Circolare ministeriale 18 novembre 2005, n. 86


DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII

Prot.10633

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO - TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI, PARITARI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI E PAREGGIATI - LORO SEDI

e p.c. AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITA' LADINE - BOLZANO
ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONA AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA - PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI AUTONOME DI BOLZANO TRENTO

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006 Termine di presentazione della domanda.

In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per l'anno scolastico 2005/2006, si ritiene necessario fornire precisazioni ed indicazioni operative che consentano di dirimere le incertezze applicative che hanno interessato aspetti significativi della materia, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami da parte dei candidati privatisti ed alla costituzione delle commissioni di esame.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME
Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, il 30 novembre 2005 scadrà, sia per i candidati interni che per quelli esterni, il termine di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.
Relativamente ai candidati interni non vi sono ragioni di particolari chiarimenti, attesa la fisiologica presentazione delle domande presso la scuola frequentata dallo studente. Qualche richiamo di attenzione meritano invece le posizioni degli studenti che cessino dalla frequenza dell'ultimo anno prima del 15 marzo 2006 e di quelli che sono interessati ad anticipare, per merito, la partecipazione agli esami di Stato. Quanto alla prima questione, i candidati che cessano dalla frequenza dell'ultimo anno entro il succitato termine del 15 marzo dovranno presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 20 marzo 2006.
Relativamente alla seconda ipotesi, in attesa che si definiscano le condizioni innovative introdotte dall'art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si confermano anche per il corrente anno le disposizioni già impartite con la circolare 77, prot. 15269, del 22 ottobre 2004.
Di conseguenza, i candidati frequentanti la penultima classe che prevedano di riportare, in sede di scrutinio, la votazione di 8/10 per ciascuna disciplina, dovranno presentare al proprio istituito la domanda di abbreviazione per merito entro il 31.1.2006.
Un quadro più articolato di informazione e di linee operative va riservato ai candidati esterni in quanto rispetto agli stessi emergono profili in ordine ai quali, negli anni decorsi, si sono verificate le maggiori indecisioni.
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali potranno prendere in considerazione anche eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che le stesse istanze non pervengano oltre la data del 31 gennaio 2006.
I Direttori Generali regionali, ai quali vanno indirizzate le istanze tardive, daranno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.
I dirigenti scolastici devono accertare il possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'articolo 3 dell'O.M: 9 febbraio 2004, n. 21, nonché la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Ove necessario i candidati sono invitati a perfezionare la domanda.

LIMITI DI ACCOGLIBILITA' DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE SCUOLE
Al di là degli aspetti formali sopraevidenziati, il primo tema che richiede interventi chiarificatori è costituito dal limite di accoglibilità, da parte delle scuole del sistema nazionale di istruzione, delle istanze dei candidati esterni. L'articolo 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n.425, ripreso con il medesimo contenuto dall'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, è stato novellato, con integrazioni, dall'articolo 14, comma 1 del Decreto Legislativo 17.10.2005, n.226 il quale stabilisce che "i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il 50% dei candidati interni". La formulazione di tale ultima previsione normativa non è suscettibile di interpretazioni diverse da quella letterale e, pertanto, non si presta ad alcun tipo di deroga.
Pertanto, ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del 50%, l'istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l'osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo l'assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami.

SCUOLE DESTINATARIE DELLE DOMANDE
Un secondo aspetto della materia sul quale è necessario fornire indicazioni operative è quello della localizzazione delle scuole presso le quali i candidati esterni possono presentare l'istanza di partecipazione agli esami. Il principio generale dal quale occorre partire, nell'iniziale fase organizzativa, è che tutti i sevizi pubblici vengono erogati sulla base di criteri di territorialità legati alla residenza dei cittadini.
I candidati esterni pertanto dovranno presentare l'istanza di ammissione agli esami di Stato ad un'istituzione scolastica della tipologia prescelta ubicata nel Comune ove essi hanno la residenza anagrafica alla data di scadenza del termine di presentazione. Qualora la tipologia di scuola prescelta non sia presente nel Comune si farà riferimento all'ambito territoriale provinciale e, in caso di ulteriore impossibilità, a quello regionale. Istanze presentate oltre l'ambito regionale sono ammissibili soltanto per la tipologia di scuole allocate in maniera estremamente diradata sul territorio nazionale (istituti nautici, aeronautici, ecc...)
E', tuttavia, consentito di derogare al principio ordinario della territorialità, peraltro esplicitato nell'articolo 4, comma 6, della legge 425/97 e nell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 323/98, in presenza di circostanze eccezionali suscettibili di essere valutate positivamente. Esse potranno essere prese in considerazione soltanto successivamente, considerato che tra la scadenza del termine di presentazione delle domande e l'effettivo svolgimento degli esami intercorre un tempo di sette mesi. In tale lasso di tempo possono venir meno circostanze personali che abbiano prodotto divaricazioni tra la residenza ed il luogo di temporanea dimora del soggetto interessato, come possono intervenire eventi che tale divergenza producono successivamente alla presentazione della domanda. Nell'un caso e nell'altro queste esigenze personali saranno prese in considerazione soltanto in un momento posteriore alla prefigurazione del primo impianto organizzativo degli esami.
Deve peraltro trattarsi di circostanze connotate dal carattere dell'assoluta gravità o di necessità inderogabili sopravvenute. Si citano, a titolo esemplificativo, esigenze di lavoro da documentare con dichiarazione del datore di lavoro o la necessità certificata di sottoporsi a terapie non erogabili nel luogo di residenza. La valutazione dei motivi addotti sarà oggetto di attenta ponderazione da parte dei Direttori Generali regionali in quanto i momenti decisionali su tutti gli aspetti organizzativi e di gestione rientrano nella loro esclusiva competenza.
Si ritiene inoltre opportuno confermare, come già esplicitato negli anni decorsi, che i candidati privatisti possono, per loro libera scelta, vincolante per l'Amministrazione, optare per sostenere gli esami di Stato in percorsi ordinamentali o di derivazione sperimentale.
Per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione tecnica nell'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli ITAS, si richiamano le disposizioni impartite con la C.M. n.261 del 22.11.2000, paragrafo 4, con la precisazione che gli interessati potranno presentare domanda ad un solo istituto, statale o paritario.
La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli Istituti Professionali, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni agli esami di istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, possono essere perfezionate entro il 31 maggio 2005.

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI ESAME
La costituzione delle commissioni di esame rientra nelle competenze esclusive dei Direttori Generali degli uffici scolastici regionali trattandosi di adempimento organizzativo cui si riconnette numero e dislocazione delle commissioni stesse, con i conseguenti riflessi in termini di livelli degli oneri finanziari. Per quanto chiarito nell'apposito paragrafo, circa la inderogabilità della norma, non potranno assumere alcun rilievo eventuali proposte avanzate da istituti scolastici, statali o paritari, che prevedano costituzione di commissioni con un numero di candidati esterni superiore al 50% dei candidati interni.
Si richiama poi l'attenzione sulla circostanza che per la eventuale configurazione di Commissioni formate da soli candidati privatisti dovrà trovare applicazione l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali.
Si raccomanda altresì il rispetto dell'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 323/'98 nella parte in cui prevede l'assegnazione, di norma, di non più di 35 candidati per singola commissione.
I Direttori Generali verificheranno che gli istituti paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non è dato sapere se offrano le necessarie garanzie di sicurezza.

Per tutto quanto non previsto nella presente nota valgono le disposizioni contenute nelle norme primarie e secondarie che disciplinano la materia.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli