Prot. n. AOODGPER.1364
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II
Ai DIRETTORI GENERALI degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
e, p.c.:
Al CAPO DIPARTIMENTO ISTRUZIONE - SEDE
All'I.N.D.I.R.E. - Via M. Buonarroti, 10 – FIRENZE
Oggetto: Procedure concorsuali per dirigenti scolastici - Legge 27.12.2006 n. 296 - Primi adempimenti operativi.
A seguito della emanazione della Legge 296/2006 (legge finanziaria) che ha modificato la disciplina di reclutamento dei dirigenti scolastici, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcuni aspetti operativi oggetto di confronto nell'incontro del 25 gennaio 2007.
A) La predetta Legge, all'art. 1, comma 619, stabilisce che, a conclusione del percorso formativo, i candidati del corso-concorso indetto con D.D.G. 22.11.2004 produrranno una relazione finale e il direttore del corso rilascerà un attestato positivo. In merito alla relazione si specifica che essa dovrà contenere sinteticamente l'indicazione del percorso formativo seguito e delle motivazioni che ne hanno influito le scelte, nonché una breve riflessione sulla crescita professionale ottenuta attraverso le attività svolte. Riguardo all'attestato, si ritiene opportuno agevolare il compito del direttore del corso allegando un fac simile e sottolineando che egli, ai fini del rilascio dell'attestato medesimo, dovrà acquisire agli atti tutta la documentazione necessaria (firme di presenza, portfolio, attestato di tirocinio con relativo progetto appositamente trasmesso dal tutor, relazione finale del candidato).
A conclusione della procedura, la suddetta documentazione sarà custodita presso gli UU.SS.RR. o altro Ufficio all'uopo delegato.
B) Per gli altri candidati del corso-concorso di cui al punto precedente, il medesimo comma 619 prevede che, se hanno superato le prove di esame propedeutiche previste ma non sono rientrati nel contingente stabilito per le attività formative, gli stessi saranno immessi in ruolo previa partecipazione ad un apposito corso intensivo di formazione comprensivo del tirocinio, da concludersi entro l'anno scolastico 2006/2007. Sarà pertanto cura delle SS.LL. provvedere a organizzare e gestire tale attività secondo le indicazioni precedentemente fornite e quelle qui riportate, tenendo presente che, ai sensi dell'art 16 del D.D.G. 22.11.2004, un candidato è considerato rinunciatario se, senza giustificato e documentato motivo, non si presenta nel giorno di inizio del corso presso la sede prevista. Si evidenzia, inoltre, che questi candidati concluderanno il percorso formativo con le medesime modalità previste al punto A).
C) L'articolo 1, comma 605 della citata legge prevede inoltre l'ammissione alla formazione, previa presentazione di apposita domanda, dei candidati che, pur avendo superato le prove propedeutiche previste dal corso concorso di cui al D.D.G. 17.12.2002 per accedere alla formazione non siano stati ammessi in quanto non utilmente collocati nelle rispettive graduatorie. Sarà pertanto cura delle SS.LL. provvedere, anche in questo caso, a organizzare e gestire tale attività secondo le indicazioni precedentemente fornite e quelle qui riportate, tenendo presente che per questa procedura concorsuale il tirocinio non è previsto, fermo restando l'esame finale comprensivo di prova scritta e orale.
D) Analogamente al predetto punto C) possono altresì partecipare, a domanda, alle attività formative, i candidati che, pur avendo superato le prove propedeutiche previste dal corso-concorso riservato di cui al D.M. 3.10.2006 per accedere alla formazione, ne risultino esclusi in quanto non utilmente collocati nelle rispettive graduatorie. Con autonoma decisione le SS.LL. valuteranno la possibilità di far accedere alla formazione i predetti candidati insieme a quelli che superano le prove propedeutiche e si collocano utilmente in graduatoria.
Nel caso in cui, anche per l'economicità dell'azione amministrativa, si organizzino corsi allargati per tutte le tipologie di candidati del corso-concorso riservato, le SS.LL. potranno comunque valutare l'opportunità di differire, unicamente per i candidati previsti dal citato comma, la data delle prove finali al fine di non interferire sui tempi di svolgimento delle prove per gli altri candidati.
Al fine di consentire la conclusione delle predette procedure concorsuali in tempo utile per le nomine dei vincitori a decorrere dall'1.9.2007, le attività formative, e quelle di tirocinio ove previste, potranno essere svolte nell'arco di tre/quattro mesi, fermo restando quanto indicato nei rispettivi bandi riguardo a contenuti e numero delle ore che, relativamente alla formazione, si articoleranno in 60 ore in presenza e 100 ore on line gestite da I.N.D.I.R.E. attraverso la piattaforma già predisposta per le procedure concorsuali in atto.
p. IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Raieta