Nota ministeriale 24 aprile 2008


Prot. n. AOODGPER 7030

Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Provinciali - LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana - BOLZANO
Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma - TRENTO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine - BOLZANO

e, p.c.
Al Ministero degli Affari Esteri D.G.P.C.C. - ROMA
All'Assessore alla P.I. della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
Al Sovrintendente Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta - AOSTA
All'Assessore alla P.I. della Regione Siciliana - PALERMO
Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO
Al Capo Dipartimento - SEDE
Ai Direttori Generali - SEDE
Al Gabinetto del Ministro - SEDE

Oggetto: Chiarimenti sulla graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica di ruolo.

In risposta a diversi quesiti pervenuti per vie brevi si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alla graduatoria di cui all'art. 10, c. 4, dell'OM 21-2-2008, n. 27.
Detta graduatoria deve essere compilata dagli Uffici scolastici regionali sulla base dei dati forniti dalle singole istituzioni scolastiche circa la posizione di tutti gli insegnati di religione cattolica di ruolo in servizio, ivi inclusi quelli assunti con il terzo contingente lo scorso 1 settembre 2007. Ciò esclusivamente al fine di individuare gli eventuali esuberi di personale che si dovessero venire a creare per il prossimo anno scolastico 2008-09. Ovviamente, le graduatorie regionali devono essere distinte per i due ruoli corrispondenti ai rispettivi settori formativi ed articolate per singole diocesi. Al fine di facilitare e uniformare le procedure in vista della raccolta dei dati che i dirigenti scolastici devono trasmettere all'Ufficio scolastico regionale entro il 30 aprile prossimo, si allega alla presente nota un modello indicativo di dichiarazione personale che i singoli insegnanti di religione di ruolo possono utilizzare. Per la sua compilazione si raccomanda di tenere presenti le indicazioni già contenute nell'OM 27/08 e nella nota di questa D.G. del 26 marzo scorso, prot. AOODGPER 5046.
Una volta compilata la graduatoria, come già esposto nel citato comma dell'OM 27, gli eventuali esuberi vanno trattati in relazione al complessivo organico regionale degli insegnanti di religione cattolica di ruolo, potendosi perciò compensare - d'intesa con gli ordinari diocesani coinvolti - l'eccedenza registrata in una diocesi con la disponibilità presente in un'altra diocesi della medesima regione. In relazione a tali operazioni, va comunque ricordato che i posti di insegnamento di religione cattolica affidati ad insegnanti non di ruolo ai sensi dell'art. 3, c. 10, della legge 186/03 costituiscono distinta quota di organico e non possono essere immediatamente utilizzati per riassorbire le eventuali eccedenze registrate sui posti di ruolo.

Il Direttore Generale
f.to Luciano Chiappetta