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per
effetto dello scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la
compatibilità dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con
quelli di svolgimento degli esami preliminari.
- L'esame preliminare
è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle
lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla
quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe,
ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli
anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti
la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.
- Il dirigente
scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento
degli esami preliminari.
- Ferma restando
la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere
gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre
componenti, compreso quello che la presiede.
- Il candidato
è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei
decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
- Ai fini della
determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
- I candidati
esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero
di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami
di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale,
dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
- L'esito positivo
degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato,
vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione
secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere,
a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di
cui all'art. 4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti
l'ultima.
- Il disposto
di cui al comma 11 si applica anche in caso di mancata presentazione agli
esami di Stato.
ART.
8
CREDITO SCOLASTICO
- Il Consiglio
di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti
disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato
interno, sulla base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in
calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni
assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito
scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione
dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera
scala decimale di valutazione.
- L'attribuzione
del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione,
tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma
2, del Regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza
con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio
finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
- Nel caso delle
abbreviazioni del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2, il credito scolastico
è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.
11, comma 5 del Regolamento.
- Agli alunni
interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di
credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe
in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti,
a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella
B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base
ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali
candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella
C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione
di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esami
di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio
di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non frequentati,
qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità alla
penultima e/o alla terzultima classe.
- Negli istituti
professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito scolastico,
tengono conto della valutazione conseguita dagli alunni nelle attività
che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che concorre ad integrare
quella nelle discipline coinvolte nelle attività medesime.
- L'attribuzione
del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.
Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso,
può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti
attribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento, il punteggio
complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi
attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni,
relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate
con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
- Il punteggio
attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo
dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
- Il credito scolastico
per i candidati esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo
le disposizioni dell'art. 11, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Regolamento ed osservando
la procedura di cui all'art. 13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso è
pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame il giorno della prima prova
scritta.
- Ai candidati
esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato non superati,
siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però,
non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari, il credito
scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che
per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità
alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
- Ai candidati
esterni che, per il penultimo e per il terzultimo anno, sono in possesso di
promozione o di idoneità, il credito scolastico è attribuito,
per tali anni, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità,
secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni
della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari,
secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati
non sono in possesso né di promozione, né di idoneità,
né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico
è attribuito nella misura di punti 2.
ART.
9
CREDITI FORMATIVI
- Per l'anno scolastico
2003/2004, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000,
n. 49.
- La documentazione
relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro
il 15 maggio 2004 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli
organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le
modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, nei casi di attività
svolte presso pubbliche amministrazioni.
- Qualora gli
esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere
opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti
formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.
ART.
10
COMMISSIONI D'ESAME
- Per l'anno scolastico
2003/2004, valgono le disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001,
n. 104, integrato, in applicazione dell'art. 22, comma 7, della legge n. 448/2001,
dal D.M. 9 febbraio 2004, n. 14, concernente i criteri e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, nonché le istruzioni di cui alla circolare ministeriale
9 febbraio 2004, n. 16, sulla formazione delle commissioni.
ART.
11
SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
- La partecipazione
ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari
rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del
personale direttivo e docente della scuola.
- Non è
consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo,
salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati
e accertati.
- Le sostituzioni
di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la
piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e
dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del citato
D.M. n. 14 del 9 febbraio 2004.
- Il personale
utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto
di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della
scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in
servizio nei giorni delle prove scritte.
- Il commissario
assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle
operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove
scritte.
ART.12
DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE
- Le commissioni,
operanti nella stessa sede d'esame si riuniscono, in seduta plenaria, presso
l'istituto cui sono state assegnate, il 14 giugno 2004 alle ore 8,30. Alla
riunione partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente
riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto statale o paritario
medesimo.
- Il presidente,
o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver
verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari,
comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al
Dirigente scolastico se l'assenza riguarda un commissario.
- Nella riunione
plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa
i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle
singole commissioni.
- Il presidente,
sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, individua
e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni
determinando, in particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra
le commissioni per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi
distintamente di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione
finale. Il Presidente medesimo provvede altresì a fissare le date di
svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei risultati. Per la
pubblicazione medesima viene valutata, altresì, l'opportunità
di procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni. La
relativa delibera può essere assunta, sentiti i componenti di ciascuna
commissione, in data successiva a quella dell'insediamento.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle
quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o lingue straniere
diverse, o nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, con
docenti che operano separatamente, il presidente avrà cura di fissare
il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra
i diversi gruppi della classe per le operazioni di correzione e valutazione
degli elaborati, conduzione dei colloqui e valutazione finale.
Il presidente determinerà il calendario definitivo delle operazioni
delle commissioni, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti
delle commissioni costituite presso altre sedi di esame, di cui eventualmente
facciano parte, quali commissari, i medesimi docenti.
- Al fine di fornire
opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità
delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri
operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono
riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami
di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, procurando,
comunque, che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle
prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio
della correzione degli elaborati. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali assicurano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul
territorio, avvalendosi degli ispettori tecnici.
- La riunione
preliminare di ciascuna commissione è finalizzata agli adempimenti
di cui all'art. 13 della presente Ordinanza.
- Il calendario
delle prove per l'anno scolastico 2003/2004 è il seguente:
- prima prova
scritta: 16 giugno 2004, ore 8:30;
- seconda prova
scritta, grafica o scritto-grafica: 17 giugno 2004, ore 8:30.
Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua
nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti.
Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno
di tre giorni e in non più di cinque giorni. Poiché uno dei
giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova
stessa può essere sospesa per i soli candidati che per motivi di
culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno.
- terza prova
scritta: 21 giugno 2004: ciascuna commissione, entro il 19 giugno, definisce
collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il
documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
Nel caso di classi abbinate le operazioni previste devono essere effettuate
distintamente per la classe di istituto statale o paritario e per la classe
di istituto legalmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il Presidente
stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova,
dandone comunicazione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti
interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie
oggetto della prova. La mattina del 21 giugno ogni commissione, tenendo
a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente
il testo della terza prova scritta, sulla base delle proposte avanzate da
ciascun componente; proposte che ciascun componente deve formulare in numero
almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede
di definizione della struttura della prova. La Commissione, in relazione
alla natura e alla complessità della prova, stabilisce anche la durata
massima della prova stessa. Per gli istituti d'arte e i licei artistici
la prova può svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle
singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione
può avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art.
14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni
sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda
prova scritta e il giorno seguente.
- Ciascuna commissione
stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto
comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione
delle prove scritte.
- La data di inizio
dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione, al termine delle
operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte,
nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 8.
- Prima dell'inizio
dei colloqui, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli
dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare.
La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni
inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16,
comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio
del colloquio. Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita
i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente
dalla commissione, a comunicare il titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza
di ricerca o di progetto, anche in forma multimediale, prescelti per dare
inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento.
- Per l'espletamento
dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati
interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni.
Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non
può essere di norma superiore a cinque.
- Del diario dei
colloqui, il presidente delle commissioni dà notizia mediante affissione
all'albo dell'istituto sede di esame.
- La prima prova
scritta suppletiva si svolge il 30 giugno 2004, alle ore 8:30; la seconda
prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 1 luglio 2004, alle ore 8:30,
con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti
d'arte; la terza prova scritta suppletiva si svolge nel secondo giorno successivo
all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi
previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal
caso le stesse continuano il lunedì successivo.
- L'eventuale
ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perché
impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine
delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno
intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui
interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva.
- L'eventuale
integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5
punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di
almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno
a 70 punti, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna
classe-commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, secondo
l'art. 13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale.
Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza
agli artt. 15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte
e del colloquio.
- Le operazioni
intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano
subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente
quanto disposto nel comma 4, primo alinea, del presente articolo.
- Quanto altro
possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza,
è stabilito dal presidente della commissione d'esame.
ART.
13
RIUNIONE PRELIMINARE
- Il presidente
assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare
e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni.
Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per
ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale,
tra l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il
plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva
riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente
in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte
dall'intera commissione.
- Il presidente
sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare,
con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione
plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato nella verbalizzazione
di tutte le commissioni.
- Tutti i componenti
la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare
per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente
della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più
candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito
dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per incompatibilità.
- Tutti i componenti
la commissione alla quale sono assegnati candidati esterni devono dichiarare
per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro
il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti
docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità
entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario
spostamento. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente
provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino
in analoga situazione.
Non si procede alla sostituzione del commissario legato dai vincoli sopradescritti
con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di
classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della
classe.
I Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione
di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni in
classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso
rilasciare, anche se negative, le dichiarazioni di non aver impartito lezioni
private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro il
quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.
- Nella seduta
preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende
in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché
la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
- elenco dei
candidati;
- domande di
ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono
di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati
i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini
dello svolgimento dell'esame;
- certificazioni
relative ai crediti formativi;
- copia dei
verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e
motivazione del credito scolastico;
- per gli allievi
che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito,
attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle
singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- per gli allievi
che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi
di leva, attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe
con l'indicazione del credito scolastico assegnato;
- per i candidati
esterni sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe, esito
dell'esame preliminare;
- documento
finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
- documentazione
relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti
di cui all'art. 17;
- per le classi
sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento
ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.
- Il Presidente
della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa
a ciascun candidato, rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne
tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del
R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso
i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.
Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte
dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente
in merito, eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe.
Il Presidente della commissione, qualora, in sede di esame della documentazione
relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte
del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando
contestualmente il termine di adempimento.
- Nella medesima
seduta, la commissione provvede, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento,
a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi
al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati
e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver
stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato
esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo
al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni
è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima
prova scritta.
- In sede di riunione
preliminare, la commissione stabilisce il termine e le modalità di
acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati finalizzate all'avvio
del colloquio, di cui all'art. 12, comma 10 della presente ordinanza.
- In sede di riunione
preliminare, o in riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri
di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni
per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree
disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
- Nella stessa
riunione, o in riunioni successive, la commissione individua, altresì,
i criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità
di svolgimento del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art.
16 della presente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate.
- Nella stessa
riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per
l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5
punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno
15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70
punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
ART.
14
PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA
- I Direttori
generali degli Uffici Scolastici Regionali devono confermare alla struttura
tecnico-operativa di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi
contenenti i testi della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato, ivi compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art.
17, comma 2. Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero
a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della
data di inizio delle prove di esame.
- La predetta
conferma, o la comunicazione di eventuali discordanze, deve essere resa nota,
da parte dei Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura
tecnico-operativa di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal
rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente congrua
motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo
e il reale fabbisogno dei plichi.
- I plichi occorrenti
per la prima e seconda prova scritta suppletiva debbono essere richiesti dai
Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali alla struttura tecnico-operativa
di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove
stesse. Le predette richieste vanno formulate sulla base delle notizie e dei
dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva allo
svolgimento della seconda prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere
esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul
numero dei candidati interessati.
- I plichi non
utilizzati dovranno essere restituiti dai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico-operativa
di questo Ministero.
ART.
15
PROVE SCRITTE
- Per l'anno scolastico
2003/2004 valgono le disposizioni di cui al D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo
alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta
ed al DM n. 429 del 20.11.2000, concernente le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima per l'anno scolastico 2003/2004.
- Per l'anno scolastico
2003/2004, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali
può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo
piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo
criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova
scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici industriali.
- Qualora la materia
oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi
seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta
è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la
scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le
quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
- La terza prova
è predisposta dalla commissione secondo le modalità di cui all'art.
12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli istituti professionali, la
commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze
e capacità, delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione,
indicate nel documento del consiglio di classe.
- La commissione
dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti
uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente
non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10.
- Le commissioni,
ai fini della correzione della prima e della seconda prova scritta, possono
operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98, ferma restando la responsabilità
collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari
può essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area
e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 9.
- Le operazioni
di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una
proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato.
I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso
il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1. Se sono proposti più
di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione
vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto,
a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il
presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica
dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero
più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato
conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte
dei singoli componenti. Il verbale deve altresì contenere l'indicazione
di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione
di cui all'art. 13 del Regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno
i punteggi assegnati alle singole prove scritte e al colloquio sul voto finale,
i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista.
- Il punteggio
complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati
di ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede della commissione d'esame
almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento
del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni
festivi intermedi. È facoltà di ogni candidato richiedere alla
commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione
riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il
colloquio del candidato interessato.
ART.
16
COLLOQUIO
- Il colloquio
deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza della commissione.
Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
- Il colloquio
ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca
e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra
tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati
di lavori preparati, durante l'anno scolastico, anche con l'ausilio degli
insegnanti della classe. Preponderante rilievo deve essere riservato alla
prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'art. 4, comma 5,
del Regolamento, deve vertere su argomenti proposti al candidato attinenti
le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite
dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante
la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione
di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. È
d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle
prove scritte.
- Il colloquio,
nel rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può considerarsi
interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate
e se non abbia interessato le diverse discipline anche raggruppate per aree
disciplinari.
- A tal fine,
la commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse
fasi del colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto
scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le diverse
discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli
elaborati delle prove scritte.
- Negli Istituti
professionali, la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche
delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel
documento del consiglio di classe.
- La commissione
d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio
giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore
a 22.
- La commissione
procede alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa
alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio
viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall'intera commissione
a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo
i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall'art. 13, comma 10 e
con l'osservanza della procedura di cui all'art. 15, comma 7.
Art.
17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
- Ai sensi dell'art.
6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che
possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le
prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio
del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle
prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto;
per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori
che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
- I testi della
prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti
in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap
visivo.
- I tempi più
lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio,
previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non
possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello
stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione
tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio
di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno
scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti
in un numero maggiore di giorni.
- I candidati
che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati
dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico
relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'attestazione di cui all'art. 13 del Regolamento. I testi delle prove
scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione
delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni
affissi all'albo dell'istituto.
ART.
18
ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE SUPPLETIVA
- Ai candidati
che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo
di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta
impossibilità di partecipare alla prove scritte, è data facoltà
di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto
dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi
della prima e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al
precedente art. 14.
- Ai fini di cui
sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della
seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a
sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione
entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima.
Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per
la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
- I candidati
assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il
giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione
dei testi della terza prova si osservano le modalità di cui al DM.
n. 429 dell'20/11/2000.
- In casi eccezionali,
qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati
che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
- La commissione,
una volta deciso in merito alle istanze, ne dà comunicazione agli interessati
e al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.
- Relativamente
ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti
direttori generali degli uffici scolastici regionali fissa, con apposito provvedimento,
i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
- La commissione
può disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli
stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi
da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché
non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel
calendario.
- In casi eccezionali,
ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito
in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo
il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce
in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se
il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione
o per il completamento.
- Qualora nello
stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte
suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione. Quest'ultima
provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione delle prove,
gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a
valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati
sono, altresì, competenti nella formulazione e scelta della terza prova.
ART.
19
VERBALIZZAZIONE
- La commissione
verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame
nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite
a ciascun candidato.
- La verbalizzazione
deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione
e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni,
in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente
in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate
siano pienamente e congruamente motivate.
ART.
20
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
- Ciascuna commissione
d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla
elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui,
compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione
suppletiva.
- A ciascun candidato
è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle
prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito
da ciascun candidato.
- Per superare
l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
- Fermo restando
il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente
integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 13, comma 11,
il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto
un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella
prova d'esame pari ad almeno 70 punti.
- La commissione
provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato,
del modello di certificazione di cui al successivo comma 6. Le attività
caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali
verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli
"ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito".
- Per l'anno scolastico
2003/2004, il modello di certificazione è quello di cui al D.M. n.
13 del 9 febbraio 2004.
- Al termine degli
esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la Commissione
può provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che
hanno superato l'esame.
- I presidenti
delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura
dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del Regolamento
per il successivo invio all'Osservatorio nazionale istituito presso l'Istituto
nazionale per la valutazione del Sistema dell'Istruzione. Alla relazione dovranno
essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata
a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli
commissari.
- Copia della
relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento
degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente,
va inviata al competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
perché lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in
relazione allo svolgimento dell'esame stesso.
- Ferma restando
la competenza dei Presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei
diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine
di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
- Le firme sui
diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati
e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 445/2000.
- A richiesta
degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero,
dai dirigenti degli Istituti Statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti,
presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo
di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione
all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli
interessati stessi, con il diploma originale.
- In caso di smarrimento
del certificato integrativo del diploma dell'esame di stato, il dirigente
scolastico rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta
di copia sostitutiva dell'originale.
- In ogni caso
valgono disposizioni di cui al Capo III - semplificazione della documentazione
amministrativa - del D.P.R. n. 445/2000.
ART.
21
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
- L'esito degli
esami è pubblicato, per tutti i candidati, nella data individuata ai
sensi dell'art. 12 - comma 4, della presente O.M., al termine dei lavori,
nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della
dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
- Il punteggio
finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun
candidato e sui registri d'esame.
- Nel caso in
cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni
di cui all'art. 4, commi 12 e 13 e alla C.M. 261/2000.
ART.
22
ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA
- Gli atti e i
documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere consegnati,
con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro
custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura
del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito
dallo stesso dirigente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla
presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso
redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito
nel plico stesso da sigillare immediatamente.
- Ai fini dell'esercizio
del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive disposizioni.
ART.
23
TERMINI
- La presente
Ordinanza, per il suo carattere ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente
i termini fissati dalla legge n. 425/1997 e dalle disposizioni attuative della
stessa.
ART.
24
ESAMI NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
- Per la Regione
Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui alla presente Ordinanza,
ad eccezione di quelle incompatibili con il Regolamento emanato con D.P.R.
7/1/99, n. 13, recante la disciplina delle modalità e dei criteri di
valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21,
comma 20 bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa
la quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale 3/11/98,
n. 52.
ART.
25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
- Ai fini dello
snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione
degli adempimenti, i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
potranno valutare l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai
dirigenti in servizio presso gli uffici regionali o le strutture periferiche
del territorio di rispettiva competenza.
La
presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per i controlli di
legge.
IL MINISTRO
MORATTI