Nota ministeriale 23 marzo 2008


Prot. n. AOODGPER 5046

Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Provinciali - LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana - BOLZANO
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma  - TRENTO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine - BOLZANO
e, p.c.
Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C. - ROMA
All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana - PALERMO
Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO
Al Capo Dipartimento - SEDE
Ai Direttori Generali - SEDE
Al Gabinetto del Ministro - SEDE

Oggetto: Mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2008/2009 - Chiarimenti.

Viste le peculiarità previste dall'OM n. 27 del 21-2-2008 circa la mobilità degli insegnanti di religione cattolica e considerate alcune richieste già pervenute per via breve, si ritiene opportuno, sentite le Organizzazioni Sindacali, fornire alcune note di chiarimento sull'interpretazione e applicazione della medesima ordinanza, anche in considerazione del fatto che si tratta della prima volta che detto personale viene coinvolto in operazioni di mobilità.

Si ricorda, in primo luogo, che la domanda di mobilità è una facoltà riconosciuta agli insegnanti e, quindi, deve essere presentata solo da coloro che sono intenzionati ad ottenere un trasferimento in altra diocesi o un passaggio di ruolo al diverso settore formativo. Tutti gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono, invece, tenuti a compilare le apposite dichiarazioni per l'attribuzione, da parte delle proprie scuole di servizio, del punteggio nella graduatoria regionale di cui all'art. 10, c. 4, della citata ordinanza.

Si segnala inoltre che per mero errore materiale nell'art. 4, c. 3, e nell'art. 10, c. 3, si rinvia a tabelle allegate all'ordinanza medesima, ma si devono intendere le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 20 dicembre 2007, concernente la mobilità del personale della scuola. Sempre nell'art. 4, c. 5, nella citazione tra parentesi relativa alla tabella di valutazione delle esigenze di famiglia leggasi Allegato D in luogo di Allegato E. Al comma 6 del medesimo articolo 4, infine, deve intendersi erroneo il rinvio ad un'inesistente lettera E1) della tabella di valutazione dei titoli, punto III. Infine, all'art. 10, c. 4, si legga «la documentazione di cui al comma 3» anziché «al comma 2».

In relazione ai punteggi da attribuire e quindi alla compilazione dei moduli domanda, che riproducono con minimi adattamenti quelli in uso per tutti gli altri insegnanti, va tenuta presente la particolare condizione degli insegnanti di religione cattolica, assunti in ruolo solo a partire dal 1 settembre 2005 in seguito a procedura concorsuale che prevedeva il possesso dei titoli di qualificazione specificamente richiesti dal DPR 751/85. Si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni in ordine all'applicazione delle Tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all'Allegato D del CCNI sottoscritto in materia il 20 dicembre 2007.

In relazione alle Tabelle A) e B) per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale:

Anzianità di servizio (I)
Non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B1), B3), C), C1) e D). Pertanto non vanno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. Inoltre, nei moduli domanda gli insegnanti di religione cattolica di fatto non hanno titolo a compilare le caselle 5-6-7 del mod. TR1 e le caselle 4-5-6 del mod. TR2, nonché le caselle 4-5-6 dei modelli per la domanda di passaggio (peraltro nel mod. PR1 viene erroneamente ripetuta due volte la casella 5 e manca la casella 6, che comunque non sarebbe utilizzabile).

Esigenze di famiglia (II - solo per i trasferimenti)
Trovano applicazione tutti i casi previsti in questa sezione.

Titoli generali (III per i trasferimenti; II per il passaggio di ruolo)
Non trova di fatto applicazione il punteggio previsto alla lettera A) e quindi non sono da compilare le caselle 111 (recte 11) del mod. TR2, 12 del mod. TR1, 7 dei modd. PR1 e PR2.
Tra i titoli previsti alla lettera C) deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio.
Tra i titoli previsti alla lettera D) deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente, conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera E) deve esser compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987.
Tra i titoli previsti alla lettera F) deve essere compreso anche ogni titolo di licenza o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo.
Tra i titoli previsti alla lettera G) deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del DM 15-7-1987 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo.
Non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere I) e, limitatamente ai passaggi di ruolo, L). Pertanto non vanno compilate le caselle 20 (mod. TR1), 18 (mod. TR2), 16 e 17 (modd. PR1 e PR2).

Va inoltre ricordato che, nel caso degli insegnanti di religione cattolica di scuola secondaria, in possesso, ai sensi del punto 4.3.d) del DPR751/85, di diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i due titoli non possono essere valutati separatamente ma costituiscono nel loro insieme titolo di accesso al ruolo.
A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo.
Il servizio prestato in qualità di incaricato in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.
Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.

Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 20-12-2007, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento e va ricordato che l'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'ordinario diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.
Nel caso dei passaggi di ruolo va ricordato che possono presentare domanda solo coloro che siano in possesso anche dell'idoneità concorsuale relativa al ruolo per il quale si chiede il passaggio. Pertanto, nel modulo domanda PR2, destinato agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e primaria che intendano passare al ruolo della scuola secondaria, per mero errore materiale è stato indicato alla casella 22 il requisito del superamento del concorso per l'Irc nella scuola dell'infanzia e primaria, che ovviamente è già stato superato da detti insegnanti, mentre correttamente deve intendersi richiesto il superamento del concorso per l'Irc nella scuola secondaria.
Inoltre si segnala che nella sezione relativa alle precedenze dei moduli domanda TR1 e TR2 non è stata citata la precedenza prevista per il personale disabile di cui all'art. 21 della legge 104/92. Il personale interessato potrà adattare al riguardo il punto 23 del modello TR1 e il punto 21 del modello TR2, inserendovi manualmente lo specifico riferimento normativo.

Infine, in relazione alla compilazione dell'Allegato D, dichiarazione dell'anzianità di servizio, sembra opportuno precisare che esso, in quanto riproduce il modello utilizzabile da tutti gli altri insegnanti, contiene alcune casistiche che non trovano applicazione nei confronti degli insegnanti di religione cattolica. In particolare, dal momento che la scelta della sede di servizio dipende dall'intesa raggiunta tra l'ordinario diocesano e l'autorità scolastica, non sembra legittimo riconoscere un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato in scuole caratterizzate da ordinamenti speciali, mentre sembra giusto riconoscere il servizio prestato in scuole di montagna o piccole isole in quanto corrisponde a condizioni di fatto disagiate già riconosciute a tutti gli altri docenti. In ogni caso, non trova applicazione il servizio prestato nel sostegno o come specialista di lingua straniera nella scuola primaria. Nella dichiarazione per la scuola secondaria, invece, non può trovare applicazione il servizio prestato in ruolo diverso dell'istruzione secondaria, dato che l'insegnamento della religione cattolica costituisce un unico ruolo in tutti i gradi dell'istruzione secondaria. Di fatto, infine, non potrà trovare applicazione il riconoscimento del servizio prestato in posizione di comando, né l'attribuzione della qualifica per coloro che erano in servizio prima del 1974, in quanto all'epoca gli insegnanti di religione cattolica non erano di ruolo.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta