Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Prot. N. 1147
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di BOLZANO
All'Intendente scolastico per le Scuole in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente scolastico per le Scuole delle località ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di TRENTO
Al Sovrintendente studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
Ai Centri Servizi Amministrativi - LORO SEDI
Oggetto: Nota n. 777 del 31.01.2006 - istruzione privata o familiare ed esami di idoneità.
In relazione a quanto riportato sulla stampa nazionale sulla questione relativa agli esami di idoneità per gli alunni i cui genitori si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di impartire l'istruzione privata o familiare, pare opportuno fornire precisazioni sull'effettiva valenza delle disposizioni contenute nella nota citata in oggetto.
Con la nota n. 777 del 31 gennaio 2006 si è semplicemente riaffermato il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Il principio è stato da ultimo ribadito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 il cui articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio del diritto l'unica condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità tecnica o economica.
La specifica tematica non ha mai trovato nelle norme di legge una sua disciplina compiuta e gli interventi della scrivente sono stati ispirati all'unico fine di fornire indicazioni operative per evitare comportamenti diversificati sul territorio. In tal senso la nota n. 777 citata va letta in un unico contesto con la precedente nota n. 5693 del 20.6.2005 di cui costituisce sviluppo ed integrazione.
Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l'istruzione possa essere impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non sanzionabilità, oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o chi ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie. Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusiva competenza delle scuole statali e paritarie. E' del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste dall'ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso.
A maggior ragione l'esame di idoneità si rende obbligatorio nell'ipotesi in cui l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo, cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata non paritaria.
Si resta a disposizione delle SS.LL. per ogni ulteriore necessità.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli