Nota ministeriale 18 maggio 2007


 

Nota prot. 5116

Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di - TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana - BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta - AOSTA
Agli Uffici scolastici provinciali - LORO SEDI
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche - LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro - SEDE
All'Ufficio Legislativo - SEDE

Oggetto: Insegnamento dello strumento musicale - certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

La circolare n. 28 del 15 marzo 2007, nel fornire indicazioni per lo svolgimento dell'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione e per la sperimentazione della certificazione delle competenze, ha allegato un esempio di modello di massima per tale certificazione, aperto alle integrazioni e agli adattamenti da parte delle istituzioni scolastiche.

Ferma restando la più ampia flessibilità di strutturazione e configurazione di tale modello, la cui predisposizione e compilazione è comunque obbligatoria, si precisa che, in sede di adattamento, le scuole nelle quali si svolge attività di insegnamento di strumento musicale vorranno integrare il modello per l'eventuale sezione dedicata alle competenze disciplinari, riservando un apposito spazio a tale specifico insegnamento.

Dopo il passaggio a ordinamento dei corsi sperimentali a indirizzo musicale, per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 124, l'insegnamento dello strumento musicale costituisce infatti integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, meritevole di un adeguato specifico spazio tra le competenze rilevate e certificate nei confronti degli alunni che se ne avvalgono.

Si riconferma, come precisato nella nota prot. 4600 del 10 maggio scorso, che la certificazione delle competenze deve essere consegnata agli alunni subito dopo la conclusione dell'esame, mentre il diploma di licenza verrà consegnato loro non appena il Poligrafico dello Stato, che ne cura la stampa su incarico del Ministero dell'Economia, avrà provveduto alla relativa consegna agli Uffici scolastici provinciali.

Per ogni altro adempimento non richiamato dalla circolare n. 28/2007 si fa rinvio all'Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che in modo puntuale individua anche le competenze rimesse alla Commissione istituita presso ogni scuola e alle relative sottocommissioni che operano per le singole classi terze ad esame.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto