Nota ministeriale 8 giugno 2009


Prot. n. 6051

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali
Dirigenti scolastici scuole secondarie di I grado - Loro SEDI

Oggetto: Valutazione finale degli alunni nella scuola secondaria di I grado.

In risposta a quesiti pervenuti alla scrivente relativamente alle forme e alle modalità da impiegare nella valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'articolo 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n. 169, dispone che "Sono ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato conclusivo del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline".
La normativa in questione prevede, dunque, che i voti relativi allo scrutinio finale per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato siano sempre deliberati a maggioranza dal consiglio di classe, su proposta, non vincolante, del docente della singola disciplina. Ciò ovviamente anche nel caso in cui il giudizio di sufficienza venga formulato, con adeguata motivazione, in presenza di carenze in una o più discipline.

In tale ultimo caso il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione che tenga conto, oltre che del livello di preparazione raggiunto, anche del percorso compiuto dall'alunno nel corso dell'anno e della possibilità dell'alunno stesso di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nel corso dell'anno scolastico successivo. Naturalmente, ai fini dell'ammissione, tutti i voti relativi agli apprendimenti devono avere un valore non inferiore a sei decimi. E' da ricordare, inoltre, che l'articolo 4 (autonomia didattica) del Regolamento dell'autonomia scolastica (DPR 275/1999) prevede che le istituzioni scolastiche "Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale...".

Sono, dunque, rimesse direttamente alle scuole, nella loro autonoma e responsabile determinazione, le modalità e le forme per la comunicazione alle famiglie e allo studente relativa alla preparazione raggiunta, inclusa la eventuale situazione di carenze formative, e all'ammissione o alla non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Pertanto nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola può inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia dell'alunno.

In questo contesto, è del tutto improprio il riferimento al "sei rosso", dicitura utilizzata solo in passato nella scuola secondaria di secondo grado e collegata al recupero del "debito scolastico". Tale previsione non corrisponde all'attuale quadro normativo. Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione all'anno successivo e all'esame di Stato non è, infatti, condizionata; viene deliberata dal consiglio di classe e determina il proseguimento del percorso dello studente nell'ambito del ciclo di istruzione.

Ciò non esclude, ovviamente, che la scuola, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, possa programmare, rispetto agli alunni per i quali siano emerse carenze, tutti gli interventi didattici e formativi opportuni per il recupero di tali carenze, sin dalla fase di avvio del successivo anno scolastico.

Il Direttore Generale
f.to Mario G. Dutto