Nota ministeriale 28 maggio 2009


MIURAOODGOS prot. n. 5744 /R.U./U

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Al Responsabile del Dipartimento Istruzione per la Provincia di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana - BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta -AOSTA
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici provinciali - LORO SEDI

Ai Dirigenti delle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado - LORO SEDI
e, p.c.
All'Assessore alla P.I. Regione Siciliana - PALERMO
All'Assessore alla P.I. Regione autonoma Valle d'Aosta - AOSTA
Al Presidente della Giunta Provinciale di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Provinciale di TRENTO
Al Gabinetto del Ministro - SEDE
All'Ufficio Legislativo - SEDE
Al Capo del Dipartimento per l'istruzione - SEDE

Oggetto: Anno scolastico 2008/2009 - Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento - DSA.

In data 19 maggio 2009 la Commissione Cultura del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge "Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento", che prevede, tra l'altro, la possibilità di attivare in campo scolastico, per gli alunni affetti da tali difficoltà, apposite misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali e idonei strumenti compensativi.
In attesa dell'approvazione definitiva da parte della Camera, si ritiene utile ricordare le disposizioni, già emanate nei precedenti anni scolastici, per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla nota 10 maggio 2007 (Disturbi di apprendimento - Indicazioni operative), peraltro recentemente richiamate dalla circolare ministeriale n. 51/2009, sezione "Particolari categorie di candidati" e dall'ordinanza n. 40/2009, articolo 12, comma 7, che costituisce la base delle norme specifiche, contenute nello Schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia", approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.
In sede di scrutinio finale, appare doveroso che i Consigli di classe valutino con particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA, verificando che in corso d'anno siano state applicate le indicazioni inserite nelle note emanate da questo Ministero (nota 5.10.2004 prot. 4099/A/4 - nota 5.01.05 prot. 26/A - nota 1.03.2005 prot. 1787 - CM 10.05.2007, prot. 4674) e siano stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa, e considerando in ogni caso se le carenze presenti in questi allievi siano o meno da imputarsi al disturbo di apprendimento.
Per quanto concerne gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, in via preliminare si raccomanda di sensibilizzare le Commissioni affinché adottino, nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento.
Come noto, in sede di esame di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte, in particolare da quelle di lingua straniera e dalla prova scritta nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di I grado. Le oggettive difficoltà degli studenti dovranno essere pertanto compensate mediante l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo, valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.
Pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. Per l'espletamento della prova scritta nazionale da parte degli studenti della scuola secondaria di I grado, si fa riferimento a quanto indicato nella circolare ministeriale n. 51/2009, (paragrafo "prova scritta a carattere nazionale") e nell'Allegato tecnico (paragrafo "somministrazione della prova").
Con specifico riferimento agli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di II grado, la Commissione esaminatrice terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari e l'utilizzo dei mezzi compensativi più sopra menzionati.
Si ricorda, altresì, che, nel diploma finale, nelle certificazione sostitutive, nonché nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi degli esami, non deve esservi menzione delle misure compensative disposte nei confronti degli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto