Ordinanza ministeriale 28 luglio 2008, n. 67


Prot. n. 8510

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica - Ufficio VI

CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE PER L'ANNO 2008/2009

IL MINISTRO

VISTO  l'art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art.138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n.233 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTA la legge 25 ottobre 2007, n. 176 di conversione del decreto legge 7 settembre 2007, n.147, con cui è stata introdotta,  nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria di  primo grado, una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti; che il testo relativo alla suddetta prova è scelto dal Ministro della Pubblica Istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso;

RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, rimane assegnata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:
- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data della prova scritta, a carattere nazionale, dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di primo grado, introdotta dalla citata legge  25 ottobre 2007, n.176;
- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio (prima prova) degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

TENUTO CONTO che l'eventuale adattamento al calendario scolastico da parte delle istituzioni scolastiche è regolamentato dal 3° comma  del succitato art.74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, che dispone lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo o di quello  destinato alle singole discipline ed attività, dal disposto dell'art.5, comma 3, del D.P.R.  8 marzo 1999, n.275, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte  ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola;

ATTESA l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2008/2009;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 9 luglio 2008; 

ORDINA

Art. 1 - Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2008/2009 hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 25 giugno 2009, alle ore 8.30.

Art. 2 - La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di primo grado, per l'anno scolastico 2008/2009, si svolgerà, per l'intero territorio nazionale, il giorno 18 giugno 2009, alle ore 8.30; in sessione suppletiva, potrà essere espletata, a seconda delle singole situazioni, il giorno 2 luglio 2009 oppure il giorno 3 settembre 2009.

Art. 3 - Sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico, con le precisazioni di cui al successivo comma 4.
Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio.
Relativamente al conseguimento dei diplomi di qualifica professionale e di maestro d'arte, l'individuazione del momento in cui collocare, nel corso dell'anno, tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie.

Art. 4 - Le sessioni speciali di esami di istruzione secondaria di 1° grado possono essere effettuate soltanto nel mese di dicembre e febbraio, in date da definirsi dal Ministero.
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno informarne i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, che avranno cura di chiedere al Ministero i plichi relativi alla prova scritta, a carattere nazionale.

Art. 5 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.

La presente Ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione. Calendari regionali

IL MINISTRO
MARIASTELLA GELMINI