Nota ministeriale 17 gennaio 2007


Prot. n. 231/A2

Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per lo studente - Ufficio II

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI

Alla Sovrintendenza Scolastica Provincia Autonoma di Trento - TRENTO
Alla Sovrintendenza Scolastica Provincia Autonoma di Bolzano - BOLZANO
All'Intendente Scolastico scuole lingua tedesca di Bolzano - BOLZANO
All'Intendente Scolastico scuole località ladine di Bolzano - BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi per la Valle D'Aosta - AOSTA
Ai Rettori delle Università - LORO SEDI
e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento amministrativo - Via della Mercede, n. 9 00187 - ROMA
Alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane - Piazza Rondanini, n. 48 ROMA
Al Gabinetto del Ministro - SEDE

Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato nella G.U. del 2.1.2007, 4a serie speciale n. 1 -"Concorsi ed esami" - il bando di concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il bando è destinato agli studenti delle Università e delle Istituzioni Scolastiche nella misura di:

  1. 100 borse di studio riservate agli studenti universitari per l'anno accademico 2005-2006 dell'importo di € 2.582,28 ciascuna;
  2. 400 borse di studio per l'anno scolastico 2005-2006, da assegnare agli alunni della scuola elementare e della scuola secondaria di primo grado dell'importo di € 206,58 ciascuna;
  3. 340 borse di studio per l'anno scolastico 2005-2006, per gli studenti della scuola secondaria superiore dell'importo di € 516,46 ciascuna.

Gli articoli 2 e 3 del bando individuano i soggetti che hanno titolo all'assegnazione delle predette borse di studio e le modalità da seguire.

L'art. 4 del bando stabilisce che:

  1. Gli uffici scolastici regionali o le università provvedono ad istruire le domande pervenute per la parte di competenza e, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, acquisiscono gli ulteriori elementi istruttori dai competenti uffici territoriali del Governo.
  2. Al termine dell'istruttoria le domande sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma.

Le domande devono essere presentate o spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella G.U.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione del bando alle Istituzioni Scolastiche e presso gli Istituti Universitari, provvedendo agli adempimenti di competenza come disposto dallo stesso bando di concorso.

La presente nota viene pubblicata sui siti Intranet e Internet di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mario Giacomo Dutto