Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n.333;
VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143;
VISTO l'art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui è stabilita la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed ATA per gli anni 2007-2009, rispettivamente, di 150.000 unità e di 20.000 unità;
CONSIDERATA la necessità di procedere per l'anno scolastico 2007/2008 all'assunzione di n. 50.000 unità di personale docente ed educativo, comprensive delle 10.000 unità già autorizzate con D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005 e di n. 10.000 unità di personale A.T.A, sulla base delle favorevoli indicazioni espresse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota prot. n.0050012 del 16 aprile 2007;
CONSIDERATA l'opportunità di adeguarsi all'ordine del giorno della Camera dei Deputati n 9/1746-bis/262, accolto dal Governo il 18 novembre 2006 che, per quanto riguarda il punto 2, impegna a "conteggiare, nell'attuazione del piano di immissione in ruolo, esclusivamente i posti assegnati a docenti con rapporti di lavoro precari";
CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali in tempi congrui per il rispetto del termine del 31 luglio 2007 per l'efficacia delle assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2007/2008 ai sensi dell'art 4, comma 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333. TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2007/2008;
DECRETA
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO E A.T.A. anno scolastico 2007-2008
ART. 1
Contingente
1.1 Il contingente di 50.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo e di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come da tabella allegata.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, proporzionalmente alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo conto dell'esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2.4 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 e all'art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.
2.5 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché le assunzioni determinerebbero la presenza di personale in soprannumero , è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità.
2.6 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.7 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di diecimila unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità di posti residuati dopo l'espletamento delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 91 del 30 dicembre 2004 ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2007 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, nell'art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nell'art. 55 del vigente C.C.N.L. ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2007 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
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Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL MINISTRO
f.to Giuseppe Fioroni