Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
IL MINISTRO
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 4, comma 2, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti delle scuole secondarie nelle Scuole di specializzazione;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4, che prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie e al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, nei limiti del contingente previsto all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI i decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale presso le Università per gli anni scolastici dal 1998/1999 al 2002/2003;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed in particolare l'articolo 5 che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell'art. 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
VISTI i decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del 27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai decreti ministeriali prot. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare, a tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi di laurea e nelle Scuole di specializzazione e di provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l'anno scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre 2003;
VISTO il D.M. n. 62 del 16.7.2007 con il quale è stata disposta la proroga per l'a.s. 2007/2008;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di stato e di università" ed in particolare l'art. 3-quater recante "proroga dell'utilizzazione di personale";
VISTO il decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004;
VISTO il decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005;
VISTO il decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, che ha provveduto a definire le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
VISTO l'art 2, comma 416 della legge 24.12.2007 n. 244;
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca datato 20 giugno 2007 concernente " Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. Anno accademico 2007/2008";
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e Ricerca Scientifica datato 7.5.2008 concernente "Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione per la Formazione degli insegnanti di Scuola Secondaria Anno Accademico 2008/2009";
RITENUTA la necessità di provvedere, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, alla proroga dell'utilizzazione di personale dirigente, docente ed educativo presso le suddette strutture universitarie, fino all'emanazione del regolamento interministeriale previsto dal comma 416 dell'art. 2 della legge 24.12.2007 n. 244;
DECRETA
ART. 1
(proroga delle utilizzazioni)
Per le finalità di cui in premessa, in attesa della revisione del sistema di formazione iniziale e di reclutamento del personale docente ed in considerazione che risulta attivato per l'anno accademico 2008/2009 il 2° anno conclusivo del 9° ciclo dei corsi di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria, gli organismi preposti provvedono alla ulteriore proroga, limitatamente all'anno scolastico 2008/2009, dell'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo impegnato nel suddetto 2° anno di corso che, con decorrenza 1° settembre 2008, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dei decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 e già oggetto di proroga, ai sensi dei decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003, prot. 1782 del 27 giugno 2003, dell'art. 3-quater del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché del decreto ministeriale n. 61 del 26 luglio 2004, del decreto ministeriale n. 59 del 23 giugno 2005 e del decreto ministeriale n. 51 del 30 giugno 2006.
ART. 2
(surroga nelle graduatorie delle utilizzazioni)
Al fine di provvedere alla sostituzione del personale dirigente, docente ed educativo che per qualsiasi motivo sia cessato o cessi, a decorrere dal 1° settembre 2008, nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e nei confronti del quale non può essere disposta la proroga di cui al precedente articolo 1, gli organismi preposti provvedono a nuove utilizzazioni, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, servendosi delle graduatorie a suo tempo predisposte, di concerto con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e previa ponderata valutazione delle effettive esigenze.
ART. 3
(nuove procedure di selezione)
In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al precedente articolo 2 per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, è consentito attivare, sentito il parere del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti del contingente fissato dai decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001, le procedure previste dai medesimi decreti per la selezione del personale strettamente necessario per lo svolgimento dei corsi annualmente autorizzati.
ART. 4
(norma di rinvio)
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia a quanto contenuto nei decreti ministeriali citati in premessa.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini