Prot. N. AOODGPER 1303
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale del personale della Scuola - Ufficio Quarto
Ai Direttori Generali degli Uffici - Scolastici Regionali - LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Provinciali - LORO SEDI
Oggetto: Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. sottoscritto il 21.12.2005 per l'a.s. 2006/2007 e Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. sottoscritto il 15.12.2006 per l'a.s. 2007/2008. - Chiarimenti.
In riferimento a vari quesiti pervenuti si forniscono, sentite le organizzazioni sindacali, i seguenti chiarimenti sui contratti indicati in oggetto:
- La disposizione di cui all'articolo 7 del CCNI sottoscritto il 21.12.2005, comma 1 secondo capoverso, va intesa nel senso che l'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze analitiche relative al comune o distretto di ricongiungimento.
- L'espressione "da parte di ciascun figlio, che eventuali altri figli non sono in grado" di cui al primo capoverso del già citato articolo 7, comma 1 punto V, va letta, per evidenti motivi di concordanza sintattica, "da parte di ciascun figlio di non essere in grado".
- Conseguentemente allo slittamento di tutte le date di riferimento per la proroga di un anno delle disposizioni di cui al CCNI sottoscritto il 21.12.2005, le due espressioni "con decorrenza giuridica 1.9.2004" e "con decorrenza giuridica 1.9.2003", contenute nel secondo periodo dell'articolo 2 comma 2, vanno rispettivamente lette come "con decorrenza giuridica 1.9.2005" e "con decorrenza giuridica 1.9.2004".
- La disposizione di cui al quarto capoverso dell'articolo 7 comma 1 punto V, non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai tre anni, in considerazione del fatto che, relativamente alla fascia di età da zero a tre anni, le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.
- Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, ovviamente, si applicano anche al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all'INDIRE ed all' INVALSI.e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.
- La disposizione di cui all' art 26, comma 3, ultimo periodo è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto alla prima parte del suddetto comma 3. Ovviamente anche la successiva disposizione del comma 5 va letta nel senso della intercambiabilità nell'ambito delle tre tipologie di servizio descritte.
- L'espressione "potranno produrre domanda di movimento solo se individuati come perdenti posto", di cui all'articolo 20, comma 1, lettera B punto II, ultimo periodo, si riferisce alla sola mobilità territoriale.
- Si ribadisce che la disposizione di cui all'art. 20, lettera D) si riferisce solo ed esclusivamente al personale docente titolare nell'istituto che, in forza del dimensionamento, subisce la riduzione di classi; detto personale eserciterà il diritto di opzione, secondo l'ordine di graduatoria (che viene a coincidere con la graduatoria dell'istituto cedente) e sarà, eventualmente, trasferito come soprannumerario, sempre in funzione della suddetta graduatoria.
La presente nota sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero (www.istruzione.it) e sulla rete Intranet che collega tutti gli Uffici e le Istituzioni scolastiche.
Per IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Raieta