Circolare ministeriale 14 febbraio 2005, n. 29


DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE Prot. n. 303/Dip/Segr.

Al Direttore Generale per il personale della scuola - SEDE
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
e, p.c.
Al Gabinetto - SEDE
Ai Capi Dipartimenti - LORO SEDI
Ai Direttori Generali degli Uffici centrali - LORO SEDI
Ai Centri Servizi Amministrativi - LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di TRENTO
All' Intendente scolastico per la Scuola in lingua tedesca - BOLZANO
All' Intendente scolastico per la Scuola delle localit ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente agli studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA

Oggetto: collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Anno scolastico 2005/2006.

1) PREMESSA

L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti scolastici e del personale docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di 500 unit di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e personale docente, compreso il personale educativo, nel limite massimo di cento unit ciascuno, possano essere rispettivamente assegnati:

Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonch gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalit istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico, possono richiedere, in aggiunta al contingente di cento unit, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici. Lo stesso comma prevede, altres, comandi di durata annuale della stessa tipologia di personale presso le Universit degli Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell'Istituzione richiedente. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarit. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26 della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuit.
I docenti che perdono la titolarit, all'atto del rientro in ruolo o alla cessazione del comando hanno priorit di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalit definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilit. Gli enti, le associazioni e le universit presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarit del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8 II E III PERIODO PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei contingenti, le richieste di assegnazione per l'anno scolastico 2005/2006 di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B) dovranno essere indirizzate al Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A - 00153 Roma - e prodotte entro il 10 marzo 2005.
A corredo della richiesta di assegnazione, dovr essere inviata la documentazione, ivi comprese le relazioni riferite alle attivit svolte, sulla base delle assegnazioni disposte, nell'anno scolastico 2003/04 e nell'anno scolastico in corso (2004/05).
Copia della richiesta e della relativa documentazione sar inviata all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarit del personale richiesto. I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici, per l'anno scolastico 2005/2006, sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarit o di incarico del personale interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata Direzione Generale - Ufficio IV ed al competente Ufficio scolastico regionale una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.

2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVIT DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attivit di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unit. E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non ancora istituito l'albo definitivo sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5 comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo Ministero si riserva la facolt, in caso di disponibilit residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale per operatori di comunit terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilit a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione (1 settembre 2005) ovvero non oltre, comunque, il 30 settembre 2005. La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovr essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attivit svolta, richiedono pi unit di personale, devono indicarne lo stretto ordine di priorit.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati. Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.

2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO

Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonch presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalit istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cento unit. Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

In allegato alla richiesta dovr essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato. In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovr essere allegato inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi indispensabile anche il documento attestante la regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati. Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.

3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE. ARTICOLO 26 - COMMA 9.

Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000. Con il predetto decreto vengono individuati modalit e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio IV - V.le Trastevere, 76/A 00153 Roma- entro il 10 marzo 2005.

4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO. ARTICOLO 26 - COMMA 10.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le universit degli Studi, gli altri istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonch gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalit istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 15 marzo 2005 esclusivamente al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale individuato in base alla sede di titolarit o di incarico del personale richiesto. I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le universit e gli altri istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facolt o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facolt ovvero dal Direttore del dipartimento, dovr contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalit istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta. Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa pu essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Universit e della Ricerca.

Il Capo Dipartimento
F.to Pasquale Capo