Prot. n. 1380/AOO DGOS
Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici - Uff. X
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - Loro Sedi
e, p.c Alla Provincia autonoma di Trento - Dipartimento istruzione - TRENTO
Al Sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano - BOLZANO
All'Intendente scolastico per le Scuole in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente scolastico per le Scuole delle località ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente agli studi per la Regione autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
All'Assessore ai Beni culturali e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia - PALERMO
Oggetto: Regolamenti di attuazione dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 20 (serie generale) del 24 gennaio 2008 è stato pubblicato il decreto 29 novembre 2007, n. 263: Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 » ,e nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008 è stato pubblicato il decreto 29 novembre 2007, n. 267: Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ».
Nell'attesa dell'emanazione delle linee guida previste dai regolamenti stessi, si richiamano, con la presente, gli elementi essenziali introdotti dalla nuova normativa e si forniscono le prime indicazioni operative.
Scuole paritarie
Il regolamento adottato con decreto 29 novembre 2007, n.267 disciplina esclusivamente le procedure per il riconoscimento e il mantenimento della parità, di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62.
Esso si compone di 5 articoli:
L'articolo 1 stabilisce modalità e termini per la presentazione delle domande di riconoscimento della parità. L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o dal rappresentante legale, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, richiamato dall'art.1 bis, commi 6 e 7, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. L'istanza può essere inoltrata sia per le scuole non statali già funzionanti sia per quelle che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità. Nella domanda il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare il proprio status e sottoscrivere una serie di impegni tra i quali quello di costituire classi con non meno di 8 alunni.
I documenti da presentare all'atto della domanda sono:
In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante, o di previsione di esso, deve essere presentata la richiesta di estensione della parità entro trenta giorni dal termine ultimo per l'iscrizione degli alunni (per quest'anno il 29 febbraio 2008). Ai sensi delle norme vigenti la parità non può essere riconosciuta a singole classi "tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe" (art.1, comma 4 Legge n.62/2000).
L'articolo 2 definisce il procedimento per il riconoscimento della parità. L'Ufficio scolastico regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore. Il direttore generale adotta un provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa entro il 30 giugno. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda (per quest'anno 1 settembre 2008). E' prevista l'emanazione di un apposito decreto anche nell'ipotesi di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali.
L'articolo 3 stabilisce le condizioni per il mantenimento della parità. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. Inoltre, la scuola è tenuta a segnalare tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione relativa al funzionamento della scuola (soprattutto in caso di trasferimento di sede e di cambio di gestione) e a comunicare, altresì, i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti; il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti; la composizione degli organi collegiali; la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del POF, che deve essere conservato agli atti della scuola.
In caso di mancata osservanza delle suindicate prescrizioni ovvero in caso di irregolarità di funzionamento l'ufficio scolastico invita la scuola a provvedere, entro trenta giorni, alla regolarizzazione. Scaduto il termine, senza che la scuola abbia provveduto, l'Ufficio Scolastico dispone gli opportuni accertamenti al fine di determinare se vi siano le condizioni per disporre la revoca della parità. L'Ufficio Scolastico può disporre in qualsiasi momento verifiche ispettive: se viene accertata la sopravvenuta carenza di uno o più requisiti richiesti e la scuola non provvede a ripristinarli entro il termine stabilito dall'ufficio scolastico, si provvede alla revoca della parità.
L'art. 4 stabilisce in quali casi deve essere disposta la revoca dell'atto di riconoscimento della parità:
L'art 5 contiene le norme finali. Si prevede l'emanazione di apposite linee guida di attuazione. I provvedimenti adottati dai direttori generali degli uffici scolastici regionali sono definitivi.
Il regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2008.
Scuole non paritarie
Il decreto 29 novembre 2007, n.263 disciplina le procedure per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.
Esso si compone di 4 articoli:
L'articolo 1 stabilisce modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi delle scuole non paritarie. L'istanza di iscrizione è presentata dal soggetto gestore o dal rappresentante legale, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti dell'iscrizione. Nella domanda il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art.1 bis, comma 4, della legge n.27/2006.
I documenti da presentare all'atto della domanda sono:
L'Ufficio scolastico regionale verifica la documentazione prodotta dal gestore e, in caso positivo, iscrive la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie entro il 30 giugno. Entro la medesima data viene data comunicazione alla scuola.
L'elenco regionale è aggiornato e pubblicato all'albo entro il 30 giugno di ogni anno.
L'articolo 2 prevede che il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria abbia effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda (per quest'anno 1 settembre 2008).
L'articolo 3 stabilisce le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, deve dichiarare al competente Ufficio scolastico regionale la volontà di rimanere iscritto nell'elenco. Inoltre il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola. Debbono essere comunicati entro la stessa data variazioni riguardanti l'istituzione di indirizzi diversi e di corsi serali; nel caso di istituzione di corsi di diverso ordinamento deve essere presentata una nuova domanda.
L'art 4 contiene le norme finali. Si prevede l'emanazione di apposite linee guida di attuazione. I provvedimenti adottati dai direttori generali degli uffici scolastici regionali sono definitivi.
Il regolamento entra in vigore l'8 febbraio 2008.
Indicazioni operative
Le SS.LL sono invitate a dare notizia della pubblicazione dei regolamenti, fornendo le precisazioni ritenute necessarie a livello territoriale (uffici e indirizzi ai quali devono essere spedite le domande, etc.).
Per la predisposizione degli elenchi regionali delle scuole non paritarie le SS.LL. potranno a breve avvalersi delle apposite funzioni informatiche che verranno predisposte da questo Ministero.
Dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti (rispettivamente 8 febbraio 2008 e 12 febbraio 2008 ), oltre alle norme abrogate dall'art.1 bis, comma 7, della legge n. 27/2006, devono intendersi abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto con i regolamenti.
Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 bis della legge n. 27/2006: con l'entrata in vigore dei predetti decreti, dal 1° settembre 2008, tutte le scuole non statali sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G.Dutto