Decreto Ministeriale 5 agosto 2010, n. 74


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

VISTO l'articolo 117 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e successive modificazioni;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 e, in particolare, gli articoli 2 e 3, concernenti rispettivamente il sistema educativo di istruzione e di formazione e la valutazione degli apprendimenti;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 3 relativo al sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;
VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;
VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento per l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici;
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap;
VISTO il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006 n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal ministero della pubblica istruzione;
CONSIDERATA la necessità di definire finalità, obiettivi, campi di intervento, criteri, modalità e strumenti di attuazione della anagrafe dello studente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni;
SENTITO il Garante per la Protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere in data 1 luglio 2010;

DECRETA

Articolo 1
Anagrafe nazionale degli studenti

1.     L'anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata "Anagrafe", prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modifiche e integrazioni, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

2.     L'Anagrafe è strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione.

3.     L'Anagrafe, unitamente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione, è parte integrante del Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 76/2005 ed è creata al fine di favorire, insieme alle altre, la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e alla vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti, a partire dal primo anno della scuola primaria, da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 76/2005.

4.     L'Anagrafe, costituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente si avvale delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

5.     L'Anagrafe, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, acquisisce dalle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione, dati relativi alla valutazione degli studenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come individuati dal successivo articolo 2.

6.     L'allegato tecnico al presente decreto individua le misure idonee ad assicurare che la consultazione da parte del Ministero dei dati personali degli studenti contenuti nell'Anagrafe avvenga esclusivamente in forma anonima o comunque con modalità che assicurino la non identificabilità dell'interessato. Nel medesimo allegato sono altresì previste le modalità di fruizione dei dati personali dell'Anagrafe da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 76/2005, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7.     Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti all'Anagrafe sono conservati fino al termine dell'anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico.

Articolo 2
Comunicazioni all'Anagrafe nazionale degli studenti

1.     Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione comunicano all'Anagrafe i seguenti dati personali, a partire dal primo anno della scuola primaria, relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni:

a.     dati anagrafici;

b.    codice fiscale, ove disponibile, di ogni studente, di cui l'Anagrafe si avvale in attesa di individuare uno specifico strumento per la rilevazione dei dati di cui al presente comma;

c.     dati relativi al percorso scolastico individuati nell'allegato tecnico, nei termini e nelle modalità ivi indicati, che costituisce parte integrante del presente decreto;

d.    gli esiti dei percorsi scolastici degli studenti dei diversi settori scolastici, con particolare riferimento agli esami finali di ciclo e agli esami di qualifica.

2.     I soggetti, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a fornire all'Anagrafe i dati di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) degli studenti che si avvalgono dell'istruzione parentale, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in caso di frequenza di scuole non paritarie, ovvero di strutture scolastiche organizzate.

3.     Per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 196/2003, l'Anagrafe può contenere dati idonei a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o di altro genere e dati giudiziari indispensabili ad individuare il soggetto presso il quale lo studente assolve l'obbligo scolastico (scuole paritarie, strutture ospedaliere, case circondariali, ecc.). I tipi di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche sono individuati, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, in un atto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura regolamentare.

4.     I soggetti che comunicano i dati personali all'Anagrafe di cui ai precedenti commi rispondono della loro veridicità e autenticità.

Articolo 3
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

1.     L'Anagrafe è utilizzata in forma anonima dal Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca e dalle istituzioni scolastiche, al fine di monitorare l'evasione dell'obbligo di istruzione, gli abbandoni scolastici, la irregolarità di frequenza e ogni altro fenomeno riconducibile alla cosiddetta dispersione scolastica, al fine di predisporre opportune azioni di prevenzione.

2.     I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 76/2005 e successive modifiche e integrazioni accedono ai dati personali contenuti nell'Anagrafe alle condizioni di cui all'allegato tecnico, previsto dall'articolo 1 del presente decreto, per accertare il percorso di istruzione e formazione degli studenti, rilevando la regolarità, la frequenza, la mobilità degli studenti sul territorio nazionale e internazionale e il successo scolastico conseguito.

Articolo 4
Monitoraggio e analisi statistica

1.     Gli Uffici di statistica del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca utilizzano le anagrafi nazionali degli studenti previste dal decreto legislativo n.76/2005 e successive modifiche e integrazioni, per il settore istruzione, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per il settore università e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni per il settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nel rispetto del decreto legislativo n. 322/1989, del decreto legislativo n.196/2003 e dell'allegato Codice deontologico A.3.

Articolo 5
Interoperabilità dell'Anagrafe

1.     La presente anagrafe sarà integrata con le anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 76/2005.

Il MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini