Circolare ministeriale 4 settembre 2008, n. 72


Prot. 0009271

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado statali
Ai Capi di Istituto delle scuole secondarie di secondo grado paritarie
e p.c.
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Sovrintendenti Scolastici per le Province di Bolzano Trento
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca - Bolzano
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine - Bolzano
Al Sovrintendente Agli Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Aosta
All'Ispettore Luciano Favini Coordinatore Struttura Tecnica Esami di Stato - LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato - Anno scolastico 2008/2009.

Come per i decorsi anni scolastici, al fine di acquisire tutti gli elementi utili per il corretto espletamento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2008/2009 relativamente, in modo specifico, agli indirizzi di studio coinvolti in progetti autonomi di maxi sperimentazione, in quelli dei progetti assistiti o coordinati e nelle sperimentazioni dell'autonomia, è stata predisposta da questo Ministero (Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica - Ufficio VI) l'apposita scheda allegata.

A tale riguardo, si precisa che nella scheda devono essere indicate le materie e le classi di concorso relative a tutti gli insegnamenti impartiti nell'ultimo anno di corso, il numero di ore settimanali ed il tipo di prova prevista durante l'anno (orale - scritta e orale - pratica - ecc.) per ciascuna disciplina. Per l'insegnamento della lingua straniera devono essere espressamente indicate le lingue attivate (es.: inglese, francese,ecc.).

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che le materie riportate nella scheda di cui sopra siano indicate esattamente come previsto nel quadro orario a suo tempo allegato al Decreto Ministeriale di autorizzazione alla sperimentazione, tenuto conto delle eventuali modifiche intervenute nel tempo, della esatta denominazione dell'indirizzo sperimentale e della corrispondenza del titolo di studio.

I dirigenti scolastici degli istituti professionali trasmetteranno la scheda relativa ai corsi denominati "corsi sperimentali" per i seguenti codici indirizzo: ISFR - IA33 - IA13 - IB53 - IA34 - IA76 - IA21 - IB34 - IA23 - IA22 - TSBC.

Le schede, debitamente compilate, per ciascun indirizzo sperimentale, dovranno pervenire improrogabilmente entro il 17 ottobre p.v. ai sottoindicati indirizzi di posta elettronica:

classiche@istruzione.it per gli istituti di indirizzo di istruzione classica, scientifica e magistrale (compresi gli indirizzi linguistici afferenti all'istruzione liceale);

tecniche@istruzione.it per gli istituti di indirizzo di istruzione tecnica;

professionali@istruzione.it per gli istituti di indirizzo di istruzione professionale;

artistica@istruzione.it per gli istituti di indirizzo di istruzione artistica;

nonstatale@istruzione.it per gli istituti paritari.

Le comunicazioni inviate, verranno prese in considerazione solo se trasmesse dall'indirizzo di posta elettronica "ufficiale" dell'Istituzione scolastica.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione sulla vigenza del Decreto Ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, relativo alla quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Gli effetti del succitato decreto si riferiscono agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Pertanto, le istituzioni scolastiche utilizzano, anche parzialmente, la predetta quota:

  1. per confermare il piano ordinamentale degli studi;
  2. per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nel piano degli studi;
  3. per introdurre nuove discipline.

Il decremento orario di ciascuna disciplina non può essere comunque superiore al 20% del relativo monte ore annuale. E' perciò assolutamente esclusa la possibilità di interrompere o sospendere, in qualsiasi anno di corso, e in particolare in quello terminale, l'insegnamento di discipline previste nei curricoli delle istituzioni scolastiche, come definiti nell'art. 1, comma 1 del D.P.R. del 26 giugno 2001, n. 234 (Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275).

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto