Prot. n. 3545
Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio I
Alle Istituzioni Scolastiche - Loro Sedi
e, p.c.
Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali - Loro Sedi
Oggetto: Finanziamenti alle scuole. Chiarimenti.
Alla scrivente Direzione generale pervengono, da parte di molte istituzioni scolastiche, richieste di chiarimenti in ordine ai finanziamenti concernenti alcune voci di spesa che incidono in misura rilevante sulla gestione finanziaria delle scuole.
Una prima richiesta riguarda la possibilità di conferire supplenze brevi anche nel caso in cui la scuola abbia esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione base, assicurate in sede di formulazione delle indicazioni per la predisposizione del programma annuale.
In proposito, si ritiene opportuno ribadire quanto già rappresentato con nota prot. 3338 del 25 novembre 2008, e cioè che - ferma restando l'esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile - va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacchè il diritto allo studio va in ogni caso garantito.
Per quanto riguarda la TARSU/TIA, il cui pagamento continua ad essere richiesto, da parte di alcune Amministrazioni comunali, alle istituzioni scolastiche, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'art. 33 bis del Decreto Leg.vo 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2008 questo Ministero corrisponda direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Il medesimo art. 33 bis precisa che i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza.
A seguito di quanto sopra, in data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali è stato stipulato l'accordo in base al quale, tra l'altro, 0,viene stabilito che "per quanto riguarda la situazione debitoria pregressa, sino all'esercizio finanziario 2006 compreso, il Ministero della Pubblica Istruzione, sentita l'ANCI, provvederà a contribuire alla definizione della medesima sino alla concorrenza di euro 58.000.000" e che "gli Uffici Scolastici Provinciali del Ministero della Pubblica Istruzione, congiuntamente con l'ANCI regionale, provvederanno al monitoraggio dell'attuazione del presente accordo. A seguito del monitoraggio, il Ministero della Pubblica Istruzione e l'ANCI stabiliscono le modalità per definire le situazioni debitorie residuali fino al 2007".
All'esito del monitoraggio di cui sopra e alla definizione delle situazioni debitorie fino al 2007, lo scrivente Ministero provvederà a quanto di competenza sino alla concorrenza di 58 milioni di euro.
Inoltre, sulla base di quanto previsto nell'accordo in questione, sono stati determinati gli importi spettanti ai Comuni per l'anno 2008, importi riportati nella tabella allegata al comunicato di questa Direzione generale del 6 agosto 2008.
Con riferimento, poi, alla sentenza del 28 maggio 2008, n.13992, con la quale la Corte Suprema di Cassazione - Sezione I, ha escluso la gratuità delle visite fiscali effettuate su richiesta del datore di lavoro, si stanno intensificando, da parte delle ASL, le richieste di pagamento delle predette visite disposte dalle scuole, le quali - preoccupate per possibili situazioni debitorie, che aggraverebbero la loro già difficile situazione finanziaria - si rivolgono alla scrivente Direzione generale richiedendo l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie. Poiché, la situazione è ulteriormente aggravata dall'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni - previsto dall'art. 71, comma3, della legge n.133/2008 - di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche in caso di assenza di un solo giorno - questa Direzione generale si è fatta promotrice di una iniziativa tesa ad investire della questione anche altre Amministrazioni competenti (Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze), al fine di individuare una soluzione condivisa che non gravi ulteriormente sulle istituzioni scolastiche.
Sarà cura di questa Direzione generale fornire, appena possibile, le necessarie indicazioni operative.
In ordine alla fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico avente titolo, infine, pervengono frequenti segnalazioni circa la insufficienza del contributo assegnato alle scuole per coprire le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per il servizio in questione.
A tale riguardo - premesso che l'erogazione da parte dello scrivente Ministero non può configurarsi come un ristoro integrale della spesa sostenuta dai Comuni, bensì come un semplice contributo da parte di questa Amministrazione per la fruizione del servizio di cui trattasi da parte del personale - si fa presente che questa Direzione generale - tenuto conto che la legge n.4/1999, art.3 e il CCNL del comparto Scuola fissano lo stanziamento per detto servizio, attualmente pari a ? 62.768.000,00, e individuano il personale avente diritto alla mensa gratuita - procede, ai sensi del D.M. n. 21 del 1° marzo 2007, alla erogazione del relativo contributo alle singole istituzioni scolastiche aventi titolo, a seguito di specifico monitoraggio volto ad accertare il numero dei pasti effettivamente erogati.
La quota unitaria di detto contributo è, pertanto, determinata sulla base del predetto stanziamento e del numero dei pasti erogati.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica TESTA