Prot. 10491
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - LORO SEDI
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALI, PARITARI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI - LORO SEDI
e, p.c.:
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA IN LINGUA TEDESCA - BOLZANO
ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLE LOCALITÀ LADINE - BOLZANO
ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA - PALERMO
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO TRENTO
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2009/2010 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Per l'anno scolastico 2009/2010, si confermano le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici con la C.M. n.90 del 26 ottobre 2007 e con la C.M. n.77 del 25 settembre 2008, qui allegate, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.
Le date relative all'anno scolastico 2007/2008 contenute nella citata C.M. n.90/2007 si intendono puntualmente riferite all'anno scolastico 2009/2010, anziché all'anno 2007/2008. Per una chiara leggibilità, le stesse vengono di seguito indicate:
- 30 novembre 2009, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- 30 novembre 2009, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
- 31 gennaio 2010, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
- 31 gennaio 2010, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L' esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
- 20 marzo 2010, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2010 e prima del 15 marzo 2010 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
In relazione agli alunni della penultima classe, si fa presente che il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, ha innovato nella disciplina relativa all'ammissione, per abbreviazione per merito, agli esami di Stato del secondo ciclo. Ai sensi del comma 2, articolo 6, del suddetto DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
In via transitoria, per l'anno scolastico 2009/2010, ai sensi dell'art.14, comma 3, del citato DPR n.122/2009, per gli alunni della penultima classe, i quali chiedono l'ammissione agli esami di Stato per abbreviazione per merito, il voto di comportamento, non inferiore ad otto decimi, viene considerato con riferimento sia al penultimo anno sia anche alla classe precedente il penultimo anno di corso.
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).
Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione all'esame di Stato, effettuano immediatamente l'esame delle relative posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre, comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Ai sensi dell'art.3 della OM n.74 del 5 agosto 2009, la prima prova scritta dell'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 22 giugno 2010, alle ore 8.30.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto