Prot. n.5664
Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
e, p. c. Al Capo di Gabinetto - SEDE
Oggetto: Attribuzione del credito scolastico.
L'Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che, in accoglimento della relativa richiesta, presentata contestualmente alla proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, con Decreto presidenziale cautelare, CdS-Sezione VI n.2699/2007, è stata disposta la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio-Sezione III,quater n.2408/2007, con la quale era stata, a sua volta, sospesa l'efficacia dei punti 13 e 14 dell'art.8 della O.M. n.26 del 15 marzo 2007, in materia di istruzioni e modalità per lo svolgimento degli esami di Stato.
Conseguentemente, allo stato, tutte le disposizioni regolatrici della materia disciplinata dall'ordinanza ministeriale sopra citata restano pienamente vigenti ed efficaci.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe Cosentino