Decreto ministeriale 17 aprile 2009


Prot. AOODPIT/1008

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, concernente ulteriori  disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno  colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
VISTO in particolare, l'articolo 13 della predetta ordinanza n. 3754/2009, che prevede la possibilità di interventi specifici in campo scolastico;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA l'ordinanza ministeriale 28 luglio 2008, n. 67, concernente il calendario scolastico nazionale;
VISTI i propri decreti n. 3542 e 3543 del 15 aprile 2009 relativi alla frequenza degli alunni e alla presa di servizio del personale scolastico dopo gli eventi sismici;
RITENUTO di dover assicurare il tempestivo e ordinato ripristino delle attività didattiche in tutte le realtà ove ne sussistano le condizioni.

DECRETA

Articolo 1 - Nomina del personale supplente
I dirigenti scolastici, all'atto della ripresa delle attività didattiche, verificata l'impossibilità di coprire i posti di insegnamento con i docenti titolari che a causa dell'emergenza sismica si trovino in condizioni di non poter riprendere servizio perché temporaneamente dimoranti in località diverse da quella abituale ed impossibilitati ad ottenere diversa sistemazione in una dimora viciniore alla scuola di titolarità, procederanno a nominare i supplenti temporanei, per il tempo strettamente necessario, per garantire l'ordinato svolgimento delle attività didattiche. Ugualmente si procederà nei confronti del personale educativo ed ATA.

Articolo 2 - Assenza del personale scolastico a seguito degli eventi sismici.
Il personale della scuola residente nel comune dell'Aquila e in tutte le zone colpite dal sisma, che non possa riassumere servizio presso la sede scolastica di titolarità o di servizio perché dimorante temporaneamente in altra Regione, è tenuto ad assumere servizio nella istituzione scolastica più vicina alla propria attuale dimora.

Articolo 3 -  Personale titolare o in servizio in Regione diversa dall'Abruzzo.
Il personale della scuola residente nel comune dell'Aquila e in tutte le zone colpite dal sisma, titolare o in servizio in scuola ubicata in altra Regione e che si trovi nella impossibilità materiale di riprendere servizio nella medesima, poiché temporaneamente alloggiato in strutture provvisorie o  dimorante in località diversa da quella abituale, è tenuto ad assumere servizio nella istituzione scolastica più vicina alla propria attuale dimora. Conseguentemente i dirigenti scolastici delle scuole interessate site fuori della Regione Abruzzo sono autorizzati a nominare supplenti temporanei in sostituzione di detti docenti.

Articolo 4 - comunicazione presa di servizio
Al fine di consentire una puntuale ricognizione del personale di cui sopra e di programmarne il più proficuo utilizzo, i dirigenti scolastici comunicheranno l'avvenuta presa di servizio al Direttore generale regionale tramite una apposita applicazione del Sistema informativo del MIUR. 

Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di prestazione del servizio, anche con riferimento all'evolversi della situazione, saranno fornite con successivi provvedimenti.

IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini