Nota prot. 5133
Ministero della Pubblica Istruzione - DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFFICIO VII
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI
AI SOVRINTENDENTI SCOLASTICI PER LE PROVINCE DI BOLZANO TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI, PARITARI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI E PAREGGIATI - LORO SEDI
e, p.c.:
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA - BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE - BOLZANO
ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
VALLE D'AOSTA - AOSTA
ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA - PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO - TRENTO
Oggetto: Esame di qualifica e di maestro d'arte negli Istituti professionali e istituti d'arte - Abbreviazione per merito.
Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che la legge di riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore 11 gennaio 2007, n.1, all'art.1, comma 8, ha previsto per gli alunni che frequentano la classe seconda degli istituti professionali e degli istituti d'arte la possibilità di sostenere l'esame di qualifica o, rispettivamente, l'esame di licenza di maestro d'arte, con abbreviazione di un anno per merito.
Possono, quindi, sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di qualifica di istruzione professionale o l'esame di licenza di maestro d'arte, gli studenti iscritti alle seconde classi degli istituti professionali o, rispettivamente, degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina ed una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna materia negli scrutini finali del primo anno e non siano incorsi in ripetenze.
Restano ferme le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto