Prot. n. AOODGPER 6366
Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio Quarto
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Ai Centri Servizi Amministrativi - LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di TRENTO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine - BOLZANO
e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - ROMA
All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana - PALERMO
Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO
Al Capo Dipartimento - SEDE
Ai Direttori Generali - SEDE
Al Gabinetto - SEDE
Oggetto: Ulteriori precisazioni nota prot. n. 4561 del 14.03.2008 - Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto 20.12.2007 sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2008/2009.
Pervengono ancora a questa Direzione Generale quesiti relativi a quanto indicato nella nota prot. n. 4561 del 14.03.2008 in merito all'argomento citato in oggetto.
Al fine di fugare ogni dubbio sull'applicazione delle norme contrattuali in esame e consentire di procedere ad una corretta valutazione delle domande di mobilità, si precisa quanto segue:
la disposizione contenuta nell'art. 9 -comma 1 lettera b) primo alinea deve essere letta, ai fini di una corretta interpretazione alla luce di quanto previsto dall'articolo 7- comma 1, punto V.
Dalla lettura del combinato disposto di cui all' articolo 7- comma 1, punto V e all'articolo 9 -comma 1 lettera b) si deduce che qualora il lavoratore che chiede l'applicazione del beneficio contrattuale sia l'unico ad essere nelle condizioni di assistere il familiare disabile, gli altri eventuali figli dovranno effettuare un'autodichiarazione con la quale attestano la loro impossibilità oggettiva ad effettuare l'assistenza.
Tale autodichiarazione non è necessaria qualora il figlio che chiede l'applicazione del beneficio sia l'unico a convivere con il disabile. In tale ultimo caso il soggetto richiedente la precedenza dovrà solamente autodichiarare lo stato di convivenza in quanto non sussiste in via generale alcun obbligo di convivenza anagrafica.
La presente nota sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero (www.istruzione.it) e sulla rete Intranet che collega tutti gli Uffici e le Istituzioni scolastiche.
IL DIRETTORE GENERALE
L. Chiappetta