Circolare ministeriale 17 giugno 2005, n. 57


Dipartimento per lĠIstruzione - Direzione generale per il personale della scuola Uff.III Prot. n. 1018

Agli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Ai Centri Servizi Amministrativi - LORO SEDI

e, p.c. Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di BOLZANO
AllĠIntendente Scolastico delle Scuole in Lingua Tedesca - BOLZANO
AllĠIntendente Scolastico delle Scuole delle Localitˆ Ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Valle dĠAosta - AOSTA

Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per lĠa.s. 2005/2006 - Secondo anno di funzionamento per il triennio 2004/2006 - Presentazione domande.

TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

ART. 1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO - POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO)

Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5 dellĠart. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per lĠa.s. 2005/2006 sono costituite - per ciascun posto di insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come segue.

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA

Le graduatorie di prima fascia per lĠa.s. 2005/2006 risultano giˆ definite in adempimento delle disposizioni di cui allĠart. 10 del Decreto dirigenziale 31 marzo 2005 , relativo allĠintegrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2005/2007.
Ciascun aspirante  incluso nelle graduatorie delle scuole richieste per lĠa.s. 2005/2006 - per effetto dellĠavvenuta presentazione, nei termini previsti dal citato D.D. 31 maggio 2005, del relativo mod. 3 o, nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in cui figurava nellĠa.s. 2004/2005 - secondo lĠordine di scaglione e relativo punteggio con cui figura nelle graduatorie permanenti.

GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA
(VALIDITË TRIENNALE - 2Ħ ANNO DI VIGENZA)

In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dellĠart.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono lĠinserimento in coda degli aspiranti giˆ inclusi che chiedono nuove scuole e lĠinclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 2^ fascia sono composte dagli eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria permanente, ordinati nel modo seguente:
1Ħ blocco: aspiranti che permangono nella seconda fascia della scuola in cui figuravano nel precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il punteggio giˆ acquisito;
2Ħ blocco: aspiranti giˆ inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per lĠa.s. 2004/2005, sia nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nellĠa.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio giˆ acquisito;
3Ħ blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

GRADUATORIE DI TERZA FASCIA
(VALIDITË TRIENNALE - 2Ħ ANNO DI VIGENZA)

In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dellĠart.5 del D.M. n. 201/2000, che prevedono lĠinserimento in coda degli aspiranti giˆ inclusi che chiedono nuove scuole e lĠinclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 3^ fascia sono composte dagli aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso, ordinati nel modo seguente:
1Ħ blocco: aspiranti che permangono nella terza fascia della scuola in cui figuravano il precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il punteggio giˆ acquisito;
2Ħ blocco: aspiranti giˆ inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per lĠa.s. 2004/2005, sia nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nellĠa.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio acquisito;
3Ħ blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

ART. 2 (ELENCHI DI SOSTEGNO E INSEGNAMENTI NELLE SCUOLE SPECIALI)

In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attivitˆ didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo le disposizioni di cui allĠart. 12 del D.M. del 28 luglio 2004, tenendo conto, per quanto riguarda gli elenchi di sostegno tratti dalla seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dei medesimi criteri di prioritˆ illustrati nel precedente art. 1. Secondo le specifiche disposizioni di cui al medesimo art. 12 del D.M. 28 luglio 2004 si opera per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole speciali per non vedenti e sordomuti.

TITOLO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 3 (IPOTESI PREVISTE)

LĠassetto delle graduatorie per lĠa.s. 2005/2006, cos“ come specificato nel precedente titolo I, viene definito in due fasi:
1) la prima, giˆ attivata ai sensi dellĠart. 10 del Decreto dirigenziale 31 marzo 2005, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno avuto facoltˆ, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere Òex novoÓ le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte per lĠinclusione in graduatorie di circolo e di istituto.
Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere le variazioni di provincia e di sedi scolastiche previste dalla presente circolare ma possono, esclusivamente, presentare eventuale domanda quali nuovi aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per i quali non figuravano nellĠa.s. 2004/2005.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi previste dal comma 10, dellĠart. 5, del D.M. n. 201/2000 e cio:

PER GLI ASPIRANTI GIË INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA E TERZA FASCIA PER LĠA.S. 2004/2005:

a) possibilitˆ di integrare il numero delle scuole fino al massimo previsto (Mod.A);
b) possibilitˆ di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche (Mod.B);
c) possibilitˆ di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte (Mod.C).

PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LĠA.S. 2004/2005:
d) possibilitˆ di presentazione di domanda dĠinsegnamento (Mod. D).

Rientra in questĠultima categoria di Ònuovi aspirantiÓ anche il personale giˆ incluso in graduatorie di circolo e di istituto che intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti.
La possibilitˆ di presentare domanda di cui al presente punto d) pu˜ riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima volta domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, anche le seguenti categorie di aspiranti:
- personale incluso, anche con riserva, in graduatoria permanente per lĠa.s. 2005/2006: ferme restando le sedi scolastiche giˆ espresse col Mod. 3 allegato al D.D. del 31 marzo 2005, pu˜ presentare domanda per lĠinclusione in seconda e/o terza fascia delle graduatorie di circolo e dĠistituto per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle predette graduatorie relative allĠa.s. 2004/2005;
- personale giˆ incluso in graduatorie di circolo e di istituto di seconda e/o terza fascia per lĠa.s. 2004/2005: ferme restando le sedi scolastiche in cui giˆ figura, ovvero usufruendo di una delle possibilitˆ di cui ai precedenti punti a), b) e c) - pu˜ presentare domanda di inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle graduatorie relative allĠa.s. 2004/2005;
- personale giˆ incluso in graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per lĠa.s. 2004/2005 che, avendo conseguito i relativi titoli di idoneitˆ o abilitazione, richieda lĠinclusione nella corrispondente seconda fascia, ferme restando le precedenti sedi scolastiche in cui giˆ figura, ovvero usufruendo di una delle possibilitˆ di cui ai precedenti punti a, b e c.
Il cambiamento del titolo di accesso nelle graduatorie comporta che lĠaspirante figuri come nuovo incluso nelle predette graduatorie e sia conseguentemente trattato secondo il sistema di prioritˆ illustrato nel precedente art. 1.

ART. 4 (TERMINI E MODALITË DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI VALUTABILI)

Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b, c, d, del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente circolare appositi moduli di corrispondente tipologia.
Il modulo relativo alla tipologia d) Ònuovi aspirantiÓ, quando  adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti giˆ inclusi in graduatoria,  opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione allĠevidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra loro alternative sicchŽ uno stesso candidato pu˜ presentarne soltanto uno.
In tutti i casi in cui lĠespressione di sedi scolastiche risulti complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti saranno considerate nulle. Secondo quanto giˆ specificato al punto 1) del precedente art. 3, il personale incluso in graduatoria permanente non pu˜ presentare moduli relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a, b, e c).
Il modulo di domanda deve essere spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano, allĠistituzione scolastica cui  affidata la gestione della domanda stessa, secondo quanto specificato ai due commi seguenti.
Per coloro che, giˆ compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto per lĠa.s. 2004/2005, rimangono per lĠa.s. 2005/2006 nella stessa provincia,  confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in precedenza la domanda. Conseguentemente tale sede non pu˜ rientrare tra quelle variabili per effetto della presentazione del modulo di cui alla tipologia b.
Per coloro che giˆ figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto per lĠa.s. 2004/2005 e per lĠa.s. 2005/2006 cambiano provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto dellĠa.s. 2004/2005, la sede scolastica di gestione della domanda, cui deve essere indirizzata la domanda stessa, deve essere prescelta dallĠinteressato e, nel caso di aspiranti allĠinsegnamento in diversi gradi scolastici, deve appartenere allĠordine scolastico di grado superiore.
Il termine per la presentazione delle domande  fissato al 18 luglio 2005.
Analogamente, al medesimo termine del 18 luglio 2005,  richiesto, per i nuovi inclusi, il possesso dei requisiti generali e dei titoli per lĠaccesso, cos“ come il conseguimento dei titoli valutabili ai sensi delle tabelle A e B annesse al Regolamento emanato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 e di qualsiasi altra situazione influente ai fini della presente procedura.

ART. 5 (TITOLI DI ACCESSO ALLE FASCE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO)

1. Ai sensi dellĠart. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo allĠinclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e dĠistituto:

- Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui  riferita la graduatoria di circolo o dĠistituto, secondo le modalitˆ di cui allĠart. 5, comma 4, del Regolamento.
- Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o dĠistituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneitˆ conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dellĠesame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui allĠart. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341. Sono, altres“, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51. La laurea in scienze della formazione primaria per lĠindirizzo di scuola materna ha valore abilitante e dˆ titolo allĠinclusione nella graduatoria di scuola per lĠinfanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per lĠindirizzo di scuola elementare ha valore abilitante e dˆ titolo allĠinclusione nella graduatoria di scuola elementare.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore abilitante e dˆ titolo allĠinclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
- Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per lĠaccesso allĠinsegnamento richiesto.
I titoli di accesso allĠinsegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per lĠaccesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) Posti di insegnamento di scuola dellĠinfanzia (giˆ scuola materna):
- Diploma di scuola magistrale
- Diploma di istituto magistrale
PurchŽ conseguiti entro lĠa.s. 2001/2002
b) Posti di insegnamento di scuola primaria (giˆ scuola elementare):
- Diploma di istituto magistrale, purchŽ conseguito entro lĠa.s. 2001/2002
c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 per lĠaccesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui allĠart. 10 del D.M. 28 luglio 2004 d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni, e lauree specialistiche di cui al D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 equiparate, per lĠaccesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
- La laurea in scienze delle attivitˆ motorie e sportive  titolo di accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dellĠequiparazione, disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.).

e) Posti di personale educativo:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltˆ universitaria.
f) Posti di sostegno
- Si rinvia alle disposizioni contenute nellĠart. 12 del D.M. 28 luglio 2004.

2. I titoli di studio conseguiti allĠestero sono validi, ai fini dellĠaccesso, solo se siano stati giˆ dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sullĠistruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e, ai fini dellĠattribuzione del punteggio come Òaltri titoliÓ, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autoritˆ Diplomatica italiana.

3. Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dellĠaccesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dallĠUniversitˆ dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ÒTesto Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativaÓ.

ART. 6 (VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA E SERVIZI ASSIMILATI)

Si richiama lĠattenzione, per i conseguenti adempimenti nei casi di aspiranti che richiedano la valutazione del servizio militare di leva ai sensi delle disposizioni di cui alla nota n. 10 in calce alla tabella dei titoli allegata al D.M. 25 maggio n. 201, sulla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1453/04 che si  espresso nel senso che il periodo svolto in servizio di leva comporta lĠattribuzione di massimo 12 punti a prescindere dal fatto che detto servizio investa due anni scolastici.
Le predette disposizioni in materia di valutazione del servizio militare di leva si applicano anche alla Tab. ÒBÓ annessa al D.M. n. 201/2000, relativa alla classe di concorso di Òstrumento musicale nella scuola mediaÓ.

ART. 7 (SITUAZIONI PARTICOLARI DI ASPIRANTI GIË PRESENTI NELLE GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA)

Sia gli aspiranti che hanno presentato domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per titoli di Trento (con eccezione di quelli aventi titolo a figurare in graduatorie permanenti di due province) sia gli aspiranti cancellati dalle graduatorie permanenti per mancata presentazione di domanda ai sensi dellĠart.1, comma 2, del D.D.G. del 31 marzo 2005, non hanno pi titolo a figurare nelle graduatorie permanenti per il biennio scolastico 2005/6 e 2006/7 e, conseguentemente, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dellĠart.5 del D.M. n. 201/2000, non hanno pi titolo a figurare nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, ma possono essere inclusi solo nelle medesime graduatorie di seconda e terza fascia.
I predetti aspiranti possono, comunque, relativamente agli insegnamenti per i quali figuravano in prima fascia, presentare domanda (Mod.D) in qualitˆ di abilitati, ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, per essere collocati come nuovi inclusi nelle corrispondenti graduatorie di seconda fascia.
Per quanto riguarda la situazione di validitˆ delle sedi scolastiche in cui figuravano per lĠa.s. 2004/05, gli interessati, per lĠa.s. 2005/06, mantengono le sedi tuttora collegate ad insegnamenti di 2^ e 3 fascia mentre perdono le sedi esclusivamente collegate ad insegnamenti di 1^ fascia; gli aspiranti medesimi, comunque, in relazione alla situazione di conservazione delle sedi utili che  venuta a determinarsi per effetto delle disposizioni precedenti, possono provvedere alle richieste di rideterminazione delle sedi scolastiche per lĠa.s. 2005/06 secondo una delle specifiche possibilitˆ, e relativa modulistica, previste dal precedente art.3.

ART. 8 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per gli aspetti generali relativi allĠespletamento della presente procedura che non trovano esplicita trattazione nella presente circolare, rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite per lĠa.s. 2004/2005, in occasione della costituzione, per il primo anno del triennio 2004/2006, delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, col D.M. 28 luglio 2004.
Tale provvedimento - unitamente alla presente circolare, al Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, alla relativa tabella di valutazione dei titoli, al tabulato relativo ai titoli di studio che consentono lĠaccesso agli insegnamenti di scuola secondaria e al tabulato contenente lĠelencazione delle scuole statali esprimibili con il relativo codice meccanografico -  accessibile tramite il sito Internet di questo Ministero Òwww.istruzione.itÓ e tramite la rete Intranet disponibile presso gli Uffici Scolastici Regionali, i Centri Servizi Amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche. La presente circolare deve essere, comunque, affissa allĠalbo di ciascun Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe COSENTINO