È stato siglato il contratto nazionale sulla mobilità
del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012, che qui di seguito
riportiamo integralmente. Domande entro il 21 marzo.
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente
la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2011/2012, sottoscritto nell’anno 2011 il
giorno 22 del mese di febbraio,
in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M.
n. 112 del 18 dicembre 2007.
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA,
S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del Comparto Scuola
PREMESSO:
·
che con il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali
sulla mobilità territoriale e professionale (art:10);
·
che il C.C.N.L. citato, all’art. 4, comma 2,
prevede una cadenza di norma biennale della mobilità compartimentale da
attuarsi in presenza di una corrispondente durata di definizione dell’organico;
·
che è necessario assicurare con la massima
tempestività l’avvio delle operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno
scolastico 2011/12, anche al fine di procedere tempestivamente
alle eventuali assunzioni a tempo indeterminato previste dal piano triennale contenuto
nella finanziaria 2007;
·
sulla necessità di orientare il presente
contratto agli obiettivi, fissati nell’Intesa sulla conoscenza, sottoscritta il
27 giugno 2007, della stabilità dell’organizzazione scolastica e della continuità
dell’azione educativa; obiettivi ribaditi dal CCNL, sottoscritto il 29 novembre
2007, che all’art. 4 comma 2 lett. A) richiama la garanzia della “stabilità
pluriennale dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del
personale docente”;
·
sulla necessità di definire un percorso
graduale e progressivo idoneo a raggiungere i predetti obiettivi anche
attraverso l’attivazione in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2011/12
di modelli organizzativi diretti a innalzare la
qualità del servizio di istruzione e ad accrescerne efficienza ed efficacia;
·
sull’esigenza, nel contesto del predetto
percorso, di garantire, prioritariamente, la stabilità pluriennale
dell’organico e di conseguenza la continuità del servizio dei docenti ed in particolare
per quelli impegnati nell’attività di sostegno, nelle scuole collocate in aree
a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti in ospedali;
·
sulla necessità di avviare tempestivamente un
calendario di incontri per la realizzazione dei predetti obiettivi.
In base a tale linee prospettiche di intervento e
degli impegni temporali assunti, le parti concordano il seguente Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2011/12.
2
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA
SCUOLA -
ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL
CONTRATTO
1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli artt. 4 comma 2 e 10 ha fissato i
principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale
della scuola.
2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale
Integrativo disciplina la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2011/12.
3) Gli effetti giuridici decorrono dalla data di
stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4) Le parti concordano di riaprire il confronto
negoziale, in concomitanza alla definizione degli organici per l’a.s. 2011/12
con particolare riguardo alla scuola secondaria di II
grado, per verificare le ricadute sul personale derivanti
dai provvedimenti ancora in corso di emanazione e per
individuare utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità
del personale docente educativo ed A.T.A. interessato.
5) Le connesse modalità di applicazione delle
disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita
ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94
entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
3
- ART. 2 - MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E
D’UFFICIO – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità territoriale
sia a domanda che d’ufficio, contenute nel presente contratto, si applicano a
tutte le categorie del personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con
o senza sede definitiva di titolarità.
2. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma
3 della legge n. 124/99, il personale docente, educativo assunto dopo l’entrata
in vigore della legge, con decorrenza giuridica uguale o successiva
all’1/9/1999 – con esclusione del personale di cui all’art. 7, comma 1, punti
I), III) e V) del presente Contratto – non può partecipare ai trasferimenti per
altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della
nomina in ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede
della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza
giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento
per l’a.s. 2011/12 in ambito provinciale il personale
docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2009 o
precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza
giuridica 1/9/2008 o precedente. Il personale docente
ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria,
al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità,
partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente
all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare
alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel
relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di
Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per almeno cinque anni,
nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi della Legge
Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia
perso la titolarità della sede ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL, avendo
compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere la
sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla
seconda fase del
movimento (articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale
titolare nella provincia.
3. Il personale scolastico titolare di cattedra o
posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di
organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle
specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto,
ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel
corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi
richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resasi
disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento
d’ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione
del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine
delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del
presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di
sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può disporre il trasferimento
o l’utilizzazione del personale interessato, anche in altra provincia, in
deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
4
ART. 3 –MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità
professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti,
compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori
ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della
presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi
devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al
ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della
specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte
salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti
tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra.
In particolare può chiedere il passaggio: nel ruolo della scuola dell’infanzia,
purché in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione specifica all’insegnamento
nelle scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II
grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso
del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di
I e II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli
dei diplomati;
c) il personale educativo;
nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché
in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per
le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia,
primarie e della scuola secondaria di secondo grado ed artistica;
b) il personale educativo;
nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria
di II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di studio prescritto e
della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia,
primarie e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di
II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante
laureato; nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai
requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico
titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di
sostegno. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto
da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di
II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei
diplomati; che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o
laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i
titoli di studio conseguiti a termine dei corsi 5
quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto
magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10.
3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
Il passaggio nel ruolo del personale insegnante
tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere
richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di
II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei
diplomati; che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di
concorso della tabella C richiesta.
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo
grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola
secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la
scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più province.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi
di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione
di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo,
il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di
trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di
cattedra eventualmente già disposti.
Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente
di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante
tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della
specifica abilitazione.
Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della
scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
- dai docenti rispettivamente titolari della scuola
secondaria di primo grado e di secondo grado, ivi compresi i docenti titolari
su insegnamenti di Arte applicata che chiedano il passaggio di cattedra alle
classi di concorso elencate nella tabella A) e che siano in possesso della
prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;
- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di
cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso
del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C
richiesta.
2. Il personale A.T.A, ivi compreso quello transitato
dagli Enti Locali, che sia in possesso dei prescritti requisiti di accesso al
profilo richiesto può aspirare al passaggio ad altro profilo della stessa area;
mantengono, a tal fine, validità anche i titoli previsti dalla tabella B del
CCNL 24 luglio 2003, già in possesso degli interessati alla data del 25 luglio
2008 (data di entrata in vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art.
62 del CCNL 29.11.2007). _______________
(1) Conservano valore di abilitazione
all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio
conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell’istituto magistrale, entro l’anno
scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.
6
ART. 4 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1) Le operazioni di mobilità territoriale e
professionale si collocano in tre distinte fasi:
I fase: Trasferimenti nell’ambito del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa
provincia;
III fase: Mobilità professionale e mobilità
territoriale interprovinciale.
7
ART. 5 – RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA
DI PROVENIENZA
1. Le operazioni di mobilità del personale docente,
educativo ed A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva
disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal
collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale
docente e A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali
all’estero, il personale della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori
ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il
personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e
10, della Legge 23.12.1998, n. 448, che, nell’anno scolastico 2009/2010,
ha perso la propria sede di titolarità, nonché il personale docente di cui
all’art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), e il
personale docente, vincitore dei concorsi a cattedra nei licei classici e
scientifici presso le scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad una
scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la
stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del
collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve,
per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province
autonome.
2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del
presente articolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima
delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i
termini stabiliti dall’O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal
collocamento fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell’art. 35 della legge
27.12.2002, n. 289, ha diritto all’assegnazione con precedenza nella scuola,
circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre il personale utilizzato in
istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale
di cui prima, all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel
comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano
applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.
L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine
ultimo di comunicazione al C.E.D. delle domande di mobilità e dei posti
disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2011/12,
garantendo, comunque, all’interessato di produrre istanza di trasferimento
qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare
alcuna delle sedi richieste.
Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è
considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede
rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle
preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti
residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità
professionale e mobilità territoriale interprovinciale (fasi dei trasferimenti
e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto
alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d’ufficio a
sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i
passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede
definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al
personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI e
collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.
3. Per il personale docente ed educativo, già passato
in altro ruolo di insegnamento del comparto scuola, il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10
giorni dalla pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione
al ruolo di provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta,
sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti
salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine
conserva validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo
precedente.
4. In attuazione di quanto previsto, all’art. 61 del
CCNL del 29 novembre 2007, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale, nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla
pubblicazione dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione alla
qualifica di provenienza nei confronti del personale A.T.A. che ne ha fatto
richiesta sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di
mobilità, fatti salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo
indeterminato. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto al
momento dell’accesso nella qualifica di precedente provenienza. 8
ART. 6 -SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI
MOBILITA’
1a. Le disponibilità per le operazioni di mobilità
territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono
determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico
per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni
di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo,
decadenza, etc.) comunicate a cura dell’ufficio territorialmente competente al
sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni
ministeriali. -
1b. Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono
disponibili per la mobilità territoriale di I e II fase; Ai fini della mobilità
della III fase vanno preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i
docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi
dell’art. 11, comma 9, della legge 124/1999.
2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di
mobilità:
a) le cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle
DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l’organico di diritto di ciascun anno
scolastico e sprovvisti di personale titolare (1); b) le cattedre ed i posti
già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti
a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema
informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema
medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via
definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato; Dalle predette
disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale
riammesso in servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 5, commi
1 e 2.
3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che
si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la
sistemazione del soprannumerario.
4. Le operazioni di mobilità del personale docente,
relative alla terza fase, realizzano l’equiparazione tra mobilità territoriale
interprovinciale e mobilità professionale, attraverso l’attribuzione di
aliquote paritetiche ad entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni
è effettuata sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità
territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli
accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale
considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
5. Le operazioni di mobilità del personale A.T.A.
relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate
alla mobilità territoriale provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti
salvi gli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale.
6. Ai fini della ripartizione dei posti di cui ai
precedenti commi 4 e 5, non è disponibile per le operazioni di mobilità
relative alla terza fase l’eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano presenti
nella provincia domande di mobilità professionale, e che tra le preferenze sia
compreso almeno un codice sintetico di tipo provincia, di docenti
soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul
posto o classe di concorso richiesto.
(1) Sono comprese in questa categoria le
cattedre ed i posti derivanti dall’istituzione di nuovi
indirizzi di studio, purché previsti ed inseriti nell’organico di diritto
dell’A.S. a cui si riferiscono le operazioni di
mobilità. 9
ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED ESCLUSIONE
DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI.
Le precedenze riportate nel presente articolo sono
raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite,
secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi
della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di
precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a
cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha
maggiore anzianità anagrafica.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei
passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza
dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al
personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non
vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge
270/82).
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SETTE
ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI
PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a
domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra,
sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto
da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa
cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli
anni scolastici del settennio successivo al provvedimento
suddetto. A partire dall’a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all’aver
presentato domanda condizionata. (6) (7) La precedenza in esame si applica alla
prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune
diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza
opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto
trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto
di sostegno). Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano
prodotto domanda per ciascun anno del settennio e che
richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari,
o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola,
circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve
riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale
della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale
soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”,
facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per
le istanze on line. Nel caso
di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente
alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà
esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese
nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui
appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono
della precedenza di cui al successivo punto IV). L’adempimento inerente alla
dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella
scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la
presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui
facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o
predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia
esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o
a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.
Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o
centro territoriale da cui è stato trasferito nell'ultimo settennio,
nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione
di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri
per l’istruzione e la formazione dell’età adulta il personale interessato dovrà
indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato
trasferito nell'ultimo settennio.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola
speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso
dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio
o a domanda condizionata nell’ultimo settennio (1). Nella
scuola dell’infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti
assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente
beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata nell’ultimo settennio (2).
L'utilizzazione in altra scuola del personale in
soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in
quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il
personale interessato richieda, in ciascun anno del settennio successivo,
il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito
d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto
in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia
ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun
anno del settennio, il rientro nella scuola di
precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella
scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel settennio in
questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel settennio è
riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito d'ufficio o a domanda
condizionata in quanto soprannumerario. Si precisa che il punteggio in questione
viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di
istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire
d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale
partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come
soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale
titolarità. La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente
titolarità viene altresì riconosciuta, nel settennio,
al docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola
o istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l’interessato richieda,
in ciascun anno del settennio successivo, il trasferimento
nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica o di servizio, per il
personale ATA, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico
trasferito d’ufficio nell’ultimo settennio va
considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della
domanda di passaggio.
Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata nel settennio, che risulti perdente posto nella
scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per
rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza
per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio
di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di
trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto
prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il
rientro nella scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi,
mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel
comune di precedente titolarità, entro i limiti del settennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio
senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda
come prima preferenza in ciascun anno del settennio il
rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del settennio
il trasferimento per altre preferenze espresse nella
domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto
alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA
BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e
nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza,
nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda
e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale che ha bisogno per gravi patologie di
particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto
personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella
domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in
cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima
fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal
comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del
D.L.vo n. 297/94. Il personale, di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza
fase, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è
ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima
preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche
comprese in esso. Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati
dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato nel successivo
Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
IV) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SETTE
ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE
TITOLARITA’
Il personale scolastico beneficiario della precedenza
per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui
al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della
seconda fase, a rientrare a domanda, nel settennio successivo
al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non
esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le
apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente
nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento
d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno
indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal
quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili
(4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato settennio
è attribuito il punteggio previsto per la continuità
di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione
personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7). Alle stesse condizioni,
tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario
nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel
comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale
competente del distretto, dal quale è stato trasferito nell'ultimo settennio,
considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito
d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in
altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione
e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per
comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.
Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al
personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del
singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità
e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate. Il personale,
trasferito d’ufficio nel settennio, che
risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti
domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire
nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente
titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato.
Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della
situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento
in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi,
mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel
comune di precedente titolarità, entro i limiti del settennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario
trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda
condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio
il rientro nel comune di precedente titolarità, l’aver
ottenuto nel corso del settennio il
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità
del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio
aggiuntivo.
V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON
DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene
riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato
dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o
a coloro che esercitano legale tutela del disabile in situazione di gravità, al
coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile
in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a
provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili,
viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i
genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare
assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore, la
situazione di unicità di funzione nell’assistenza deriva dalla sussistenza di
entrambe le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere
all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun figlio di
effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per
ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali
da non consentire l’effettiva e continuativa assistenza. La suddetta autodichiarazione
non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza sia l’unico a convivere
con il soggetto disabile. Tale situazione di convivenza deve
essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di
famiglia.
Il personale scolastico appartenente ad una delle
predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti
nell’ambito e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione
cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile
ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o
distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza
permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub
comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
Detta precedenza si applica anche alla prima fase dei trasferimenti, alle
condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza
di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è
obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito
con posti richiedibili (4). L’indicazione della preferenza sintetica per
l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del
domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è
obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento
preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza
sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri
comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali
casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda
volontaria senza diritto di precedenza. Nei trasferimenti interprovinciali è
riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o acoloro che
esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità,
obbligatiall’assistenza, che abbiano interrotto una preesistente situazione di
assistenza continuativa aseguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. I figli che assistono ungenitore in situazione di gravità e che
abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenzacontinuativa a
seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hannodiritto
ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle
operazioni dimobilità annuale.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla
precedenza deve avere carattere permanente.Tale disposizione non trova
applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciottoanni, in
considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni
mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della
situazione di disabilità.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art.
33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita
certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9
- Documentazione e Certificazioni.
La predetta certificazione deve essere prodotta
contestualmente alla domanda di trasferimento.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA
EQUIPARATA
In base al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge
10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con
modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e
dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente
rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di
pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme,
ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla
precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima
preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è
stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto
del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche
richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta,
nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella
provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia.
Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed
alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno
contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la
documentazione prevista al successivo art. 9. I beneficiari di tale precedenza,
nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare
domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel
caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti
termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze
rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e
grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali
scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge
trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità
aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche
nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e
del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo,
nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento,
purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato
amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro
riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del
trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato
amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei
trasferimenti ed alla mobilità professionale.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci
giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il
trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto
personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in
caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE
DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale che riprende servizio al termine
dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha
diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la
provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da
almeno tre anni. Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla
seconda fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della
predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del
direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenze
previste per le seguenti categorie:
Punto I) disabilità e gravi motivi di salute;
Punto III) personale disabile;
Punto V) assistenza al coniuge, al figlio, al genitore
(da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o
sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano
provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa
dei genitori medesimi) in situazione disabilità;
Punto VII) personale che ricopre cariche pubbliche
nelle amministrazioni degli Enti Locali;
non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per
l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la
contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro
coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). L’esclusione dalla
graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica
solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio
dell’assistito. Qualora la scuola di titolarità sia in
comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito,
l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto
si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2011/2012,
domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub
comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di
posti richiedibili, per il comune viciniore a quello del domicilio
dell’assistito con posti richiedibili (4).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di
titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto
sub comunale del domicilio del familiare assistito. Per
gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante
l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa
provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da
rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il
personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
__________________
1) I docenti della scuola primaria che intendano
usufruire della precedenza per il rientro nel circolo
di precedente titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono
indicare, nell’apposita casella del modulo
domanda, il codice e la denominazione del plesso sede di
circolo
2) I docenti della scuola dell’infanzia che
intendano usufruire della precedenza per il rientro
nel circolo di precedente titolarità, su un posto dell’organico del
medesimo, devono indicare, nell’apposita casella
del modulo domanda, il codice e la denominazione del circolo sede
dell’organico di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla
precedenza
3) Il personale scolastico, titolare di
istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione,
ha titolo a rientrare nel comune di precedente titolarità per un
settennio a partire dall'anno scolastico successivo
a quello di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo
comune.
4) Per posto richiedibile si intende l'esistenza
nel comune di una istituzione scolastica corrispondente
al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza
di un posto o di una cattedra assegnabile per
trasferimento al medesimo.
5) In caso di più aventi diritto, la precedenza
viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria
indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione
di posto o cattedra.
6) E’ equiparato il personale perdente posto
trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.
7) L’obbligo quinquennale di permanenza su posto
di sostegno non si applica nei confronti dei docenti
trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o
cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo
grado.
ART. 8 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI
Il personale scolastico (parente, affine o
affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5
e 7, della legge n. 104/92, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 non è
più destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al
fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato
partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria,
usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
1. In merito alla documentazione e certificazioni
necessarie, si precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche.
Lo stato di diversa abilità deve essere documentato
con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche,
funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora
tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,
gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324,
convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via
provvisoria, la situazione di diversa abilità, con certificazione rilasciata da
un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da
cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo
per il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del
predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art.
1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da
un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto
obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10
giorni dalla ricezione del relativo atto. Per le persone disabili che si
trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 è necessario
che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di
disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A)
annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative
all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono
distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone disabili maggiorenni di cui all'art.
33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di
gravità disabilità; - per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7):
nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e
la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come
previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di
quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A
tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado
di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori
(come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono
comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati
con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio
2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;
- per le persone bisognose di cure continuative per
grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare
l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.
Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente
competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le
disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento
del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione del rapporto di parentela e
dell’assistenza continuativa Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado
di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile
in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o
impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che
assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza
prevista dal precedente art. 7, dovranno documentare i seguenti "status e
condizioni" secondo le modalità appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di adozione, di
affidamento e di coniugio con il soggetto, disabile
deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della
sentenza di affidamento o di adozione.
- l'attività di assistenza con carattere continuativo
ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del soggetto
disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria
responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge
16 gennaio 2003, n. 3. L’onere di tale certificazione è prevista esclusivamente
nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza continuativa esercitata in via
esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà
essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo
di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di
dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di
assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno
del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata
mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- il fratello o la sorella conviventi di soggetto
disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i
genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché
totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono
comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione
di invalidità.
- il domicilio del soggetto disabile assistito è
documentato con le modalità definite nella apposita
ordinanza ministeriale.
c) Documentazione per i beneficiari della precedenza
ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito
nella legge 402/87, art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2,
della legge 29/03/2001, n. 86.
Per fruire della precedenza prevista al coniuge
convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene
corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni
previste dall'art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L.
325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n.
266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà
allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla
quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché
una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità,
con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
d) Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di
punteggio derivanti da esigenze di famiglia. Il punteggio per il
ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se viene allegato
un certificato di residenza della persona alla quale si richiede il
ricongiungimento. In tale documentazione deve essere precisata la decorrenza dell'iscrizione
anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di
pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M.
concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. Ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato
ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la residenza può
essere comprovata con una dichiarazione personale, anche redatta
dall’interessato, sostitutiva del certificato medesimo nella quale
l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere
anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio
territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione
della domanda.
2. Tutte le predette certificazioni devono essere
prodotte contestualmente alle domande di trasferimento.
3. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione
personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente
e la persona cui intende ricongiungersi.
4. Analogamente, con dichiarazione personale può
essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o
difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a
proficuo lavoro.
5. Tale stato deve essere documentato con apposita
certificazione sanitaria, rilasciata dagli organi di cui al successivo comma 7,
ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
6. Dal requisito della residenza si prescinde quando
si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di
lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal
caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione
del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
7. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o
degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato
rilasciato dall'istituto di cura.
8. La necessità di cure continuative, invece, deve
essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie
locali.
9. Dalla certificazione si deve rilevare se
l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza
nella sede dell'istituto di cura.
10. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione
personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono
essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella
sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere
assistiti.
11. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di
famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono
estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
ART. 10 –PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO E TRENTO
1. Per l’a.s. 2011/2012 si
applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle province autonome di
Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio
di cattedra o di ruolo in provincia di Trento, provenienti da altra provincia,
le disposizioni della contrattazione collettiva provinciale in materia di
mobilità prevista rispettivamente da:
- D.L.vo 24.07.1996, n. 434;
- D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive modifiche e
integrazioni;
e dai conseguenti contratti collettivi provinciali in
vigore.
2. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale
si applicano le disposizioni contenute nel presente Contratto, con la
limitazione prevista al 2° comma, dell’art. 2, per il personale docente della
Provincia di Trento.
ART. 11 - PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO
D’UFFICIO PER INCOMPATIBILITA’
Il personale docente ed educativo trasferito d'ufficio
ai sensi dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità con la scuola
o con la sede, non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, o
l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede dalla quale è stato
trasferito. Nel caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico
che comprendano la scuola, l'istituto o la sede di incompatibilità, tali
preferenze dovranno essere annullate.
ART. 12 - CONTENZIOSO
1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente
scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la
valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di
eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale
interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o
notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono
esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti
contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti
definitivi.
2. Sulle controversie riguardanti le materie della
mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli
interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e
138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura
Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.
TITOLO II - SEZIONE PERSONALE DOCENTE -
ART. 13 - DESTINATARI
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai
passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari
su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e
quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della
scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede
definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento
contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante
tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato
con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi
compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità
ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede
definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti
da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti
nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede
definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di
trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario
vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle
preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti
residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima
delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e
mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di
graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante
viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per
una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà,
a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la
prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il
comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il
primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si
considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia,
D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di
provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i
docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti
della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso
partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la
tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di
centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida
espressa.
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ PER I
MOVIMENTI
ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ
PER I MOVIMENTI
1. Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei
passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino vacanti e compresi nella
pianta organica relativa all'organico di diritto dell’anno scolastico 2011/2012.
Sono posti d'insegnamento quelli costituiti con:
1) attività di sostegno;
2) corsi per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta attivati presso i Centri Territoriali;
3) dotazioni organiche provinciali nella scuola
secondaria;
4) posti per l’insegnamento della lingua inglese appartenenti
all’organico di circolo della scuola primaria;
5) posti attivati presso strutture ospedaliere;
6) posti attivati presso strutture carcerarie (con
esclusione di quelli della scuola primaria, per i quali esiste il ruolo
speciale).
Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e
dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico di circolo stabilito e
valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi
compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese,
i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso
strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in scuole speciali, nonché i
posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali.
Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di
tipo speciale e i posti dell’organico, individuati a livello di circolo
didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione
in chiaro del plesso sede di circolo. I posti per l’insegnamento della lingua inglese
dell’organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in
possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese (1)
I suddetti docenti possono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e
lingua; in assenza di tale indicazione la priorità viene attribuita al posto di
lingua.
L’organico di scuola dell’infanzia ed primaria
relativo agli istituti comprensivi è richiedibile tramite l’indicazione del
codice della scuola o plesso sede di organico e docenti.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola
dell’infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i
posti di tipo speciale, i posti attivati presso le strutture ospedaliere, ed i
posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal
quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di
tipo speciale,
individuati a livello di circolo didattico, sono
richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro del
circolo medesimo. L’organico delle sezioni aggregate a scuole secondarie di I
grado è richiedibile mediante l’indicazione del codice al quale è assegnato l’organico
medesimo. Inoltre, ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto,
oltre ai posti vacanti di organico-sede (compresi i posti speciali e di
sostegno), a quelli della dotazione organica provinciale (D.O.P.) - con
l’esclusione della scuola dell’infanzia e primaria – e a quelli della D.O.S.
della scuola secondaria di II grado, sopra individuati, sono disponibili i
posti che si rendono vacanti per effetto del trasferimento medesimo, fatte
salve le limitazioni di seguito riportate.
Si può dar luogo alle operazioni della III fase -
trasferimenti da fuori provincia e passaggi - solo dopo la completa
sistemazione, sia mediante trasferimento a domanda che mediante trasferimento
d'ufficio, dei docenti soprannumerari sull'organico sede provinciale, sulla dotazione
organica provinciale (D.O.P.) della scuola secondaria, nonché dei docenti in
attesa della sede definitiva di titolarità.
2. Non sono considerati disponibili i posti e le
cattedre che si renderanno vacanti a seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine
scuola disposti con la medesima decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 5, in relazione all’eventuale restituzione
al ruolo di provenienza. Sono invece disponibili per le operazioni di mobilità
le sedi che si rendono vacanti, a seguito dei passaggi di ruolo disposti in
data precedente all’inizio delle operazioni di mobilità. A tal fine vanno resi
coerenti i tempi complessivi dei movimenti.
3. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i
posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro i
termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
4. Le cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2
e 3 non sono disponibili neppure per le operazioni di assegnazione definitiva
di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto
potranno essere utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad
un solo anno scolastico.
____________
(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso
per esami e titoli a posti d’insegnante elementare
con il superamento anche della prova facoltativa di lingua inglese,
ovvero sessioni riservate per il conseguimento
dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di
lingua inglese; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione
linguistica in servizio autorizzati dal ministero;
oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o
di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica
lingua straniera nella scuola secondaria; oppure d)
certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un
periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento
fuori ruolo relativamente all’area linguistica della
zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.
ART. 15 - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. Prima di eseguire la terza fase della mobilità
(trasferimenti interprovinciali e passaggi), si procede alla assegnazione della
sede definitiva, anche d’ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti
comunque già di ruolo nella provincia ed attualmente in attesa di sede.
2. L'eventuale trasferimento a domanda e d'ufficio
nell'ambito della provincia da posto di tipo speciale o ad indirizzo
differenziato ovvero di sostegno a posto di tipo comune, e, limitatamente alla
scuola primaria, da posto di lingua inglese ad altro
tipo posto, e viceversa, disposto nel corso della II fase, pur non alterando il
numero dei posti globalmente disponibili in provincia, ne può variare la
tipologia. Pertanto, al momento di assegnare la sede definitiva ai docenti in attesa
di sede, possono non essere disponibili tutti i posti della stessa tipologia di
nomina dei senza sede, che invece risultavano disponibili all’inizio delle
operazioni di mobilità.
3. Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti
venga ad essere modificata la tipologia dei posti di scuola speciale, di
sostegno e ad indirizzo didattico differenziato eventualmente indicata nei bandi
di concorso, gli uffici scolastici territorialmente competenti possono
procedere alla rettifica puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui
posti predetti, al fine di garantirne l'effettiva disponibilità per le nomine
dei vincitori.
4. Nel corso dei movimenti interprovinciali si deve
altresì tener conto delle unità di personale perdente posto di scuola speciale
o ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno, che non potendo essere
trasferite d'ufficio sulla medesima tipologia di posto di insegnamento o su
altra tipologia corrispondente per mancanza di disponibilità, devono essere
sistemate su posti di tipo comune.
5. Il posto di una qualsiasi tipologia presente
nell’organico di diritto della scuola dell’infanzia e primaria, resosi vacante
a seguito del trasferimento del titolare su posto di altra tipologia (es. comune,
speciale, sostegno, lingua inglese nella
scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti - compresi
quelli della terza fase - è utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e
per i passaggi, nei limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, non vi
siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della
medesima tipologia. I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento
interprovinciale su posto di sostegno, qualora nella provincia di destinazione
vi sia esubero di organico su posti di tipo comune, hanno l’obbligo di
permanere sul posto di sostegno per un quinquennio.
ART. 16 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO
GRADO
1. Ai fini del computo del numero massimo dei
trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo, che
possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascuna classe di
concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell’organico di
diritto, ivi compresi quelli attivati presso i Centri Territoriali, quelli
delle dotazioni organiche provinciali e quelli delle D.O.S. della scuola
secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:
a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva,
ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle dotazioni organiche provinciali
e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che otterranno la sede
nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;
b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli
artt. 43 e 44,della legge 270/1982.
c) numero dei posti o cattedre del contingente
riservato al concorso per gli anni scolastici precedenti a quello per il quale
dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o cattedre non siano
stati effettivamente coperti per nuova nomina (1).
2. Nel disporre i trasferimenti nell’ambito della
provincia dalle classi di concorso a posti di sostegno e viceversa deve essere
salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione del personale di
cui ai punti b),c), del comma 1 del presente articolo.
3. La sede lasciata vacante a seguito di passaggio di
cattedra del titolare è utilizzabile anche nel corso dei trasferimenti
interprovinciali, sia qualitativamente che quantitativamente.
4. Sui posti costituiti con attività di sostegno non
si effettuano passaggi di cattedra, di conseguenza il numero di tali posti non
è preso in considerazione ai fini della determinazione del numero dei passaggi
di cattedra.
______________
(1) Nel predetto contingente non va più compreso
il numero di cattedre e posti accantonati, nell'anno
scolastico precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i
docenti inclusi con riserva nelle graduatorie
nazionali di cui all'art. 8 bis legge 426/88. Qualora la
riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza
giurisdizionale o D.P.R. di accoglimento di
ricorso straordinario, i relativi posti verranno individuati nelle
disponibilità dell’anno di definizione dei
ricorsi medesimi.
CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI POSTI
ART. 17 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CORSI PER
L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ETA’ ADULTA SUI CENTRI TERRITORIALI NELLA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
1. I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e
la formazione dell’età adulta nella scuola elementare e nella secondaria di I
grado vengono disposti sui Centri Territoriali soltanto se gli interessati ne
avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i
relativi codici riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati
sulla rete Intranet.
2. L’assegnazione sui posti per l’istruzione e la
formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali viene disposta
anche d’ufficio secondo quanto previsto dal presente contratto, fatto salvo
quanto previsto all’art. 1 comma 4.
ART. 18 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE E
DEI POSTI -
CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
1. I movimenti su cattedre per le quali è previsto il
completamento in una o due scuole della medesima sede o di altra sede saranno
disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel
modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole
preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla
tipologia dei posti che agli ambiti territoriali (1).
Il docente trasferito su cattedra costituita tra
scuole diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda
delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato
negli elenchi del personale trasferito. Tale completamento potrà essere
conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo
prolungato. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole
indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di
titolarità, l'interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola.
2. Parimenti il docente titolare su cattedra
articolata su scuole di comuni diversi, ove nella prima delle scuole si liberi
una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed
immediatamente assorbito su questa ultima cattedra.
3. Tali assorbimenti avverranno a condizione che la
cattedra, prevista nell'organico, sia priva di titolare. Non sono necessari a
tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente
competente.
4. I docenti che siano titolari di cattedra costituita
su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di
completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.
5. Si avverte che le cattedre costituite su più
scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto
riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore
nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti
su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle
quali il nuovo organico prevede il completamento d'orario.
6. Per la scuola secondaria di primo e di secondo
grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a
domanda sia nei trasferimenti d'ufficio, sono le seguenti:
1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o
istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne alle scuole;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello
stesso comune;
c) le cattedre orario esterne con completamento in
comuni diversi;
2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune,
provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto
compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello
stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza
sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne con completamento in
comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza
sintetica, secondo l'ordine del bollettino.
7. Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le
cattedre orario saranno prese in considerazione solo se l'interessato ha
espresso il proprio gradimento ad accedervi, contrassegnando in modo
corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.
8. In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza
esaminata, puntuale o sintetica, si procede all'esame delle successive
preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.
POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
9. Nell'ambito di ciascuna preferenza territoriale
sintetica (comune, distretto, provincia) il trasferimento è disposto su
cattedre.
10. Per ognuna delle predette preferenze sintetiche lo
scorrimento delle scuole, ai fini dell’assegnazione del tipo posto “cattedre”,
avviene secondo il seguente ordine:
1) cattedre interne alla scuola;
2) cattedre orario esterne stessa sede;
3) cattedre orario esterne fuori sede;
tenendo ovviamente conto della richiesta eventualmente
espressa per le cattedre articolate su più scuole dello stesso o di diverso
comune.
11. All'interno di ognuno dei precedenti 3 punti al
docente viene assegnata la prima scuola in cui sia disponibile una cattedra
secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale.
12. Tale modalità di assegnazione sarà modificata
qualora, sempre nell'ambito di ognuno dei predetti punti, esistano altre scuole
della preferenza sintetica suddetta con cattedre disponibili e la scuola che
sarebbe stata assegnata secondo i criteri del precedente comma sia stata
richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore, mediante però, una
indicazione di tipo più specifico.
CATTEDRE ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO
E ORGANICI DISTINTI NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
13. Coloro che desiderano il trasferimento, nell'ambito
dello stesso istituto, dal corso diurno al corso serale, devono farne specifica
richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso serale, comprensiva
della dizione in chiaro della scuola con l'indicazione “serale” e del codice corrispondente
al corso serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso
serale al corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, devono farne
specifica richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed
il relativo codice. Si fa presente che tali trasferimenti sono disposti con
precedenza rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa sede. Analoga
precedenza viene attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell’ambito dello
stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici
distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia
esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.
14. Coloro che desiderano il trasferimento o il
passaggio in altri istituti, in cattedre o cattedre orario che funzionano in
corsi serali, devono ugualmente formulare la preferenza specifica per il corso
serale di ciascun istituto richiesto.
15. Nel caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di
tipo sintetico (distretto, comune, provincia), poiché tali preferenze non
comprendono cattedre o cattedre orario con titolarità in corsi serali, il
medesimo, qualora desideri essere assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita
richiesta nella apposita casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per
tutte le preferenze sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello
di singola preferenza.
16. Sempre con riguardo alle preferenze sintetiche si
fa presente che qualora il docente abbia richiesto anche il corso serale,
barrando l'apposita casella del modulo domanda, la ricerca di tale tipo di
cattedra viene effettuata, in stretto ordine sequenziale, secondo le seguenti
priorità:
a) corsi diurni per ciascun istituto compreso nella
singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
b) corsi serali per ciascun istituto compreso nella
singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino.
17. La cattedra orario tra il corso diurno e il corso
serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti
diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre
orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario
fra corsi diurni e corsi serali.
18. Qualora, a seguito di contrazione di ore
nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con
completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola
ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale
assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della
graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3
dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al
successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai
titolari trasferiti dal successivo 1° settembre.
In presenza di più richieste volontarie, avanzate da
docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione
delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1
del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle
lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione
d’istituto.
_______________
(1) Nel caso in cui l'aspirante al movimento
abbia barrato erroneamente entrambe le caselle relative
alle due tipologie di cattedre orario, è considerata valida l'indicazione
inerente a "cattedre orario tra istituti dello
stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi",
in quanto tale preferenza è comprensiva anche dell'altra indicazione
inerente alle sole cattedre orario tra istituti
dello stesso comune.
ART. 19 - SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI
1. Le sezioni associate vanno considerate, ai fini dei
movimenti, come scuole autonome. Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono
disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita
preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze
non deve essere superiore a 15 (1).
2. I movimenti da sezioni associate, funzionanti in
comuni diversi, alla sede principale o ad altri istituti della sede principale
sono considerati a tutti gli effetti movimenti fra comuni diversi.
3. Le succursali funzionanti nello stesso comune vanno
considerate, invece, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituto
da cui dipendono e non risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole.
I movimenti vengono, pertanto, disposti esclusivamente per l'istituto
principale.
_____________
(1) Sono da considerarsi sezioni associate tutte
quelle site in comune diverso da quello della sede
principale, nonché quelle associate, anche nell'ambito dello stesso comune, ad
istituti di ordine e tipo diverso per effetto del
dimensionamento. Le suddette sezioni associate, sia site
nello stesso comune dell'istituto principale che in comune diverso, sono
caratterizzate come istituti autonomi sul
bollettino ufficiale delle scuole.
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 20-INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
1. Al fine dell'individuazione del personale docente
soprannumerario si stabilisce quanto segue:
A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II
grado.
Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della
rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di
uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali
soprannumerari sono i seguenti:
I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo,
funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti
titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini
dell’individuazione dei perdenti posto;
II) le istituzioni che nel processo di unificazione
con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in
diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad
essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie
distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti
comprensivi, per la relativa parte di organico.
Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione
del perdente posto avviene come segue:
I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di
istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti
comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo
entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica
graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di
dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro
circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o
istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico
sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al
fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della
titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio
territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni
di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei
circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole
dell’infanzia.
Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in
ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla
formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti
parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti
neotitolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità.
I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o
istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del
circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione
dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il
circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso.
In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a
domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del
dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle
precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del
presente contratto. I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo
circolo e/o istituto comprensivo mediante le modalità precedentemente illustrate,
possono, comunque, produrre domanda di trasferimento.
C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria
di I e II grado.
Con la cessazione del funzionamento di un istituto di
scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II
grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e l’attribuzione delle
relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti
nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la
titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.
L’ufficio scolastico territorialmente competente,
prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per
singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle
istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento
di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi
derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I
docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il
funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati, con
priorità nell’istituto, ivi compresi gli istituti comprensivi, in cui è
confluita la sede di servizio, o la sede in cui prestano il numero prevalente di
ore nell’anno in corso e, in subordine, sui restanti posti disponibili nelle
istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base
alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non
soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa
individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro,
in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come
previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I -
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
D) Succursali e/o corsi, che a seguito del
dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti
nello stesso comune.
Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito
di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche dello
stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale docente
dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha
titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione
con le seguenti modalità. L'ufficio scolastico territorialmente competente,
prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per
singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle
istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento,
individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti
dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti
non perdenti posto sono assegnati, a domanda, con priorità sui posti della
scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti
liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di
dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad
usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole
oggetto della stessa operazione di dimensionamento.
E) Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle
precedenti lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le
istituzioni scolastiche di scuola secondaria, le succursali, le sezioni
staccate, e/o i corsi coinvolti continueranno ad essere sede di organico perchè
ubicati in diverso comune o appartenenti a diverso ordine e tipo, i docenti ivi
titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione
dei perdenti posto.
Ove invece intervenga la chiusura del punto di
erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con
l’attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso
comune il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del
servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione
nell’istituto di confluenza secondo l’ordine di graduatoria della scuola di
provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova
scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente
perdente posto.
I titolari del punto di erogazione soppresso
individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il
rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come previsto al
punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto. A tal fine gli stessi possono
presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità
il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.
F) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di
dimensionamento, si determina la cessazione del funzionamento di un istituto di
scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o di corsi senza
attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto, i titolari del
punto di erogazione soppresso sono individuati come soprannumerari e
usufruiscono della precedenza di cui al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle
precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del
presente contratto, per il rientro, in fase di mobilità nell’istituto viciniore
a quello di precedente titolarità o, in mancanza di posti richiedibili, nel
distretto sub-comunale o comune viciniore a quello di precedente titolarità
come previsto al punto IV) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO
I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto. A
tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come
sede di precedente titolarità il codice della scuola prescelta.
2. Ai fini della formulazione delle graduatorie di cui
al precedente comma si applicano i criteri previsti negli articoli da 21 a 24
del presente CCNI e nella tabella di valutazione dei titoli e dei servizi
Allegato D per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e
all’individuazione del soprannumerario.
ART. 20 bis. MOBILITA’ TRA PROVINCE STATALI CHE HANNO
MODIFICATO L’ASSETTO TERRITORIALE DI COMPETENZA
1. A) I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e
gli istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree
territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito definiti.
B) Per consentire l’eventuale rientro nella provincia
di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a
provincia diversa per effetto delle modifiche di cui alla lettera A), le
relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le
priorità previste nei successivi commi.
C) In presenza di procedimenti di dimensionamento di
istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui alla lettera A), si applicano
le disposizioni contenute negli artt. 20, 47 e 48 del presente CCNI.
D) Le parti si impegnano alla verifica degli effetti
della disciplina della mobilità del personale di cui al presente articolo,
anche al fine di apportare per gli anni scolastici successivi gli adeguamenti
eventualmente necessari.
2. Personale docente
A) I trasferimenti a domanda del personale docente di
cui al precedente comma 1, nei 7 anni successivi
alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti
in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità
destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del presente CCNI, detratti i
posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di
sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel
rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI, fino alla concorrenza del
totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di
cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nel settennio antecedente
al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto
territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente
titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune
di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto
II e IV del presente CCNI.
3. Personale A.T.A.
A) I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. di
cui al precedente comma 1, nei 6 anni successivi alle modifiche degli assetti
territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito
provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità
destinate a tale fase dall’art. 6, comma 5 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti
al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente
in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto
delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale
dei posti individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nel settennio antecedente
al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto
territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente
titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune
di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto
II e IV del presente CCNI.
4. Le norme di cui al presente articolo non si
applicano alle province di nuova istituzione.
ART. 21 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. L'individuazione dei soprannumerari viene
effettuata nei confronti dei docenti titolari sui posti dell’organico di
circolo, su posti speciali, su posti di sostegno, su posti di ruolo speciale in
scuole speciali e, limitatamente alla scuola primaria, su posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta della scuola primaria attivati
presso i Centri territoriali. Per l’individuazione del soprannumero nei
confronti del personale appartenente alle predette categorie si procede con le modalità
enunciate nei successivi commi del presente articolo.
2. L'individuazione dei soprannumerari viene
effettuata, ad eccezione dei posti dell’organico di circolo, distintamente per
le varie tipologie di posto eventualmente esistenti. Pertanto, la contrazione
di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata
dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.
3. Nell’organico della scuola primaria vengono
compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che
compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in
soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l’insegnamento della lingua
inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella
graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono
individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. A tal fine l’ufficio
territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da
completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità,
assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali
soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese.
Il personale docente interessato a rientrare su posto
lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni
dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo
esclusivamente la scuola di titolarità.
4. Il dirigente scolastico competente provvede, entro
i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle
domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell’istituzione
scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari (1). Allo scopo
di identificare gli insegnanti in soprannumero sono presi in considerazione gli
elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i
trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli
interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così come modificato
ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il dirigente scolastico
formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati
soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per
la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla
graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio
dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII) dell’art.
7 – sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono
essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i
termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M.
Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il
dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio
spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la
precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova
tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 4, devono notificare per
iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e
che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I
docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei
termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione
dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso
in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di
trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce
integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale
domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni
di mobilità relative al ruolo richiesto.
6. Ai fini dell’eventuale individuazione del
soprannumerario sui posti per l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i
centri territoriali, il dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti
titolari di tali posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della
tabella di valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio
sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per
i trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito
dei corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta, nel distretto relativo
al centro territoriale di attuale titolarità.
7. La graduatoria degli insegnanti titolari in corsi
per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso ciascun centro
territoriale è pubblicata all'albo dell’ istituzione scolastica competente in
data stabilita con apposita circolare che tenga conto della scansione delle
diverse operazioni.
8. I docenti dei corsi per l'istruzione e la
formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali individuati
come perdenti posto saranno trasferiti d'ufficio; pertanto, il contingente dei
posti disponibili, da determinare ai fini dei trasferimenti interprovinciali,
passaggi e nomine, viene diminuito in corrispondenza al numero dei predetti
docenti perdenti posto; tale decremento è disposto sulla aliquota dei posti di
tipo comune.
9. Per le situazioni di soprannumero relative
all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i
trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa
scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivato presso i centri territoriali, gli insegnanti medesimi sono da
considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente
ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale con
decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale, dagli
anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente
primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2). Nell’ambito
di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età
anagrafica.
_____________
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre
il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio,
famiglia e titoli).
(2) Il personale docente trasferito d’ufficio
senza aver presentato domanda o a domanda condizionata
che rientra nel settennio nella scuola di precedente titolarità, è da
considerare come titolare nella scuola dagli anni
scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a
domanda il personale docente perdente posto che, nel corso del settennio,
pur avendo richiesto la scuola di precedente
titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
ART. 22 - TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. Il trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti
degli insegnanti, compresi nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico
secondo le relative disposizioni di cui al precedente articolo 21, che
permangono, nel corso dei movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo
restando che l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata,
prevale sul trasferimento d'ufficio.
2. I docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in
concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili sono graduati secondo il
punteggio spettante a ciascuno in base a tutti gli elementi di cui alla apposita
tabella allegata al presente contratto. In caso di parità di punteggio prevale
la maggiore età anagrafica.
3. L'insegnante individuato come perdente posto sulla
base della graduatoria formulata dal dirigente scolastico competente secondo le
relative disposizioni di cui al precedente articolo 21, qualora non presenti
domanda di trasferimento (condizionata o no) ai sensi dei successivi commi del
presente articolo, compila in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate,
indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettantegli
come perdente posto sulla base della citata graduatoria. Il perdente posto di
scuola speciale, o di sostegno, o ad indirizzo didattico differenziato,
altresì, compila apposite caselle, precisando se si trova o meno nel
quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti.
Qualora il docente non presenti il suddetto modello, il dirigente scolastico
provvede a comunicare tutti i dati di cui sopra all’ufficio territorialmente
competente.
4. L’ufficio territorialmente competente effettua un
controllo dell'esattezza delle indicazioni fornite dall'insegnante ed apporta
le eventuali rettifiche.
5. L'insegnante individuato come perdente posto ha
facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal
caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente. Non si procede al
trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta
la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
6. Il perdente posto che presenti domanda di
trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che
determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. In entrambi i casi,
esso partecipa al movimento con le modalità ed il punteggio previsti per i trasferimenti
a domanda.
7. In caso di accoglimento della domanda condizionata
l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il
personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda
condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare
nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di
attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il
codice relativo all'intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad
altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le
preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse,
anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in
base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio
di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto II) viene
riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo settennio in
quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato
alcuna domanda.
8. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini
nell'istituto di titolarità dell'interessato una
disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento
condizionata ed il docente viene riassorbito nella
scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari
viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente
scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel
corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di
altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato, non si
tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente
viene riassorbito nella scuola.
9. Qualora il docente perdente posto non presenti
domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti
richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio nell'ambito
del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1). In
subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più
vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita
tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima
dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con D.M. 3
febbraio 1983. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene
disposto su posti di tipo comune e su posti di lingua inglese, se richiesti,
e in subordine sui posti di istruzione per l’età
adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative
di centri territoriali.
10. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in
tutti i comuni della provincia, il docente viene assegnato in soprannumero
sull’organico provinciale.
11. Quanto precede si attua, qualora nel corso delle
operazioni di trasferimento non sia possibile riprendere in esame la posizione
degli interessati, ai fini della loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al
quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a
quella precedentemente assegnata sulla base del citato elenco di viciniorietà.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo
didattico differenziato ovvero di sostegno.
13. Qualora non sia possibile trasferire a domanda,
anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo
didattico differenziato, l’ufficio territorialmente competente procede al loro
trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità,
nel corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla medesima o
diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per
la quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in
subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di
sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia possibile
l'insegnante è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine
precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più
vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella
di viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale - prima
su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale
sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su
posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo.
14. Qualora, invece, non sia possibile trasferire a
domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno,
l’ufficio territorialmente competente procede al loro trasferimento d'ufficio
in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei
trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti (1),
inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la
quale l'interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in
subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, su posto di
tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il
relativo titolo. Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d'ufficio
con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o
delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente
titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre -
all'interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di sostegno per il
quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine,
su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale
possegga il relativo titolo.
15. Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i
trasferimenti secondo i criteri di cui ai precedenti commi nell’ambito
dell’intera provincia l’ufficio territorialmente competente li assegna
definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto
speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per
il posto comune), ivi compresi, quelli dell’organico di circolo, secondo le
modalità indicate nei precedenti commi 9 e 10. Se trasferito in via definitiva,
il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 7 punti II e
IV) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare.
16. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio,
effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, è limitata al solo
anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del
quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante
sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola di precedente
titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.
17. Quanto previsto dai precedenti commi 13, 14 e 15
si attua qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la
posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione a posti della
stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo
nell’ambito del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede
più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato
elenco di viciniorietà. Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli
interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini
dell’assegnazione a posto normale nell’ambito del comune al quale appartenevano
i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata,
sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l’assenza
di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico
differenziato nell’intero ambito provinciale.
18. Gli insegnanti titolari su corsi per l'istruzione
e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali,
individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere
della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del
modulodomanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali. Il
comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei
comuni viciniori, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato
quello a cui appartiene la scuola definita sede amministrativa del centro
territoriale medesimo.
19. I docenti in questione, qualora non sia stato
possibile trasferirli a domanda, vengono trasferiti d'ufficio su posti di tipo
comune secondo la tabella di viciniorietà a partire dal comune in cui ricade la
sede amministrativa. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti
tipi di posto dell'intera provincia, vengono trasferiti d'ufficio su altri
posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali, secondo l’ordine con cui questi ultimi compaiono nel B.U. delle
scuole primarie o, in subordine, in soprannumero sull’organico provinciale.
(1) Per i comuni che comprendono più distretti
il trasferimento è disposto prima nelle scuole comprese
nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in
quella parte di distretto inclusa nel comune di
titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di
titolarità.
ART. 23 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I E II GRADO
A) individuazione dei docenti soprannumerari
sull'organico sede.
1. Non si procede all’individuazione come
soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l’orario
con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa
classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di
completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali
- rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si
riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si
procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini dell'identificazione dei docenti in
soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla
tabella di valutazione allegata al contratto collettivo decentrato nazionale
concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni
concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ovviamente le esigenze di famiglia di cui
alle lettere "a" e "d" del titolo II della citata tabella
sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità. Per ogni
unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari viene effettuata
distintamente per le cattedre e per i posti di insegnamento indicati per
ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di insegnamento costituiti nella
scuola secondaria di I grado con attività di sostegno, l'individuazione dei
docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna
tipologia: A) minorati della vista; B) minorati dell'udito; C) minorati
psicofisici, secondo le modalità e i criteri fissati nel presente articolo. Il docente
individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora
sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale
nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o
d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.
2. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio
viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista
per la presentazione della domanda di trasferimento.
3. I dirigenti scolastici, entro
i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano
e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in
base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio,
tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso
degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda
di trasferimento (1). Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per
l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti
beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 –
sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese
in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di
presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità
del personale della scuola.
Qualora l'interessato non abbia provveduto a
dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della
graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione
del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio,
la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica. 4. I
dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle
graduatorie di cui al comma 3, devono notificare per iscritto immediatamente
agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si
dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
5. I docenti che sono venuti a trovarsi in posizione
soprannumeraria compilano, ai fini del trasferimento di cui sopra, il modulo
domanda allegato all’O.M. sulla mobilità, nei termini e secondo le modalità
previste dalle presenti disposizioni.
6. Per l’individuazione del soprannumerario sui posti
per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri
Territoriali il dirigente scolastico competente formula distinte graduatorie
per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le
precisazioni concernenti i
trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari
nei predetti corsi.
7. Tutti gli interessati devono innanzitutto riportare
il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei
soprannumerari nella apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi,
che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nella
scuola o istituto di titolarità o nel centro territoriale di titolarità su
posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, ed intenda pertanto
partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di
soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente
alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda.
In tal caso il docente, può indicare nel modulo domanda anche preferenze
relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima,
comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di
titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia
di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad
altri comuni sono annullate. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative
a comuni diversi da quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al
punteggio spettante a domanda. I docenti, nell'eventualità che non sia
possibile il trasferimento a domanda per le preferenze espresse, sono trasferiti
d'ufficio a norma delle disposizioni che seguono. Non si dà corso al
trasferimento d'ufficio del docente se la sua posizione di soprannumero viene a
cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo
organico, venga costituita con completamento di altri istituti o sedi.
8. Il docente in soprannumero, qualora invece voglia
comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente
alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso,
il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella
ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le
preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare
la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento
d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle
preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti
che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si
precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 7 punto II, che in tal caso
vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di
precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.
9. Nei confronti dei docenti titolari su posti per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri
Territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella
misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i
trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito
del distretto di attuale titolarità su posti per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta.
10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di
soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno
scolastico cui le operazioni si riferiscono, l’ufficio territorialmente competente
invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare
i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate
sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i
trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i
titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici affiggono
all'albo la comunicazione dell’ufficio territorialmente competente contenente
l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro
posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che
saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5
giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o
di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia
già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio,
l'eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce
integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o
modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza.
Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di
passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le
operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto. I dirigenti scolastici
invieranno immediatamente all’ufficio territorialmente competente i
moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative
graduatorie ed agli eventuali reclami.
11. Per le situazioni di soprannumero relative
all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i
trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa
scuola o istituto o posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivato presso i centri territoriali, per la medesima classe di concorso, gli
insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico
dell'istituto o del centro territoriale con
decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità
a domanda;
- docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico
dell'istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello
di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità
d’ufficio o a domanda condizionata (2). Nell’ambito di ciascuna graduatoria a
parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
12. Si rammenta che negli istituti funzionanti con
corsi diurni e corsi serali, poiché l'organico dei corsi serali va considerato
distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va
individuata con riferimento all'organico dei corsi diurni se la situazione di
soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all'organico dei
corsi serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi
serali. Nel caso di Istituti di Istruzione Superiore che comprendono diverse
tipologie, poiché gli organici sono distinti, la posizione di soprannumero va
individuata con riferimento ai rispettivi organici.
13. Analogamente, nel caso di scuole o istituti
funzionanti con sezioni associate, sezioni staccate o scuole coordinate, poiché
le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei
passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con
riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di
soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero
all'organico della sezione associata, sezione staccata o scuola coordinata in
cui si è verificata se la situazione di soprannumerarietà.
B) PERSONALE IN SOPRANNUMERO SU POSTI DI DOTAZIONI
ORGANICHE PROVINCIALI (D.O.P.)
14. L’ufficio territorialmente competente formula,
distintamente per classe di concorso, una graduatoria di tutti i docenti della
provincia titolari sulle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.). Diversamente
da quanto indicato al precedente undicesimo comma, lettera A), del presente
articolo, nelle graduatorie dei docenti soprannumerari su dotazioni organiche provinciali
(D.O.P.) non saranno differenziati i docenti che sono entrati a far parte di
tale organico con decorrenza dal precedente primo settembre da quelli entrati a
far parte del predetto organico negli anni scolastici antecedenti; essi saranno
infatti graduati unicamente sulla base dei punteggi di cui al successivo
capoverso.
15. A tal fine, l’ufficio territorialmente competente
graduerà i docenti predetti in base al punteggio loro attribuito dal dirigente
scolastico dell’istituto in cui prestano servizio. Il dirigente scolastico
attribuirà il punteggio in base alla tabella A) di valutazione dei titoli per i
trasferimenti tenendo conto esclusivamente delle lettere A), B), A1), B2) del
titolo I, delle lettere B), C) del titolo II e del titolo III dell’ALLEGATO D.
A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
16. Il dirigente scolastico invita, pertanto, gli
interessati a compilare e presentare, entro 20 giorni successivi alla data
fissata dall’ufficio territorialmente competente, l'apposita scheda allegata
all’O.M. sulla mobilità in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che concorrono
alla formazione del punteggio, dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso
di comuni contenenti più distretti, il distretto) da cui intendono essere
trasferiti d'ufficio nell'ipotesi in cui si vengano a trovare in posizione di
soprannumero alla fine del movimento a domanda.
17. Le voci che danno luogo al punteggio dovranno
essere documentate in conformità a quanto previsto nelle presenti disposizioni.
18. Coloro che abbiano presentato domanda di
trasferimento, possono produrre in fotocopia la documentazione allegata a tale
domanda. Il dirigente scolastico appone su ogni scheda i relativi punteggi
analitici con il totale e dichiara nell'apposita casella della scheda se
l'interessato ha prodotto o meno domanda di trasferimento. Invia, quindi, entro
la data fissata dall’ufficio territorialmente competente, tutte le schede
ripartite per classi di concorso, con plico a parte, all’ufficio
territorialmente competente della provincia di titolarità del docente.
19. Per i docenti che non compilano la scheda, la
stessa viene compilata d'ufficio dal dirigente scolastico, attribuendo loro il
punteggio in base alla documentazione esistente agli atti della scuola.
20. L’ufficio territorialmente competente, formulate
le graduatorie (1) per distinte classi di concorso in base alle predette
schede, le affigge all'albo nei 15 giorni successivi alla data di cui al comma
16 con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, anche del comune o
distretto richiesto. Avverso la graduatoria gli interessati potranno produrre
entro 10 giorni motivato reclamo. L’ufficio territorialmente competente,
esaminati i reclami, pubblicherà in via definitiva la predetta graduatoria nei
quindici giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria all’albo. Tale
graduatoria sarà utilizzata per i trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari
sulle dotazioni organiche provinciali in soprannumero che non hanno prodotto
domanda di trasferimento o che, pur avendola prodotta, non sono stati
soddisfatti.
21. Sono considerati in soprannumero, distintamente
per classi di concorso, i docenti titolari sulle dotazioni organiche
provinciali numericamente eccedenti il numero di posti di dotazione organica
provinciale determinati relativamente all'anno per il quale sono disposti i
trasferimenti. Ai fini del trasferimento d'ufficio, sono considerati in
posizione di soprannumero i docenti che nella suesposta graduatoria hanno
totalizzato il minor punteggio.
22. Resta ferma la facoltà dei docenti di cui alla
presente lettera B) di presentare domanda di trasferimento o passaggio.
_________________
(1) Tali graduatorie dovranno contenere, oltre
il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio,
famiglia e titoli).
(2) Il personale docente trasferito a domanda
condizionata che rientra nel settennio nella scuola di precedente titolarità,
è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece
come trasferito a domanda il personale docente perdente posto che, nel corso del settennio, pur
avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per
altre preferenze.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I E II GRADO ED
ARTISTICA
A) DOCENTI TITOLARI SULL' ORGANICO DI SEDE DEGLI
ISTITUTI -
1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato
come perdente posto sul proprio organico
sulla base della graduatoria formulata dal capo d'istituto ai sensi del
presente contratto, può partecipare
ai trasferimenti a domanda.
2. Il perdente posto che presenta domanda di
trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo
negativamente alla domanda contenuta
nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla,
desiderando partecipare comunque
al movimento secondo le modalità indicate al successivo comma 5.
3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni
di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.
4. In caso di accoglimento della domanda condizionata
il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato
quale soprannumerario, che presenti
domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà
può indicare nel modulo-domanda
anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le
preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità, prima
dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In
caso contrario le preferenze
relative ad altri comuni sono annullate. Per i docenti di scuola secondaria di II grado, che nella
stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, il codice relativo
all’intero comune di titolarità deve essere indicato necessariamente prima delle
preferenze provinciali relative ad altri comuni; in caso contrario le preferenze provinciali
relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente
le preferenze espresse, anche
relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda.
Pertanto il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto II) viene
riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo settennio in quanto soprannumerari a domanda
condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.
5. Qualora nel corso
dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, se titolare
nella scuola secondaria di I grado, non si
tiene conto della domanda di
trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola; se l’interessato è titolare nella
scuola secondaria di II grado, invece, considerato che per tale grado di scuola si tiene conto
dell’ordine delle preferenze, siano esse provinciali o interprovinciali, il docente viene
riassorbito solo se nessuna delle preferenze interprovinciali espresse prima del
codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di preferenze valide relative al comune
di titolarità) è disponibile. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito
chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
6. In ogni caso non si procede al trasferimento d'ufficio
nei confronti degli insegnanti di cui sia
stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.
7. Qualora il perdente posto non presenti domanda di
trasferimento (condizionata o no), ovvero
nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito
d'ufficio nell'ambito del comune di
titolarità (1) su posto eventualmente disponibile.
8. Ove ciò non sia possibile il docente sarà
trasferito d'ufficio, secondo l'ordine delle operazioni di cui in allegato C al presente TITOLO
II, sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine indicato nell'apposita tabella di
viciniorietà (all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti).
9. Qualora, infine, nell'intera provincia non fosse
disponibile alcun posto, il docente sarà
trasferito d'ufficio su un posto di D.O.P., anche in soprannumero.
10. I trasferimenti a domanda degli insegnanti
soprannumerari che hanno dichiarato di voler
partecipare comunque al movimento, rispondendo
affermativamente alla domanda riportata nella apposita casella del modulo
domanda, vengono effettuati, relativamente alle preferenze espresse,
contestualmente a tutti gli altri trasferimenti a domanda, sia in sede che
fuori sede, senza alcuna particolare precedenza e con i punteggi spettanti per
il trasferimento a domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle
suddette operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si
procederà al loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei
precedenti commi.
11. Per la determinazione del punteggio spettante ai
docenti in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, valido per tutte
le sedi esaminate nel trasferimento d’ufficio medesimo, si tiene conto di
quello attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria
ai sensi del presente contratto.
12. Nella scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio
dei docenti in soprannumero sono disposti su tutti i posti e le cattedre
(comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre
costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato
o in classi che attuano la sperimentazione di cui all' art. 278 del D.L.vo n.
297/94, per l’istruzione e la formazione dell’età adulta) e dotazioni organiche
provinciali. I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso
a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di
concorso, atteso che l'assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone
necessariamente la disponibilità del docente. Ai soli fini dell'identificazione
del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella,
sede di provenienza dei docenti titolari su posti di insegnamento per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali viene considerato il comune di appartenenza della sede amministrativa
del centro territoriale di titolarità. I trasferimenti d'ufficio sono disposti
nel seguente ordine di successione:
1) in scuole del comune di titolarità (1);
2) in scuole di comune viciniore secondo la tabella di
viciniorietà di cui al precedente comma 8;
3) sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo
la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di
centri territoriali, limitatamente alla scuola secondaria di I grado;
4) su posti delle dotazioni organiche provinciali,
anche in eccedenza al relativo contingente assegnato;
Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i
comuni che comprendono più distretti, per ogni distretto), lo scorrimento delle
scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:
1).cattedre interne alla scuola
2) cattedre orario esterne stessa sede
3) cattedre orario esterne fuori sede
Il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari
su posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del
comune di titolarità (1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in
tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
In ciascuna delle fasi predette il trasferimento è
disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del
relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
1. sostegno per minorati psicofisici;
2. sostegno per minorati dell’udito;
3. sostegno per minorati della vista.
B) DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA
PROVINCIALE
13. I docenti titolari su posto di dotazione organica
provinciale che abbiano presentato domanda di trasferimento partecipano, per
tutte le preferenze espresse, alle operazioni di trasferimento a domanda
contestualmente agli altri aspiranti provenienti da fuori sede.
14. Dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda
nell'ambito della provincia, qualora sussistano ancora posizioni di
soprannumero sulle D.O.P., si procederà al trasferimento d'ufficio degli
insegnanti individuati come soprannumerari, prima di dare corso alle operazioni
inerenti alla terza fase dei movimenti.
15. In particolare il docente in soprannumero sulla D.O.P.,
sempre che non sia già stato trasferito a domanda (2) verrà trasferito
d'ufficio sulla corrispondente classe di concorso di organico sede normale nel
comune o nel distretto validamente indicati (3) dall'interessato e riportati
nella graduatoria redatta dall’ufficio territorialmente competente secondo le
relative disposizioni del presente contratto, ovvero, in mancanza di valida
indicazione, nel comune capoluogo della provincia di titolarità.
16. In mancanza di posti disponibili, il docente viene
trasferito sulla corrispondente classe di concorso su un Centro Territoriale
della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano
sedi amministrative di centri territoriali.
17. Detti trasferimenti d'ufficio verranno disposti
sulla base del punteggio attribuito agli interessati nella graduatoria
formulata dagli uffici scolastici territorialmente competenti ai sensi del
presente contratto. Ovviamente, ove non sia stato possibile, per carenza di
posti di organico sede, operare il trasferimento d'ufficio, i predetti docenti
eccedenti la dotazione organica provinciale permangono nello status di docente
soprannumerario rispetto alla complessiva dotazione organica della provincia.
________________________
(1) Per i comuni che comprendono più distretti
il trasferimento è disposto prima in scuola compresa
nel distretto di titolarità quindi nei distretti viciniori compresi nello
stesso comune di titolarità, sulla base delle
disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.
Per i distretti anomali (comprendenti cioè una porzione di un comune e
comuni limitrofi) il trasferimento è disposto
prima in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e
quindi nei distretti viciniori dello stesso comune di titolarità, sulla
base delle disponibilità risultanti dopo
l'effettuazione dei trasferimenti in sede.
(2) Il perdente posto titolare di dotazione
organica provinciale può presentare solo domanda di
trasferimento non condizionata. La condizione eventualmente apposta rende
nulla l'intera domanda di trasferimento.
(3)Qualora tale comune comprenda più distretti
il trasferimento sarà disposto, sempre sulla base
della tabella di viciniorietà, a partire dal primo distretto indicato nei
bollettini ufficiali degli istituti di istruzione
secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso
comprenda una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto
anomalo), il trasferimento sarà disposto a partire
dalla parte di distretto compresa nel grande comune.
CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
ART. 25 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si
attua in tre distinte fasi:
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase provinciale dei trasferimenti;
III fase della mobilità professionale e mobilità
territoriale interprovinciale.
Per i circoli didattici e/o istituti comprensivi che
comprendono plessi di scuola primaria o scuole dell’infanzia ubicate in comuni
diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l’individuazione delle fasi
dei trasferimenti è rappresentato dal comune dove ha sede la direzione
dell’istituto.
Per la scuola primaria il movimento tra plessi è
consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e delle scuole
attivate presso strutture ospedaliere. Nella scuola dell’infanzia il movimento
tra le scuole è consentito solo per i posti di organico delle scuole speciali e
delle scuole attivate presso strutture ospedaliere.
- I fase : trasferimenti dei docenti richiedenti
l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o circolo o plesso o istituto
nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa anche il personale
titolare in altro comune trasferito nell'ultimo settennio per
soppressione di posto, che chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso,
istituto o comune di precedente titolarità; nonché il personale beneficiario
della precedenza assoluta di cui al punto I), dell’art. 7 – TITOLO I.
Analogamente, i docenti titolari delle istituzioni
scolastiche ubicate nei nuovi comuni partecipano a domanda a tale fase per il
rientro nel settennio nel comune di precedente titolarità,
a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore
della legge regionale con cui viene istituito il nuovo comune.
- II fase: trasferimenti dei docenti richiedenti
l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ovvero a posti delle
dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e viceversa, nell'ambito della stessa
provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza richiesta
nell’ambito della provincia di titolarità, i docenti in attesa di sede, i
docenti che transitano da posti di sostegno della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della scuola secondaria a
posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.
- III fase: passaggi dei docenti richiedenti
l'assegnazione a cattedre o posti della propria provincia di titolarità, ivi
compresi i posti della D.O.P. - con l’esclusione della scuola primaria e dell’infanzia;
trasferimenti e passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.
-
L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione
del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in
allegato C al presente TITOLO III.
CAPO V - POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD
INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E
CARCERARIE
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad
indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento
solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.
2. I posti attivati in strutture ospedaliere e
carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che
ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d’ufficio ai soli docenti
titolari su tali tipi posto.
3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad
indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per
almeno un quinquennio. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti
trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra
a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo grado. Pertanto
tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 7 punti II) e
IV) del presente contratto.
Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole
speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini
del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa. Tale disposizione
è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico
differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto previsto
alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva
disposizione del comma 5 va letta nel senso della intercambiabilità nell’ambito
delle tre tipologie di servizio descritte.
4. Ai fini del computo del quinquennio (che include
l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del
decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20
agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l'anno scolastico in corso.
5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad
indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il
quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima
tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o
ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il
relativo titolo di specializzazione.
6. L'insegnante titolare di posto speciale o di
sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che ha terminato il quinquennio
di permanenza può chiedere il trasferimento tanto per posti comuni quanto per
posti speciali o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di sostegno, per
accedere ai quali possegga il relativo titolo di specializzazione.
7. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se
soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di
mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi.
I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno
l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno
che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di
partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di
concorso, fino al compimento del quinquennio.
8. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e
primarie, in attesa di sede definitiva, immessi in ruolo per l'insegnamento su
posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato
possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo
corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per
altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano
il relativo titolo di specializzazione.
9. I docenti di ruolo della scuola secondaria di I
grado, in attesa di sede definitiva, possono indicare esclusivamente preferenze
relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per
effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del
prescritto titolo di specializzazione.
_________________________________
(1) La richiesta per tali sedi deve essere
espressa puntualmente tra le preferenze del modulo
domanda.
ART. 27 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO
– SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Per i trasferimenti a posto di tipo speciale per
minorati psicofisici, della vista e dell'udito, salvo quanto disposto dal
successivo quarto comma, è richiesto il relativo titolo conseguito al termine
del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94. (1)
2. Per il trasferimento alle scuole per non vedenti è
necessario il titolo di specializzazione per minorati della vista conseguito
presso l'istituto statale “Romagnoli” o in altri istituti autorizzati dal
ministero; per il trasferimento nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo
di specializzazione per sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali
o altri istituti riconosciuti dal ministero.
3. Per il trasferimento alle scuole di
differenziazione didattica occorre il titolo conseguito al termine di corsi
istituiti ai sensi dell'art. 365, del D.L.vo n. 297/94, ovvero il diploma di abilitazione
per il grado preparatorio conseguito presso la scuola magistrale statale
secondo il metodo Montessori di Roma oppure il diploma di maturità ad indirizzo
sperimentale pedagogico secondo il metodo Montessori, conseguito presso la
scuola magistrale statale, dichiarato corrispondente alla maturità magistrale
ai sensi dell' art. 279, del D.L.vo n. 297/94.
4. Per il movimento su posti di sostegno per minorati
psico-fisici, per minorati della vista (ciechi ed ambliopi), per minorati
dell'udito (sordomuti e sordastri) è richiesto: il titolo di specializzazione
per l'insegnamento ai minorati rispettivamente psicofisici, della vista e dell’udito
conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (1)
ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in
scienze della formazione primaria.
5. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione può chiedere, sempre a livello di intera domanda, di essere
trasferito solo su posto di sostegno, su posto comune e di sostegno, su posto
speciale e di sostegno ovvero, infine, comune, speciale e di sostegno, graduando
l'ordine di preferenza per le diverse tipologie di posto contrassegnando -
nell'ordine prescelto - le apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
6. Qualora l'aspirante al movimento non abbia
contrassegnato alcuna delle su indicate caselle, il trasferimento viene
disposto solo per la tipologia di posto di attuale titolarità.
7. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o
più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (singola scuola)
verranno progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella
scuola secondo l'ordine espresso dal docente;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune
o provincia) viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta
dall'aspirante nelle citate caselle, per tutte le scuole comprese nella singola
preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità,
vengono esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato
dall'aspirante nelle predette caselle del modulo domanda allegato all’ O.M.
sulla mobilità.
8. Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le
tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse
tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui
l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti
titoli di specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei docenti
soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui
al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi negli altri
istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori
secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del
trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle tipologie per le
quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione,
così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente ordine :
- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell’udito;
- sostegno per minorati della vista.
___________________
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai
sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti
che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero
per precedente movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione di
tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine
preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2'
senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il
trasferimento sarà effettuato solo per la medesima
tipologia di posto di attuale titolarità.
ART. 28 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO
– SCUOLA PRIMARIA
1. L'impegno quinquennale di permanenza nelle scuole
speciali o classi differenziali o in classi con indirizzo didattico
differenziato ovvero posti di sostegno riguarda anche gli insegnanti che vi
siano stati definitivamente assegnati per effetto di nomina in ruolo disposta a
qualsiasi titolo.
2. Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per
l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituito con legge 3 febbraio
1963, n. 72, possono produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel
ruolo normale, anche in provincia diversa, a condizione che, alla data di
pubblicazione del presente contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo
speciale da almeno 10 anni comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale
transitorio istituito con legge 3/4/1958, n. 585.
3. Gli insegnanti elementari delle scuole ed istituti
aventi particolari finalità, appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali
per sordomuti, scuole primarie statali per ciechi), individuati come perdenti
posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno
per i quali posseggono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio,
sia per i posti di tipo comune, nel caso in cui abbiano già soddisfatto
l'impegno quinquennale.
4. Per l'accesso alle scuole speciali o classi
differenziali o ai posti istituiti per attività di sostegno è richiesto:
- scuole o posti di sostegno per minorati psicofisici
e classi differenziali, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai
minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325,
del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico
corso di laurea in scienze della formazione primaria;
- scuole per ambliopi o posti di sostegno per minorati
della vista, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati della
vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo n.
297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di
laurea in scienze della formazione primaria;
- scuole per sordastri o posti di sostegno per
minorati dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati
dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del D.L.vo
n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso
di laurea in scienze della formazione primaria;
- classi differenziali presso gli istituti di
rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati
psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8, del D.P.R.
31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli appositi corsi di specializzazione
autorizzati dal Ministero della P.I. d'intesa con quello di Grazia e Giustizia
(1);
- scuole di differenziazione didattica, titolo
conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell' art. 365, del D.L.vo n.
297/94.
5. Ai sensi dell' art. 127 - 2 comma – D.L.vo n.
297/94, i posti di sostegno sono istituiti con riferimento al circolo per
quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il funzionamento,
possono essere attivati anche in più plessi o, comunque, in un plesso diverso
da quello sede del circolo. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta,
pertanto, per il titolare l'obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la
relativa attività si svolge.
6. L'insegnante, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione può chiedere (1), sempre a livello di intera domanda, di
essere trasferito solo su posto di sostegno, su posto dell’organico e di
sostegno, su posto speciale e di sostegno ovvero, infine, su posto
dell’organico, speciale e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le
diverse tipologie di posto contrassegnando - nell'ordine prescelto - le
apposite caselle numerate del modulo domanda (2).
7. La mancata espressione di gradimento di cui al
precedente comma comporta che la richiesta di trasferimento si intende riferita
ai soli posti di tipo comune.
8. Ove invece l'aspirante abbia contrassegnato due o
più caselle il trasferimento è disposto con le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (3) vengono
progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nel plesso
secondo l'ordine espresso dal docente nella apposita sezione del modulo
domanda;
b) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune
o provincia) viene esaminata la prima tipologia di posto prescelta
dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi nella singola
preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime modalità,
verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine indicato
dall'aspirante stesso nella suddetta sezione del modulo domanda.
9. Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le
tipologie prescelte nell’ordine espresso nel modulo domanda. Le diverse
tipologie di sostegno sono prese in considerazione solo nel caso in cui
l’interessato abbia dichiarato nel modulo domanda il possesso dei prescritti
titoli di specializzazione. Il trasferimento d’ufficio dei docenti
soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto, secondo le modalità di cui
al precedente art. 22, prima nell’istituto di titolarità, poi negli altri
istituti del comune di titolarità (1) e, successivamente nei comuni viciniori
secondo le apposite tabelle. Per ciascuna sede esaminata ai fini del
trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione sarà disposta per una delle
tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di
specializzazione, così come dichiarato sul modulo domanda, secondo il seguente
ordine:
- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell’udito;
- sostegno per minorati della vista.
__________________
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti ai
sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti
che se ne siano già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero
per precedente movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione di
tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine
preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della casella '2'
senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il
trasferimento sarà effettuato solo per la medesima
tipologia di posto di attuale titolarità.
(3) Si ricorda che la preferenza dei posti di
sostegno va espressa mediante la trascrizione del
codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del
circolo o dell’istituto comprensivo.
ART. 29 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. I posti di sostegno possono essere assegnati
nell'ambito delle tre tipologie solo ai docenti in possesso del richiesto
titolo di specializzazione che dovrà essere presentato unitamente all'istanza
di trasferimento. Le preferenze saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante.
Ove l'interessato abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda,
il possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno,
ciascuna preferenza verrà esaminata, nell'ordine espresso dal docente, per
tutte le tipologie di sostegno richiedibili. Per ciascuna preferenza le
tipologie di sostegno verranno esaminate graduando l’ordine di preferenza per
le diverse tipologie di posto contrassegnando nell’ordine prescelto le apposite
caselle numerate del modulo domanda.
Le diverse tipologie di sostegno sono prese in
considerazione solamente nel caso in cui l'interessato abbia dichiarato sul
modulo domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione.
2. In analogia a quanto previsto dai precedenti artt.
27 e 28 per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, gli insegnanti
di scuola secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non vincolati
alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti titolari di
cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l’accesso ai posti di
sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le stesse
preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.
Qualora vengano richieste entrambe le tipologie i
predetti insegnanti dovranno indicare nel modulo domanda l’ordine prescelto
(cattedre, sostegno) di gradimento contrassegnando le apposite caselle
numerate. Nell’ordine espresso verrà analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale
che sintetica) del modulo domanda.
3. Non è prevista la fase di compensazione nell'ambito
delle tre tipologie di sostegno.
ART. 30 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1. E’ costituito, per l'istruzione secondaria di II
grado, un contingente provinciale di posti di sostegno per l'integrazione
scolastica di studenti portatori di diversa abilità, in conformità a quanto
prescritto dall'art. 13, della legge n. 104/92.
Il predetto contingente è ripartito in quattro aree
disciplinari:
- scientifica-fisica-naturalistica;
- umanistica-linguistica-musicale;
- tecnico-professionale-artistica;
- psicomotoria;
ognuna delle quali raggruppa le varie classi di
concorso ad essa attinenti come descritta nell'elenco allegato alla specifica
O.M. I posti del predetto contingente sono richiedibili per trasferimento e per
passaggio dai docenti forniti del prescritto titolo di specializzazione.
2. I docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e in caso
di passaggio del relativo titolo di abilitazione, possono partecipare al
movimento sui predetti posti di dotazione provinciale di sostegno esprimendo la
preferenza per tale dotazione nell'apposita sezione del modulo domanda, con
l'indicazione del codice meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle
scuole ed istituti dell'istruzione secondaria di II grado.
3. Il movimento è disposto su posti del contingente
provinciale di sostegno corrispondenti all'area disciplinare comprendente la
classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di trasferimento, ovvero
comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di passaggio.
4. I docenti di sostegno della scuola secondaria di
secondo grado sono soggetti all’obbligatoria permanenza quinquennale nella
tipologia di posto di titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo
sui predetti posti di sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di permanere
per un quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del quinquennio
è calcolato l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non impedisce, comunque,
ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del sostegno agli alunni con
disabilità.
In tale ambito, pertanto, i predetti docenti possono
richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o il passaggio di
cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia nell'ambito
della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del sostegno. Gli
insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza
non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra
ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino
al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale gli insegnanti
di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per la classe di
concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per altra classe
di concorso o per altro ruolo.
5. Per i trasferimenti e/o passaggi sui posti del
contingente provinciale di sostegno sia nell'ambito provinciale che
interprovinciale si prendono in considerazione tutti i titoli valutabili ai
fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di dotazione organica
provinciale.
ART. 31 - SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E ISTITUZIONI
PENITENZIARIE
In considerazione della peculiarità delle attività di
insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le
istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno
tre anni di esperienza nei predetti corsi, è prevista una priorità per la
mobilità territoriale nella prima, e seconda e terza fase. A tal fine,
nell’articolo 14, comma 1, del presente contratto sono stati individuati
separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra.
ART. 32 - SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI
1. Analogamente a quanto disposto nel precedente
articolo, è prevista una priorità per la mobilità territoriale della seconda
fase, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta attivati presso i centri territoriali ed ai corsi serali, a favore del personale
che ha maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri
territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti
e nei corsi di alfabetizzazione.
CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PRIMARIA
ART. 33 - PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA PRIMARIA
1. Gli insegnanti delle scuole ed istituti aventi
particolari finalità appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per
sordomuti, scuole primarie statali per ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni
di effettivo servizio nei ruoli delle medesime scuole ed istituzioni, possono
chiedere, secondo quanto disposto dall'articolo 12, del D.P.R. 970/75, il
passaggio nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole primarie.
Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei predetti ruoli speciali gli
insegnanti appartenenti ai ruoli provinciali, che ne abbiano titolo. Tali
passaggi sono disposti dopo i trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli
speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è
richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente
articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito
modello – all’ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità
nel termine e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto
applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a
pena di nullità, per un solo ruolo e per una sola provincia.
5. L'elenco nominativo degli insegnanti che hanno
ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo dell’ufficio territorialmente
competente alla data prevista dall’O.M. sulla mobilità del personale della
scuola.
Gli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per
l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituito con legge 3 febbraio
1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono produrre domanda di
trasferimento, anche in provincia diversa, a condizione che risultino iscritti nel
predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, ivi compreso l’anno scolastico in
corso.
6. Il passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale
carcerario è disposto secondo le modalità del presente articolo in quanto
compatibili.
7. Tale passaggio - disposto manualmente dagli uffici
scolastici territorialmente competenti - deve essere effettuato successivamente
ai trasferimenti nell'ambito del ruolo carcerario.
8. Gli aspiranti al passaggio, forniti del prescritto
titolo di specializzazione, devono produrre apposita domanda all’ufficio
territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione
della domanda di trasferimento.
CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
SECONDARIA
ART. 34 - AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO
1. A seguito del D.M. N. 354 del 10.8.1998, integrato
dal D.M. 448 del 10.11.1998, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari
per aggregazione di classi di concorso, ai fini della mobilità professionale si
elencano le classi di concorso per le quali sono state definite le
corrispondenze tra abilitazione o idoneità e nuovi ambiti disciplinari. Pertanto
i docenti in possesso di abilitazione per una delle classi di concorso
aggregate ad un ambito disciplinare possono partecipare alla mobilità
professionale per le classi di concorso appartenenti al medesimo ambito senza
il conseguimento della specifica abilitazione.
2. In base alle disposizioni citate al comma 1 del
presente articolo, per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti, è
prevista una corrispondenza automatica:
Ambito 1
25/A Disegno e storia dell’arte;
28/A Educazione artistica.
Ambito 2
29/A Educazione fisica II grado;
30/A Educazione fisica I grado.
Ambito 3
31/A Educazione musicale II grado;
32/A Educazione musicale I grado.
Ambito 4
43/A Ital., storia, educ. civica nella media;
50/A Materie letterarie negli istituti II grado.
Ambito 5
45/A Lingua straniera;
46/A Lingue e civiltà straniere.
Ambito 8:
per i docenti in possesso dell’abilitazione per la
classe di concorso 49/A è previsto il passaggio alle classi di concorso 38/A
fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30 gennaio
1998, n. 39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica applicata. In
base alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una
corrispondenza per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti,
previo corso di riconversione professionale. Fino all’espletamento dei suddetti
corsi di riconversione nell’ambito provinciale conservano validità, ai soli
fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle classi
di concorso appartenenti ai seguenti ambiti della tabella C:
Ambito 10
4/C esercitazioni aeronautiche;
8/C esercitazioni di circolazione aerea.
Ambito 11
6/C esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;
12/C esercitazioni di modellismo;
16/C esercitazioni di tecnologia ceramica;
63
34/C laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica;
40/C laboratorio per le industrie ceramiche.
Ambito 12
5/C esercitazioni agrarie;
14/C esercitazioni di officina meccanica, agricola e
di macchine agricole.
Ambito 13
7/C esercitazioni di abbigliamento e moda;
10/C esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;
22/C laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigl..
Ambito 14
17/C eserc. di teoria della nave e costr. Nav.;
23/C lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. Aeron..
Ambito 15
24/C lab. di chimica e chimica industr.;
35/C lab. di tecnica microbiologica.
Ambito 16
26/C lab. di elettronica;
27/C lab. di elettrotecnica.
Ambito 17
28/C lab. di fisica atomica e nucl.;
29/C lab. di fisica e fisica appl..
Ambito 18
30/C lab. di informatica gestionale;
31/C lab. di informatica industriale.
Ambito 19
41/C lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch.;
42/C lab. tecnol. per il marmo, rep. scult.
smodellat..
Ambito 20
50/C tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina;
51/C tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar;
52/C tecnica dei servizi e pratica operativa.
Ambito 6:
per i docenti titolari della classe di concorso 75/A
“Datt., stenogr., tratt. testi e dati” è previsto il passaggio di cattedra alla
classe di concorso 76/A “Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle graduatorie,
definite a seguito della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla
76/A possono ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto di
precedente titolarità del titolare della classe 76/A che ha perso posto nel
quinquennio precedente.
ART. 35 - PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
1. Nelle graduatorie comprendenti gli aspiranti al
passaggio di cattedra sono inseriti i docenti appartenenti ai ruoli speciali ed
in servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di
cui agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di
studio, dell'abilitazione e dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle
stesse istituzioni.
2. Apposite graduatorie saranno compilate per i
docenti di ruolo delle scuole secondarie di I grado che, in possesso della
specializzazione conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n. 297/94,
chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari
finalità.
3. I docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in
servizio nelle scuole secondarie di I grado aventi particolari finalità di cui
agli artt. 322 e seguenti, del D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti
posto, possono produrre domanda di trasferimento sia per i posti di sostegno
per i quali possiedono il titolo, qualora si trovino ancora nel quinquennio,
sia per i posti di tipo cattedra, nel caso in cui abbiano già soddisfatto
l'impegno quinquennale.
ART. 36 - PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI DIVERSI
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1. Per i docenti degli istituti di istruzione
secondaria di II grado ed artistica, il passaggio di cattedra può essere
chiesto, tenuto conto della nuova configurazione delle classi di concorso introdotta
dal D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche, nell'ambito del ruolo dei
docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e
artistica per qualunque classe di concorso purché l'aspirante sia in possesso
della specifica abilitazione, ove richiesta.
Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli
istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, può essere richiesto
il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto
previsto ai precedenti artt. 3 e 34. Il passaggio di cattedra per le classi di concorso
comprese nella tabella D (insegnamenti d'arte applicata) allegata al D.M.
334/94 (e successive modifiche) può essere richiesto a condizione che
l'aspirante sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi
ordinari per esami e titoli a posti di insegnante di arte applicata negli
istituti d'arte;
- frequenza di corso di riconversione di cui all'art.
1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente all'utilizzazione disposta sulla base
del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per passaggio.
2. E’ consentito il passaggio a cattedre negli
istituti statali per non vedenti e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli
istituti per non vedenti è prescritto il possesso anche della specializzazione
conseguita a norma dell'art. 325, del D.L.vo n. 297/94, congiunta all'accertamento
dei titoli professionali per la classe di concorso cl 73/A - vita di relazione.
3. E’ consentito, infine, il passaggio di cattedra dal
ruolo dei docenti di istruzione secondaria di II grado e artistica a quello dei
ruoli speciali provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui alla
legge 30/7/1973, n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti
di istruzione secondaria di II grado per sordomuti è prescritto il possesso
anche della specializzazione di cui al citato art. 325, del D.L.vo n. 297/94.
4. Per il passaggio dagli istituti per non vedenti e
dagli istituti per sordomuti a cattedre negli istituti normali è prescritto il
compimento di cinque anni di servizio effettivo.
5. Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti
aventi particolari finalità sono gestiti con procedure non automatizzate, le
domande di trasferimento e di passaggio di cattedra relativo a istituti per
sordomuti e ad istituti per non vedenti debbono essere indirizzate all’ufficio territorialmente
competente della provincia richiesta.
6. Viceversa, le domande di passaggio da istituti per
sordomuti e da istituti per non vedenti a istituti normali, in quanto gestite
con procedure automatizzate, debbono essere indirizzate all’ufficio
territorialmente competente della provincia dove l'aspirante al passaggio è
titolare nel corrente anno scolastico.
ART. 37 – PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER
INSEGNAMENTI DI ARTE APPLICATA
Il passaggio di ruolo per classi di concorso comprese
nella tabella D allegata al D.M. 334/94 e successive modifiche è condizionato
al possesso di uno dei requisiti indicati nell'art. 36, comma 1, del presente
contratto per il passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI
RELIGIONE CATTOLICA
ART. 37 bis MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in
ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni
di mobilità territoriale a domanda, secondo quanto previsto dal presente CCNI,
tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di
appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per acquisire la
titolarità in diversa regione e conseguente assegnazione al contingente della
diocesi richiesta; ferma restando, in entrambe le ipotesi, la collocazione dell’insegnante
nel settore formativo di appartenenza.
2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso
del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per
acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito dell’insegnamento
della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi,
anche ubicata in regione diversa.
3. La partecipazione degli insegnanti di religione
cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi precedenti è subordinata
al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall'ordinario
della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.
4. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione
scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le
operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso
settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima
diocesi,
II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della
stessa regione,
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso
settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse
appartenenti alla stessa regione,
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni
diverse,
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso
settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra
regione.
All’interno della medesima diocesi, una diversa
assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella
in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie.
5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di
religione cattolica sono effettuati sui posti d’organico così come definiti
dall’art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti effettivamente
vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo l'accantonamento
di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle
disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è
regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente
contratto.
6. In ciascuna delle fasi di mobilità debbono essere
riconosciute per quanto compatibili le precedenze previste dall’art. 7 del
presente contratto. Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i
punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione
allegate al presente contratto.
7. Gli insegnanti di religione cattolica che si
vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni
organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria
unica regionale di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale. Detta graduatoria
ha infatti la funzione di individuare il personale in soprannumero
sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03.
TITOLO III - SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO
ART. 38 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Le disposizioni contenute nel presente C.C.N.I.
sulla mobilità del personale docente si applicano, per quanto compatibili,
anche al personale educativo.
2. Il trasferimento del personale educativo sia
maschile che femminile viene effettuato, indifferentemente, nei convitti e
negli educandati in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter della legge n.
333 del 20 agosto 2001. E’ richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
3. Le disposizioni per il passaggio del personale
educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri previsti negli
articoli 3 e 37 del presente contratto.
ART. 39 - DESTINATARI
1. Il personale educativo sia maschile che femminile
può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli
educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, della
legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non
più di tre province oltre a quella di titolarità.
2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente
comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere
presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste
secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A). Della domanda riferentesi
alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la
domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. In caso di presentazione di più domande di
trasferimento in relazione a province diverse da quella di titolarità deve
necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di priorità in
cui si desidera il movimento.
4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi
motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con
le modalità disposte nelle presenti disposizioni.
5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli
istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467, del
D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità
che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94.
L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze
indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità
dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma
dell'art. 469, del D.L.vo n. 297/94.
ART. 40 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI PERDENTI
POSTO
1. Qualora, a seguito della revisione degli organici,
si sia riscontrata nell'istituto la necessità di procedere alla soppressione di
posto in organico, l’ufficio territorialmente competente predispone i relativi
atti formali con decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione
ai dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli
istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante
affissione all'albo della direzione.
2. In caso di trasformazione del convitto in solo
semiconvitto si procede alla individuazione di eventuale personale in
soprannumero mediante la compilazione di un’ unica graduatoria.
3. L'individuazione degli educatori soprannumerari è
effettuata attraverso la graduatoria unica del personale educativo come
previsto dalla legge n. 333/01.
E’ fatta salva la quota parte di educatori dello
stesso sesso dei convittori utile a garantire le attività convittuali scorrendo
la graduatoria unica fino al raggiungimento della quota necessaria, qualora, in
applicazione del contratto di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la
necessità.
4. Il dirigente scolastico competente, provvede -
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica - alla
formazione e pubblicazione all'albo della direzione delle graduatorie relative
al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo
di identificare gli istitutori in soprannumero sono presi in considerazione gli
elementi della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni
elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono
produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il capo d'istituto formula le predette
graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto
per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari
delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema
delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in
considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di
presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità
del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a
dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della
graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio
all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.
A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età
anagrafica.
5. Avverso le suddette graduatorie gli istitutori
interessati possono presentare, entro 10 giorni dalla loro pubblicazione,
motivato reclamo al dirigente scolastico.
6. Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente
scolastico entro 15 giorni provvede alle rettifiche delle graduatorie. Queste
ultime, così definite, devono essere immediatamente comunicate all’ufficio
territorialmente competente con le deduzioni in ordine ai reclami.
7. Gli istitutori individuati come perdenti posto in
data successiva a quella utile per l'inclusione nella graduatoria di cui al
precedente terzo comma, sono da considerare riammessi nei termini per la
presentazione - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'albo delle
graduatorie - del modulo domanda di trasferimento compilato secondo le
istruzioni impartite nei commi precedenti. Nel caso in cui l'istitutore abbia
già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova
domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella
precedente.
ART. 41 - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I
TRASFERIMENTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE
1. Sono utilizzabili ai fini del trasferimento e dei
passaggi i posti che risultino vacanti nelle dotazioni organiche determinate
dagli uffici scolastici territorialmente competenti. I posti di cui al presente
comma sono quelli compresi nella pianta organica relativa all'organico di
diritto stabilito l'a.s. dal quale decorrono i movimenti medesimi.
Ai fini della determinazione delle disponibilità per i
movimenti si tiene conto, altresì, delle vacanze determinate si a seguito di
variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a
riposo, decadenza, etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati
dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Gli uffici scolastici territorialmente competenti
comunicano, entro la data prevista nell’O.M.,
di tali disponibilità a tutti gli altri uffici
scolastici territoriali e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano.
Ciascun ufficio territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle
altre province, ne cura l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli
relativi alla propria.
3. Non sono considerati disponibili i posti che si
renderanno vacanti a seguito dei passaggi al ruolo dei docenti disposti
successivamente alla operazione di trasferimento del personale educativo. I
suddetti posti non sono, altresì, disponibili neppure per le operazioni di assegnazione
definitiva di sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo e
pertanto potranno essere utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è
limitato ad un solo anno scolastico, fatto salvo
quanto previsto nell’articolo 5 comma 3, relativamente al rientro nel ruolo di
provenienza.
4. La graduatoria, distinta per le tre fasi della
mobilità territoriale, degli istitutori interessati al movimento è pubblicata
all'albo dell’ufficio territorialmente competente in data stabilita con apposita
circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni. Gli
interessati hanno la facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione,
di produrre eventuale motivato reclamo all’ufficio territorialmente competente,
il quale nei 5 giorni successivi provvede alle eventuali rettifiche.
ART. 42 - PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI E
SPECIALI DEGLI ISTITUTORI
1. Gli istitutori dei convitti per sordomuti, che
abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli delle medesime
istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto dall'art. 12, del D.P.R.
970/75, il passaggio nei ruoli provinciali ordinari del personale educativo.
Reciprocamente possono chiedere il passaggio nei
predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli provinciali
ordinari che siano forniti del prescritto titolo di specializzazione. Tali
passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli istitutori appartenenti ai ruoli
speciali, che sono disciplinati con le presenti disposizioni.
2. Ai fini del passaggio nei ruoli speciali non è
richiesto il periodo minimo di servizio di cui al comma 1. Per i predetti
passaggi è valido il titolo di specializzazione bivalente.
3. Gli aspiranti ai passaggi di cui al presente
articolo debbono presentare domanda - redatta in conformità all'apposito
modello allegato all’O.M. sulla mobilità (allegato B) – per il tramite della
istituzione di titolarità all’ufficio scolastico territorialmente competente
rispetto alla provincia per cui si chiede il movimento (ed anche a quella di
titolarità laddove venga richiesto movimento per provincia diversa) nel termine
e nelle forme stabilite dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La domanda di passaggio può essere presentata, a
pena di nullità, per non più di tre province.
5. L'elenco nominativo degli istitutori che hanno
ottenuto il passaggio è pubblicato all'albo dell’ufficio territorialmente
competente alla data prevista dall’O.M..
ART. 43 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PASSAGGIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO
1. La domanda di passaggio di ruolo deve essere
prodotta per un solo ruolo (ordinario o speciale)e per non più di tre province.
2. La domanda, redatta in conformità dell'apposito
modulo, deve contenere tutte le indicazioni ivi richieste e deve essere
presentata secondo le modalità e nei termini stabiliti dal precedente art. 39 e
dall’apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le domande prodotte fuori termine o in difformità
di quanto stabilito nei precedenti commi non vengono prese in considerazione.
4. Per le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si
applicano le disposizioni contenute nell’apposita O.M. sulla mobilità; trovano,
altresì, applicazione le disposizioni contenute nell’O.M. per quanto attiene
alla documentazione delle domande.
TITOLO IV – SEZIONE PERSONALE A.T.A.
ART. 44 - DESTINATARI
1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute
nel presente accordo, si applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo
provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di
presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Può altresì partecipare ai movimenti con le
medesime modalità il personale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità,
ivi compreso il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi
dell’articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007 nonché quello che ha ottenuto la
mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del
CCNI 3 dicembre 2009, ivi compreso il personale beneficiario della
mobilità professionale con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2010 ed
economica successiva al 31 agosto 2011.
Il predetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle
operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi
della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con
punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra
provincia.
Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse
nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui
posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima delle operazioni della
III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale
interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli
stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante è assegnata
d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per una delle tipologie
di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire
dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima
preferenza sia un grande distretto, si prende
come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un
grande comune, si prende il primo distretto del
comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della
sede amministrativa; per le preferenze provincia si considera come comune di
partenza il comune del capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi
posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato
ad uno dei Centri Territoriali della provincia seguendo la
tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di
centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del
titolo di studio previsto per un’area professionale continuano a permanere
nell’istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della
riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti
dall’art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50
del presente contratto.
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ PER I
TRASFERIMENTI E PASSAGGI
ART. 45 - POSTI DISPONIBILI
1. Ai fini dei trasferimenti sono disponibili tutti i
posti previsti dall’organico di diritto dell'anno scolastico 2011/12 secondo
le fattispecie di seguito elencate:
a) i posti la cui vacanza si sia determinata a seguito
di variazioni del rapporto di lavoro, che devono essere comunicate al sistema
informativo entro il termine previsto dall’O.M. sui trasferimenti;
b) quelli ricoperti da personale con contratto di
lavoro a tempo determinato;
c) i posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado la cui istituzione sia stata comunicata al sistema informativo entro i
termini fissati dalle apposite disposizioni ministeriali;
d) i posti che si renderanno disponibili per effetto
del movimento provinciale e interprovinciale, nonché a seguito della mobilità
professionale.
2. L'elenco dei posti disponibili deve essere
pubblicato all'albo dell’ufficio territorialmente competente entro il termine
previsto dall’O.M. sui trasferimenti.
3. Per l’individuazione dei posti disponibili di
assistente tecnico è necessario acquisire le eventuali nuove situazioni dei
posti in questione. A tal fine i Dirigenti Scolastici, dopo l’approvazione da
parte dell’ufficio scolastico territoriale della pianta organica, dovranno comunicare
allo stesso ufficio la nuova situazione in dettaglio dei posti di assistente
tecnico, indicando i nominativi del personale a tempo indeterminato assegnato
con decorrenza dall’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di
trasferimento. Laddove la nuova situazione comporti casi di soprannumerarietà,
sarà cura dei Dirigenti Scolastici comunicare agli uffici territorialmente competenti
i nominativi dei soprannumerari.
4. Ai fini del computo del numero massimo dei
trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di profilo che possono essere
effettuati per ogni singola provincia e per ciascun profilo, dal numero complessivo
dei posti di organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i centri
territoriali, debbono essere detratti :
a) totale A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con sede definitiva e A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ancora in attesa di sede definitiva;
b) personale in soprannumero sull’organico
provinciale;
c) accantonamenti da effettuare per le procedure
concorsuali in atto.
5. I posti che si dovessero rendere disponibili per
effetto dei trasferimenti in altra provincia e dei passaggi di profilo, vanno
ad accrescere il numero dei posti destinati ai trasferimenti interprovinciali
ed alla mobilità professionale purché sia stato comunque salvaguardato il numero
di posti necessario per il personale in soprannumero nonché per il personale
interessato alle procedure concorsuali in atto.
6. Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli
accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono individuati per area
professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla base delle
disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo
l'effettuazione dei movimenti relativi all'anno scolastico precedente e
residuate dopo le operazioni di assunzioni a tempo indeterminato relative al
medesimo anno.
CAPO II - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
art. 46 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si
attua in tre distinte fasi:
I - fase comunale: trasferimenti del personale
richiedente l'assegnazione nell'ambito del comune di titolarità;
II - fase provinciale: trasferimenti del personale
richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed
appartenenti alla propria provincia;
III - fase della mobilità territoriale
interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da
quella di titolarità e passaggi di profilo.
L’ordine delle operazioni derivante dall’applicazione
del sistema delle precedenze alle predette fasi dei movimenti è riportato in
allegato F al presente contratto.
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 47 - DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA -
DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
SOPRANNUMERARIO
1. I direttori dei servizi generali ed amministrativi,
titolari di istituzioni scolastiche coinvolte in un “singolo dimensionamento”
(1), confluiscono, prima delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria
di “singolo dimensionamento” finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle
istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”
ovvero all’individuazione del personale perdente posto da trasferire d’ufficio
secondo i criteri previsti dal presente contratto.
2. Qualora il provvedimento di dimensionamento
riguardi più istituti e determini il permanere di più istituzioni scolastiche,
il personale soprannumerario è individuato sulla base della predetta graduatoria
unica in rapporto ai posti complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte.
3. Le assegnazioni delle sedi di titolarità al
personale non perdente posto di cui ai commi 1 e 2 sono disposte dall’Ufficio
scolastico dell’Ambito territoriale prima delle
assegnazioni di sede di cui all’articolo 5 del presente contratto (rientri e
restituzioni al ruolo e qualifica di provenienza) tenendo conto della
precedente titolarità e con le seguenti modalità:
I. Assegnazione del personale alle istituzioni
scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità nell’anno in
corso.
II. Assegnazione, a domanda e nel rispetto della
graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili nelle istituzioni scolastiche
risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”. Qualora non siano state
espresse preferenze l’assegnazione all’istituto, tra quelli disponibili
derivanti dal dimensionamento, avviene secondo l’ordine del bollettino
ufficiale delle scuole.
4. La graduatoria unica di “singolo dimensionamento” è
formulata dall’ufficio scolastico dell’Ambito territoriale
in base alle precedenze previste dall’art. 7, comma 1, punti I), III), V) e VII)
e secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti
d’ufficio, allegato E, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i
titoli in possesso degli interessati e le situazioni che si vengano a
verificare entro il termine previsto per la presentazione della domanda di
trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata dalla maggiore età
anagrafica.
5. Il personale titolare di istituzioni oggetto di
provvedimenti di dimensionamento che viene individuato perdente posto è
invitato dall’ufficio territorialmente competente a presentare domanda entro i
termini di scadenza ordinariamente previsti ovvero entro 5 giorni dalla
notifica del relativo provvedimento di dimensionamento. In caso di mancata
presentazione della domanda di trasferimento il personale è trasferito
d’ufficio secondo i criteri previsti nel presente CCNI.
6. L’ufficio territorialmente competente comunica ai
destinatari la graduatoria del “singolo dimensionamento” che li riguarda. Gli
interessati, entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono
presentare domanda all’ufficio territorialmente competente al fine di prendere
visione dei documenti relativi alla graduatoria stessa. Eventuali reclami
possono essere presentati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
allo stesso ufficio territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni
successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.
7. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
individuato come perdente posto usufruisce delle precedenze previste ai punti
II e IV dell’art. 7 – sistema delle precedenze – del titolo I – del presente
CCNI. Tale personale ha titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica
di precedente titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in
mancanza di questa in una
istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento”
e sempre secondo l’ordine di graduatoria derivante dalla tabella dei trasferimenti
d’ufficio allegato E.
__________________
(1) Si definisce “singolo dimensionamento”
l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra
loro in relazione, direttamente o indirettamente attraverso
l’acquisizione o la cessione di istituti,
sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.
Ad esempio la scuola A cede un plesso alla scuola B che a sua volta cede
un plesso alla scuola C: le scuole A, B e C danno
luogo ad un singolo dimensionamento.
ART. 48 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E
INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO
1. Il personale individuato soprannumerario, è tenuto
a presentare domanda di trasferimento.
Detta domanda è esaminata
prima di procedere all’eventuale trasferimento d'ufficio.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione delle
domande di trasferimento sono quelli previsti dalla ordinanza ministeriale
sulla mobilità con l'avvertenza che detto personale, nel compilare la domanda,
deve precisare se la stessa debba essere presa in considerazione solo nel caso
in cui perduri lo stato di soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso
al trasferimento qualora si renda disponibile un posto nella scuola di
titolarità. In caso di accoglimento della domanda condizionata il personale si
considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. Il personale,
individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al
permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda
anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità
purché prima di queste esprima tra le preferenze, anche il codice relativo
all'intero comune di titolarità ovvero distretti sub comunali. In caso
contrario le preferenze espresse relative agli altri comuni sono annullate. Le
preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità,
vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Pertanto, il
beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 – sistema delle precedenze – punto II),
viene riconosciuto al personale trasferito in quanto soprannumerario, a domanda
condizionata o d'ufficio, nell'ultimo quinquennio.
3. Gli interessati devono dichiarare la loro posizione
di soprannumerari riportando il punteggio con il quale sono stati inseriti
nella graduatoria d'istituto nell'apposita casella del modulo domanda.
4. La mancata presentazione della domanda, nella
ipotesi di riconferma dello stato di soprannumerarietà, comporta in ogni caso
il trasferimento d'ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di
individuazione come perdente posto comunicato dal dirigente scolastico all’ufficio
territorialmente competente.
5. I dirigenti scolastici, entro
i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano
e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto
sulla base dei punteggi previsti dalla tabella di cui all'allegato E al
presente accordo con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e
tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso
degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda
di trasferimento. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico
determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, il
personale ATA è da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento
d'ufficio, nel seguente ordine:
- personale entrato a far parte dell'organico
dell'istituto con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a
domanda;
- personale entrato a far parte dell'organico
dell'istituto, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra,
ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata
(1).
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di
punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
6. Per gli assistenti tecnici l'individuazione dei
soprannumerari avviene sulla base di graduatorie comprendenti il personale
appartenente alla stessa area.
7. I dirigenti scolastici, contestualmente alla
pubblicazione della graduatoria di cui al comma 5 del presente articolo,
rendono disponibile, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria
stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al dirigente
scolastico entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni successivi, comunica agli
interessati l’esito del reclamo.
8. I trasferimenti dei soprannumerari che abbiano
presentato domanda sono effettuati contestualmente ai normali trasferimenti.
Qualora non sia possibile assegnare posti in relazione alle preferenze
espresse, i trasferimenti sono effettuati d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari
che non abbiano prodotto domanda, per altre scuole o istituti dello stesso comune,
o, laddove non ci sia disponibilità, in altri comuni della provincia di
titolarità.
9. Ai fini della individuazione dei soprannumerari,
non deve essere preso in esame il personale appartenente alle categorie di cui
all’art. 7, comma 1, punti I), III), V) e VII) del presente accordo salvo che
la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento
anche delle predette categorie; in particolare, in caso di unificazione tra
scuole, il medesimo personale non deve essere inserito nella graduatoria dei
perdenti posto.
10. Devono essere prese in considerazione, ai fini
previsti dal precedente comma, le situazioni che si verificano entro i termini
di presentazione delle domande di trasferimento.
11. I trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo
criteri di viciniorietà determinati dagli uffici territorialmente competenti,
sulla base di apposite tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima
dell'effettuazione del movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto
(per i comuni comprendenti più distretti), secondo l'ordine del bollettino. Le
suddette tabelle devono tener conto delle distanze chilometriche e dei
collegamenti esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i trasferimenti
d’ufficio sono disposti sui Centri Territoriali della provincia secondo la
tabella di viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell’intera
provincia, il personale A.T.A. rimanere in soprannumero sull’organico
provinciale.
12. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini
disponibilità di posto della stessa area professionale, ovvero di altra area
professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di titolarità
dell’interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento
condizionata. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici viene
effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree
professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se
non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico perdente
posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale il
laboratorio è assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di
corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale
sulla mobilità.
13. In particolare per gli assistenti tecnici perdenti
posto che non hanno presentato domanda di movimento, il trasferimento d'ufficio
è disposto con riferimento ai singoli laboratori costituenti l'area per la
quale i medesimi sono stati individuati soprannumerari.
14. Le disposizioni dei commi precedenti sono
applicate altresì alle nuove posizioni di soprannumero verificatesi a seguito
della determinazione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico cui si
riferiscono le operazioni di trasferimento. I dirigenti scolastici, sulla base
della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 5, notificano
per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero
con l’avvertenza che nei loro confronti viene avviata la procedura prevista per
i trasferimenti d’ufficio.
15. In tali ipotesi gli uffici territorialmente
competenti invitano i dirigenti scolastici degli istituti interessati ad
indicare i soprannumerari individuati sulla base della graduatoria di cui ai precedenti
commi quinto e sesto.
16. Qualora dopo la scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell’inizio
delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente
posto gli uffici territorialmente competenti notificano per iscritto immediatamente
agli interessati la loro posizione di soprannumerari e li invitano a presentare
domanda di trasferimento e/o di
passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove
domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo
restando che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli
interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di
trasferimento di cui al comma 5 del presente articolo.
INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
17. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di
dimensionamento della rete scolastica, si realizzino unificazioni o diverse
aggregazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine
e grado, il personale titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un
singolo dimensionamento - ad eccezione di quello appartenente al profilo di
direttore dei servizi generali ed amministrativi - confluisce in un’unica
graduatoria (distinta per profilo) al fine dell’individuazione del personale
perdente posto, secondo i criteri previsti dal presente accordo.
I Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati dal
dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla compilazione della
predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia all’ufficio
territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.
18. I dirigenti scolastici, contestualmente alla
pubblicazione della graduatoria di cui al comma 17 del presente articolo,
rendono disponibili, su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla
graduatoria stessa. Il personale anzidetto ha facoltà di produrre reclamo
all’ufficio territorialmente competente per tramite dei dirigenti scolastici
entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni
successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.
19. L’ufficio territorialmente competente, prima delle
operazioni di mobilità, in base alla graduatoria unica di ogni singolo
dimensionamento e rispetto all’organico complessivo delle istituzioni e circoli
coinvolti dal singolo dimensionamento assegna il personale A.T.A. non perdente
posto alle istituzioni scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le
seguenti modalità:
I. Riassegnazione del personale non perdente posto
alle istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità
nell’anno in corso, nel caso in cui sia accertata la relativa disponibilità.
II. Successivamente alle operazioni di cui sopra,
tutto il personale non perdente posto ha diritto ad essere assegnato, a domanda
e nel rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello di
attuale titolarità nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio
(plesso o sezione staccata) sui posti rimasti disponibili.
III. Assegnazione della titolarità al restante
personale, non perdente posto – in base alle preferenze espresse e nel rispetto
della graduatoria unica – sui posti ancora disponibili, nelle istituzioni
scolastiche derivate dal singolo dimensionamento.
IV. Infine, l’ufficio territorialmente competente
invita il personale, individuato come perdente posto, a presentare domanda di
trasferimento. Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di
dimensionamento e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può comunque
presentare domanda di mobilità.
20. Il personale di cui al punto III del comma 19, del
presente articolo può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il
rientro nella scuola di titolarità (anche se trasformata in comprensiva)
dell’anno in corso. Comunque, tale operazione precede il riassorbimento del personale
di cui al punto IV del comma 19 del presente articolo.
21. Il personale di cui al punto IV del comma 19 del
presente articolo può chiedere a domanda di usufruire della precedenza per il
rientro in una delle istituzioni scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la
propria scuola di titolarità. Tale precedenza opera in subordine a quella
prevista dal comma 20, del presente articolo.
22. Qualora dopo la scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di trasferimento, ma in ogni caso prima dell’inizio
delle operazioni di movimento, emergano nuove posizioni di personale perdente
posto di cui al comma 19 del presente articolo, gli uffici territorialmente competenti,
notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari
e li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5 giorni
dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande sostituiscono integralmente
quelle precedenti.
________________________
(1)Il personale trasferito a domanda
condizionata che rientra nel settennio nella scuola di
precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli
anni scolastici precedenti. Si considera
invece come trasferito a domanda il personale perdente posto che, nel
corso del settennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente
titolarità come prima preferenza è soddisfatto per
altre preferenze.
ART. 49 - PERSONALE SOPRANNUMERARIO SULL'ORGANICO
PROVINCIALE
1. Il personale in soprannumero sull’organico
provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non
presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è
disponibile, viene trasferito d’ufficio.
I soprannumerari che non abbiano ottenuto il
trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo,
qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale,
possono rientrare nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti
d’ufficio nell’ultimo settennio usufruendo
della precedenza di cui all’art. 7, comma 1, punti II) e IV). Il personale di
cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune,
partecipa al movimento e viene graduato con il personale perdente posto avente
titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.
2. Il trasferimento d’ufficio del personale in oggetto
che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che è, tuttora, senza
sede, viene trattato nella seconda fase dell’ordine delle operazioni (allegato
F - lettera C).
CAPO IV - MOBILITÀ PROFESSIONALE
ART. 50 - MOBILITÀ PROFESSIONALE E RICONVERSIONE DEL
PERSONALE
1. I passaggi da uno all’altro profilo della stessa
area (individuata nella tabella C 1) del C.C.N.L. del 29.11.2007 sono disposti
nell’ambito delle operazioni di mobilità del personale A.T.A. sulle disponibilità
residuate dopo l’effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione
dei passaggi nell’ambito della stessa provincia relativi a personale
soprannumerario appartenente a profili in esubero.
2. La mobilità professionale tra i diversi profili
della stessa area può essere disposta unicamente a favore del personale in
possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto, secondo quanto
previsto all’art. 3 comma 2. In mancanza dei requisiti richiesti è titolo utile
per la partecipazione al passaggio a diverso profilo della stessa area la
frequenza ai corsi di riconversione previsti dall’art. 48, lettera B, del CCNL
del 29 novembre 2007, così come sostituito dall’art. 1, comma 2 della sequenza
contrattuale del 25/7/2008.
Oltre ai corsi di riconversione previsti dal presente
comma sono validi per partecipare alla mobilità in argomento gli attestati
relativi al superamento di corsi di riconversione professionale previsti dai
contratti sulla mobilità e sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni
scolastici.
3. Ai fini della mobilità professionale non vengono
valutate le esigenze di famiglia di cui al titolo II della tabella in allegato
E.
ART. 51 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O
COORDINATE)
1. Nelle domande di trasferimento non possono essere
richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di
scuole o istituti con sede principale in provincia diversa, che ai fini dei
trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in
servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite
caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui
presta servizio.
2. Qualora il personale che presta servizio in una
sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia diversa da quella di
titolarità, chieda per trasferimento una istituzione scolastica ubicata nella
provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui dipende la sezione
staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la richiesta va
considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è mutamento di
titolarità da una provincia all'altra.
3. Qualora invece lo stesso chieda per trasferimento
una istituzione scolastica della provincia in cui è ubicata la sezione staccata
o la scuola coordinata in cui presta servizio, il trasferimento ha carattere
provinciale, anche se in tal caso il trasferimento medesimo comporta un cambio
di titolarità da una provincia all'altra.
CAPO V - ASSISTENTI TECNICI
ART. 52 - ASSISTENTI TECNICI
1. Il trasferimento degli assistenti tecnici
nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per
qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti
tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia
stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta,
il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le
procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso
quello dell’art. 49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale
all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti
B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della
stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente
contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici
(sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti delle
disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi,
secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte comune, del presente contratto.
Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono
compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree
professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso
secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti
tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere
preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il
trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in
sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un
massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo
l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area
professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella
di corrispondenza precitata.
2. I titoli di studio validi per il trasferimento da
un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del
C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4
della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella
B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari
istituti interessati a detto personale. 3. I codici di detti titoli devono
essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli
equipollenti a quelli codificati.
4. Devono essere considerati equipollenti:
a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro
titolo superiore) integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al
termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.
Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice
del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato.
L’ufficio territorialmente competente valuta l'esatta corrispondenza di tale
attribuzione. Gli attestati in questione devono essere corredati da idonea
certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese
nel piano di studi;
b) gli attestati di partecipazione ai corsi di
riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si
richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo.
5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione
impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a
fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01)
possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la
conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle
di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale
sulla mobilità.
6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti
ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei
laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie
a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di
"Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro
(codice RRGA).
7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di
autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01),
possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di
guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione
professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di
corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo
alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A..
ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
ALLEGATO C - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI
E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI
SERVIZI
ALLEGATO C – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI
E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –
1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono
tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano
anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui
appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima
dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della
titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico
di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati
in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza
acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere). Nell'ambito
di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:
A1) trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola
primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio
circolo o istituto comprensivo di titolarità.(0)
A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 7 - TITOLO I del presente
contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono
compresi i trasferimenti interprovinciali)
B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola
o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti
trasferiti nell'ultimo settennio in quanto soprannumerari, beneficiari della
precedenza di cui al punto II) dell’art 7 - TITOLO I del presente contratto;
nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a
domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione
prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2),
nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei
docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art.
20, lettera C;
C) per la sola scuola secondaria di II grado
trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell’ambito dello stesso
istituto e viceversa, ovvero nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello
stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di
concorso, nell’ambito del comune.
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari
delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell’art. 7 -
TITOLO I del presente contratto;
(0) Coloro i quali ottengono il trasferimento da
posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un trienniol’insegnamento
della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso
circolo da posto di lingua a posto comune nei
due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto
di lingua, nell’ambito dell’operazione di cui al
punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di
lingua inglese. Resta ferma la possibilità di
trasferimenti, sia su posto di lingua
inglese che su posto comune, in altri circoli.
(1) Per ottenere tale
precedenza gli interessati dovranno riportare, tra le preferenze, la medesima
indicazione espressa nella apposita casella del
modulo-domanda, ovvero una preferenza zonale che la comprenda. Nei casi in cui
si sia verificato spostamento del
plesso, circolo, scuola, o istituto di titolarità per effetto delle operazioni
di dimensionamento della rete scolastica, la
precedenza è riferita, ovviamente, al nuovo plesso, circolo, scuola o istituto
corrispondente al precedente, di cui va
riportata l'attuale denominazione ufficiale (comprensiva del codice
meccanografico) nell'apposita casella del modulodomanda.
(2) La precedenza è valida
soltanto per un istituto, avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa
operazione di unificazione che ha
coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario.
D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari
della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 - TITOLO I del presente
contratto limitatamente ai comuni con più distretti;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui all’art. 31 del TITOLO II del presente contratto;
E) trasferimenti a domanda in sede (3);
F) trasferimenti d'ufficio, nell’ambito del comune
di titolarità e per la medesima tipologia di
posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur
avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel
modulodomanda;
G) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti
nell'ultimo settennio in quanto soprannumerari, nel
comune di precedente titolarità (4) (5),
beneficiari della precedenza di cui al punto IV)
dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto.
2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di
graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base
dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei
titoli allegate al presente contratto. Per il personale titolare in altro
comune trasferito nell'ultimo settennio per
soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto
e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi
alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di valutazione)
limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o
circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione
in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
(3) In tale fase il docente soprannumerario
concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggiospettante
per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto
agli aspiranti non soprannumerari.
(4) In questo stesso punto
dell’ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti titolari
delle istituzioni scolastiche ubicate
nei nuovi comuni per il rientro nel settennio nel comune di precedente
titolarità, a decorrere dall'anno scolastico
successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene
istituito il nuovo comune.
(5) Per i docenti di
scuola primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo settennio in quanto
soprannumerari, quale comune di precedente
titolarità si intende il comune dove ha sede la direzione didattica del plesso
o della scuola dell’infanzia di precedente
titolarità.
- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -
1. La seconda fase del movimento concerne i
trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti
titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di
posto per l'istruzione e la formazione dell’età adulta. Nell'ambito di questa fase
l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente:
A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di
vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite
tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell’organico sede che non abbiano
prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il
movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;
B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui al punto III) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente
contratto;
C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente
contratto;
E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui all’art. 31 del TITOLO II del presente contratto;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari
delle precedenze di cui all’art. 32 del TITOLO II del presente contratto;
E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari
della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente
contratto;
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in
provincia (compresi i titolari del contingente delle D.O.P. ed i docenti privi
della sede (1).
Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle operazioni di cui alle lettere
B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari
dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero sulle cattedre
curricolari delle scuole della stessa provincia, anche
se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
Nella scuola secondaria di I grado e II grado i
trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1) E2), F), non possono
essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno
richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque,
quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in
organico.
G) trasferimenti d’ufficio dei docenti soprannumerari
titolari dei posti della dotazione organica provinciale (D.O.P.) che non hanno
ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;
H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di sostegno, dei
docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari, senza
distinzione tra fase comunale e fase intercomunale nell’ambito della provincia;
I) trasferimenti d’ufficio dei docenti privi di sede
che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della precedenti
operazioni.
2. Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i
trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria.
L’ordine di graduatoria è determinato sulla base di tutti gli elementi indicati
nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d’ufficio il
punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del
trasferimento d’ufficio medesimo, è quello attribuito dai dirigenti scolastici
(o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici scolastici territorialmente
competenti) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle
(1) In tale fase il
docente soprannumerario concorre, per le preferenze espresse nel modulo
domanda, con il punteggio spettante per il
trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli
aspiranti non soprannumerari.
relative disposizioni del presente contratto sulla
mobilità del personale della scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le
richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la
posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità
anagrafica
- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE -
1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase
vengono realizzate nel rispetto delle aliquote paritetiche, di cui al comma 4
dell’ art 6 (parte comune) del presente contratto; qualora il calcolo delle
predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima
all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le
operazioni in questione sono effettuate nell’ordine sottoindicato:
I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite
del 50% delle disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel
seguente ordine:
a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari in
provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 7 – TITOLO
I - del presente contratto;
b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in
provincia beneficiari della precedenza di cui al punto I) dell’art. 7 – TITOLO
I - del presente contratto;
c) passaggi di cattedra dei docenti titolari in
provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie
accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel
limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni
relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
d) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia
provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate
numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del
riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai
ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in
provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le
operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa
da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia
che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni
di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di
titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione; passaggi di ruolo
nella scuola di II grado degli insegnanti di scuola primaria e di scuola
dell’infanzia della provincia utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli
istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati
nell’ultimo settennio dalle predette attività;
g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in
provincia che non usufruiscono di alcuna precedenza;
h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia
che non usufruiscono di alcuna precedenza.
Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b),
c) e d) del presente punto sono effettuate anche oltre il predetto limite
numerico del 50% (aliquota assegnata alla mobilità professionale nell’ambito
della disponibilità della terza fase). Inoltre alle operazioni di cui al
presente punto è attribuito anche l’eventuale posto dispari di cui all’art. 6, comma
6.
II) I trasferimenti interprovinciali sono effettuati
sulle disponibilità residuate dopo le operazioni di cui al precedente punto I,
secondo l’ordine di seguito riportato:
i) trasferimenti interprovinciali dei docenti
provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate
numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità, nel limite del
riassorbimento dell’esubero;
j) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari
della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente
contratto;
k) trasferimenti interprovinciali dei docenti
beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 – TITOLO I – del
presente contratto;
l) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi
conviventi del personale militare o di personale che percepisce l’indennità di
pubblica sicurezza ai sensi della L. 100/87, beneficiari della precedenza di
cui al punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
m) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari
della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente
contratto;
n) trasferimenti interprovinciali dei docenti che
usufruiscono della precedenza di cui al punto VIII dell’art. 7 – TITOLO I - del
presente contratto;
o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non
usufruiscono di alcuna precedenza.
III) Le operazioni di mobilità professionale
interprovinciale e di mobilità professionale residuale nella provincia sotto
elencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e disponibili
dopo le operazioni di cui ai precedenti punti I) e II) del presente comma,
secondo l’ordine di seguito riportato:
p) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti
titolari in altra provincia che beneficiano della precedenza di cui al punto
I), art 7, titolo I);
q) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra
provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie
accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel
limite del riassorbimento dell’esubero; passaggi di ruolo dei docenti titolari
in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o
soprannumerarie accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni
di mobilità nel limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe
situazioni relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
r) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari
in altra provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono
riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso
- diversa da quella di titolarità - per la quale sono forniti
dell’abilitazione;
s) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali
dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo
e di cattedra provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui
al precedente punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di
terza fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in
stretto ordine di punteggio.
2. I posti e le cattedre che si dovessero rendere
disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di
cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di II
grado vanno ad incrementare l’aliquota assegnata alla mobilità della terza fase
nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l’ordine delle operazioni
riportate nel comma precedente e nel rispetto delle relative aliquote (1).
3. I passaggi tra i ruoli diversi della scuola
primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di scuola
o grado di istruzione.
4. Nell’ambito di ciascuna delle predette operazioni i
passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di
graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi
indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia
di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più
alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria
è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
5. Il passaggio di ruolo nelle scuole secondarie di
primo grado su classi di concorso è disposto con priorità rispetto al passaggio
di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli delle scuole secondarie
di primo grado su posti di sostegno è disposto manualmente dagli uffici scolastici
territorialmente competenti dopo l’effettuazione delle procedure automatizzate.
6. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti dai docenti
che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o grado di
istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità, relative allo
stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il trasferimento medesimo,
che si effettuano successivamente alla data di pubblicazione dei passaggi
predetti.
7. Per la scuola secondaria di primo grado le istanze
di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti titolari
su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di
trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogo esame
contestuale viene effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale
su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di sostegno e di
quelli titolari sulle classi di concorso.
(1) Ad esempio, qualora alla disponibilità
iniziale della terza fase, determinata in tre posti
(ripartiti in: 2 posti ai trasferimenti interprovinciali, 1 posto alla
mobilità professionale) si aggiunga una
ulteriore disponibilità, a ciascuna delle operazioni della terza fase vanno
attribuiti 2 posti.
ALLEGATO D - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI
SERVIZI
A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI
TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato,
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza (1)
Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato
(2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati
nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)
Punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per
ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella
scuola dell’infanzia (4)
Punti 3
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado
ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai
sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado
successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in
aggiunta al punteggio di cui al punto B)
Punti 3
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per
ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola
dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle
piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)
Punti 3
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno
di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno
scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di
titolarità
- se il servizio è stato prestato al di fuori del
plesso di titolarità
Punti 0,5
Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione
di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale
titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica
di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di
religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),
B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5
bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio
oltre il quinquennio
per il servizio prestato nelle piccole isole il
punteggio si raddoppia
Punti 6
Punti 2
Punti 3
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per
un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino
all’anno scolastico 97/98, come
docente "specializzato" per l'insegnamento
della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),
B), B2), B3), C) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo
triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93
fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle
lettere A, A1, B, B2, B3, C)
Punti 1,5
Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle
operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008,
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio
provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini
previsti, è riconosciuto, per il
predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter)
Punti 10
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di
docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto
omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)
Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)
Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma
che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio
maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati
fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del
genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere
assistiti soltanto nel comune richiesto (9)
Punti 6
III - TITOLI GENERALI (15)
Tipo di titolo Punteggio
A) per ogni promozione di merito distinto
…………………………………. Punti 3
B) per il superamento di un pubblico concorso
ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al
momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o
superiore a quello di appartenenza (10)
Punti 12
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in
corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici
purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi
universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica
statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni diploma …………………………………………………………..
(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli
stessi anni accademici o di corso)
Punti 5
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico
di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore
di Educazione Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di belle arti o di
conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)……………………………………..
Punti 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non
inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82,
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché
per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o
libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito
delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente (14)
- per ogni corso………………………………………………………..
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli
stessi anni accademici)
Punti 1
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata
almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico
di secondo livello conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario
per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) ……………………………………………
Punti 5
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato
di ricerca”……………
(si valuta un solo titolo)
Punti 5
H) per la sola scuola primaria per la frequenza del
corso di aggiornamentoformazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani
attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici
territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di
Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università
………….……………………………………………...
Punti 1
I) per ogni partecipazione agli esami di stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla
legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all’anno scolastico
2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di
componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno
all’alunno disabile che sostiene l’esame…………………………..…………………………………….
Punti 1
N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche
cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di ………………………………….
Punti 10
B) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA
MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:
Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato,
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza (1)
Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato
(2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati
nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A
Punti 6
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per
ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella
scuola dell’infanzia (4)
Punti 3
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado
ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai
sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado
successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in
aggiunta al punteggio di cui al punto B)
Punti 3
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per
ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola
dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle
piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1).
Punti 3
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno
di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno
scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2)
rispettivamente:
- se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di
titolarità
- se il servizio è stato prestato al di fuori del
plesso di titolarità
Punti 0,5
Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione
di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale
titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica
di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di
religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),
B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5
bis).
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio
oltre il quinquennio
per il servizio prestato nelle piccole isole il
punteggio si raddoppia
Punti 6
Punti 2
Punti 3
C1) per la sola scuola primaria:
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per
un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico
92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato"
per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle
lettere A), A1), B), B2), B3), C) per il servizio di ruolo effettivamente
prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire
dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta
a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)
Punti 1,5
Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle
operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008,
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio
provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini
previsti, è riconosciuto, per il
predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5 ter)
Punti 10
II - TITOLI GENERALI (15)
Tipo di titolo Punteggio
A)per ogni promozione di merito distinto Punti 3
B) per il superamento di un pubblico concorso
ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al
momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o
superiore a quello di appartenenza (10)
Punti 12
B1) per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami
e titoli accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza,
diversi da quello di cui al punto B), per ogni concorso
Punti 6
C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in
corsi post-laurea prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero
dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivata
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici
purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi
universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica
statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito
delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni diploma (è valutabile un solo diploma, per
lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)
Punti 5
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico
di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore
di Educazione Fisica (ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di
conservatorio di musica) conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l’accesso al ruolo richiesto (12)
Punti 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non
inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82,
ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99,
nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali
o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi
compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito
delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente
insegnate dal docente (14)
- per ogni corso
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli
stessi anni accademici) Punti 1
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata
almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per
ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico
di secondo livello, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario
per l'accesso al ruolo richiesto (12)
Punti 5
G) per ogni titolo di "dottorato di ricerca” conseguito
Punti 5
H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del
corso di aggiornamentoformazione linguistica e glottodidattica compreso nei
piani attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici territoriali
competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE,
CEDE, BDP, oggi IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università
Punti 1
I) per ogni partecipazione agli esami di stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla
legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n. 323, fino all’anno scolastico
2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di
componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno
all’alunno diversa abilitato che svolge l’esame
Punti 1
L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di servizio (e
comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in utilizzazione
nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio
Punti 3
NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E
D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA
DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E
DEL PERSONALE EDUCATIVO
P R E M E S S A
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande
di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione
del perdente posto si precisa quanto segue:
- nell’anzianità di servizio non si tiene conto
dell’anno scolastico in corso;
- nella valutazione dei titoli vengono considerati
quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
- nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i
trasferimento a domanda e d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla
data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si
considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31
dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
L’anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B)
del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita
dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla
mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line ovvero
con certificato di servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A)
comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla
decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di
servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per
gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A)
comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa
da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di
cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo
di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella
prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se
il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece
considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla
restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella
lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel
ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria
di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n.
88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono
inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in ruoli diversi
da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione
provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di
appartenenza.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni
di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da
effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e
valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed
economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende
anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da
valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende,
altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della
religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali
di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono
equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se
prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea (Legge n. 101 del
6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente
certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita
presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la
definizione della corrispondenza tra servizi.
L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il
servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto
riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività
educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei
limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la
carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di
specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si rammenta che il
servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere
valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Il servizio
prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare
con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio,
qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.
La valutazione del servizio di cui alle lettere A),
A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che
abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente
nelle scuole statali.
Per gli insegnanti di educazione fisica non è
riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato
dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge
7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94, n. 334 e successive
modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a
domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d’ufficio viene
effettuata nella seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati per intero -
il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi).
Nel caso della mobilità d’ufficio, ad esempio, il
docente che ha prestato 6 anni di servizio preruolo, che viene riconosciuto o
riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4
mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal
seguente calcolo:
primi 4 anni (valutati per intero) ⇒
4 anni x 3 punti = 12 punti rimanenti 2 anni (valutati due terzi) ⇒
2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
_______
totale: 12 punti + 4 punti ⇒ 16
punti.
Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di
istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come
insegnante di scuola secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi
di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di
inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il
periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente
prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio,
anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e
per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in
conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle
specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è
raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a
proposito delle modalità di calcolo del servizio pre-ruolo, il punteggio
derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella
mobilità volontaria che d’ufficio, mentre quello derivante da 8 anni assomma a
48 punti nella mobilità volontaria ed a 40 in quella d’ufficio.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di
aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle
lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per
intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia
prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non
può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi
di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo
26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità,
Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio)
devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato,
ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di
ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a
norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni
statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti
internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo
servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o
d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio
nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera
B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle
di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che
il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non
va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità
del servizio nella stessa scuola.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è
valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio
prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie
che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di
paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie
dell’infanzia comunali.
N O T E
(1) Il ruolo di appartenenza va riferito
rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla
scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II
grado e artistica.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce
il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle
assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della
legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce
anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento
fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e
dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il
possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad
indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di
sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia
richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a
indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per
posti DOS, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per
ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in
scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è
raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza
in sede.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di
sviluppo il punteggio è raddoppiato. (2) Ai fini dell'attribuzione del
punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente
prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare
di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la
valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte
le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole
maggiori (Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio
prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di
residenza dell’interessato.
(4) Va valutata nella misura prevista dalla presente
voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla
decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio
non è stato prestato nel ruolo di appartenenza. In merito alla valutazione di
un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che
gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano
per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa),
mentre si sommano al pre-ruolo e
si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella
scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato
nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi
della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa),
mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente
si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella misura della presente voce è valutato anche il
servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto
riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative,
nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della
valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo
riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70
n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni,
ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di
specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il
possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad
indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di
sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia
richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a
indirizzo didattico differenziato sia, infine, per posti di sostegno o per
posti DOS, il punteggio è raddoppiato. Relativamente agli insegnanti di scuole
primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D.
5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90,
il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal
requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce
il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di
istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel
ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente
nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei
docenti diplomati. Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del
personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria
e viceversa.
(5) La continuità del servizio prestato
ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità
ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica
di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I
della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata
dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all’apposito
modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a
quello predisposto per le istanze on line. Il primo
anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità al
personale DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. Il primo anno
del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione
cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010. L’introduzione nell’a.s.
1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000
per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e
delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai
fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal
plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento
ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso
circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il
trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo
non interrompe la continuità di servizio. Si precisa che, per l'attribuzione
del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni
considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a
prescindere dalla tipologia di diversa abilità) o - per le scuole ed istituti
di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica - nella classe di
concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del
periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la
prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti
titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati
presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la
continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello
di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi
serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità
didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo
organico di titolarità (o diurno o serale).
Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al
solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 7, titolo I, punto
II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo settennio del
presente contratto. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i
casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o
plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti
come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio
per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per
motivi di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al
D.L.vo n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio
civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di
esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale
della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non
retribuite, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero
dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la
partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui
mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni
nella legge 27/10/2000, n. 306, per il
servizio prestato nelle scuole militari. Si precisa, inoltre, che nel caso di
dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione,
soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla
scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla
titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa
o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la
continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero
nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario
qualora il medesimo richieda in ciascun anno del settennio successivo
anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel
comune. La continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di
precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario
del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste
- che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti
DOP. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la
formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione
del soprannumerario da trasferire d’ufficio. La continuità didattica, legata
alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio
nell’ultimo settennio va considerata ai fini della sola
domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio. Nei riguardi
del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza
aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come
prima preferenza in ciascun anno del settennio il rientro
nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso
del settennio il trasferimento per altre
preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora,
scaduto il settennio in questione, il docente non abbia
ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi
alla continuità didattica nel settennio dovranno
essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto
soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in
istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la
sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti
utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi
diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per
la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai
docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle
nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323
convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in
questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi
dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da
quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della
continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del
servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun
anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di
assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di
docente trasferito nel settennio quale soprannumerario
che abbia chiesto, in ciascun anno del settennio medesimo,
il rientro nell'istituto di precedente titolarità. Il punteggio va attribuito
se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato
servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va
anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel settennio del
personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione
secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato
nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche
attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe
A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato
l’istituto di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento
della presentazione della domanda.
(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio,
fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella
scuola di attuale titolarità viene così valutata:
C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella
scuola di attuale titolarità
senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)
- entro il
quinquennio.................................................................……………
- oltre il quinquennio ……………………………………………………....
Punti 2
Punti 3
Sempre ai fini della formazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio,
viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale
titolarità, nella seguente misura:
C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella
sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ………………………………………………………..
Punti 1
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di
titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio
continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel settennio
del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Nei riguardi del personale docente ed educativo
soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a
domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio
il rientro nella scuola o nel comune di precedente
titolarità, l’aver ottenuto nel corso del settennio il
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio.
Per i docenti il servizio deve essere stato prestato
nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno) e per la scuola di istruzione
secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere
altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità.
Il trasferimento dal sostegno a posto comune o
viceversa interrompe la continuità di servizio
nella scuola e nel comune.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di
sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Qualora il docente al termine del settennio non
sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello
stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0)
anche per tutti i 7 anni del settennio.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento
di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera C 0) non è cumulabile
per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).
(5 ter) Il diritto all’attribuzione del punteggio deve
essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello
allegato all’O.M. sulla mobilità del personale o a quello
predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui
non si è presentata la domanda di mobilità
volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste
nelle Tabelle di cui sopra.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio
è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente
tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle
per l’anno scolastico 2007-2008.
Con le domande di mobilità per l'anno
scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo
utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione
del triennio.
Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della
Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato
è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni
consecutivi:
l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui
non è stata presentata domanda di mobilità volontaria
in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto,
nel periodo appena considerato, un trasferimento in
diversa provincia.
Tale punteggio viene, inoltre,
riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno
presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di
trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per
la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera
nell’organico dello stesso
circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella
scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione
del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del
CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde
esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in
ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato
soprannumerario e trasferito d’ufficio
senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa
perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver
ottenuto nel corso del periodo di fruizione del
diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI,
il rientro nella scuola o nel comune di precedente
titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse
nella domanda.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio
aggiuntivo il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo
di cui sopra non chiede il rientro
nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di
mobilità, anche in ambito provinciale, non
determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato
acquisito.
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei
familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi
risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza del familiare a cui si chiede il
ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione
personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio
2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa;
dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al
familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di
pubblicazione dell'ordinanza.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura
e l’assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A – Parte II) spettano
anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi
siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento
del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili:
in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni
educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché
comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel
caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e
comune) che comprenda le predette scuole. Per quanto attiene all’organico della
scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare,
ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D
della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto
comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione
scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero
nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della
Tabella a – Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere
A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si
valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende
“comune”).
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per
l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi
in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di
attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera: lettera A)
(ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel
comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui
nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche
richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo
stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene
all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di
residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni
di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo
didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune
sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza
del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui
alla lettera D della Tabella a – Parte II. lettera B) e lettera C) valgono
sempre; lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il
comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di
titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo
non vi siano sedi scolastiche richiedibili. Il punteggio così calcolato viene
utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che
compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in
cui si effettua il trasferimento.
(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi: a)
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un
istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore
bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di
necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o
private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma
che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero,
presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come
previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
(10) Si precisa che ai sensi della lettera B) si
valuta un solo pubblico concorso.
E’equiparata all'inclusione in graduatoria di merito
l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione
artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia
non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari
a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito
degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i
concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II
grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti
diplomati.
I concorsi ordinari a posti di personale educativo
sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria.
I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente
scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a
posti di insegnamento.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76,
n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a
cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono
stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella
scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il
conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione
a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono
esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un
punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e
cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.
Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le
classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si
è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in
attuazione della legge 124/1999.
(11) Il punteggio va attribuito al personale in
possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti
delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento
rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4
- 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art.
8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto
privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la
costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi
previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i
diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento
universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino
le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima
biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un
esame finale).
(11 bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L.
1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766
le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione
universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da
quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a
norma delle disposizioni di legge.
Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il
titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di
diversa abilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4,
6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di
Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).
Detti titoli non possono essere, infatti, considerati
titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per
il passaggio.
(12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a
quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il conseguimento
del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto
ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore
di Educazione Fisica (ISEF). Analogamente il diploma accademico di secondo
livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma
accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di
conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla
legge 508/99.
Non si valuta il diploma di laurea in scienze della
formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di
appartenenza.
Analogamente non si valuta il diploma di laurea in
Didattica della musica.
(13) Il punteggio può essere attribuito anche al
personale diplomato.
(14) I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico
2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore
complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
(15) limitatamente alla mobilità nell’ambito
dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli
previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni
ed integrazioni.
ALLEGATI PERSONALE A.T.A.
ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI
SERVIZI
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI
E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA
ALLEGATO E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI
SERVIZI
A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI
TRASFERIMENTI A DOMANDA, D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL
PERSONALE A.T.A.
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )
Tipo di servizio Punteggio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di
servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica
della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (da computarsi
fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)
……………………………..
Punti 2
A1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di
servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica
della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole in aggiunta al punteggio di cui al punto A) - (a)
(per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda)
.......................................................................................
Punti 2
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di
servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11)
(a)
.......................................................................................
Punti 1
B1) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di
servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile
effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in
aggiunta al punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a)
............................................................................................
Punti 1
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di
servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche
Amministrazioni o negli Enti Locali (b)
.........................................................................................
Punti 1
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel
profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio
nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto
dalle lettere A) e B) (c) (d) entro il quinquennio…………………………………………………….……
oltre il quinquennio………………………………………………………….
per il servizio prestato nelle piccole isole il
punteggio si raddoppia
Punti 8
Punti 12
E) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato
nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di
continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i
periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i
trasferimenti d’ufficio)………………………………………………………………….…
Punti 4
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle
operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008,
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di
profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei
termini previsti, è riconosciuto per il predetto
triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto
dalle lettere A) e B), C) e D) (e)…………………………………..
Punti 40
(a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA
già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei
servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato
successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di
responsabile amministrativo.
(b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA
già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest’ultimo
personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui
alla lettera A) e B).
(c)Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA
già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei
servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio
effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina
nel profilo di responsabile amministrativo (d) Al personale transitato dagli
Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio
prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di
attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale
dipendente degli Enti Locali. (e) Il diritto all’attribuzione del punteggio
deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si
elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità
volontaria in ambito provinciale, analoga al modello
allegato all’O.M. sulla mobilità del personale.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio
è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente
tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno
scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l'anno
scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo
utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione
del triennio.
Le condizioni previste alla lettera F) titolo I
della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo
indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni
consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata
presentata domanda di mobilità volontaria in
ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è
ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa
provincia.
Tale punteggio viene, inoltre,
riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto
periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
- domanda condizionata di
trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella
scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del
diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del
CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde
esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in
ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario
e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o
trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del
punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo
di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e
IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o
nel comune di
precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella
domanda.
Analogamente non perde il riconoscimento del
punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio
o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro
nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di
mobilità, anche in ambito provinciale, non
determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato
acquisito.
(f) Vanno computati nell’anzianità di servizio, a
tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti
disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità,
Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per
la malattia del figlio)
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
Tipo di esigenza Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge
ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o
riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)
..........................................................................................
Punti 24
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6)….…………………………
Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma
che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio
maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo
lavoro…………………..
Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati
fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o
permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel
comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti
sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso
la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art. 122 – comma
III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli
artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità
il domicilio nella sede della struttura medesima (8) ………………………………………………..
Punti 24
III - titoli generali
Tipo di titolo Punteggio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di
concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9)
………………………...……….…...
Punti 12
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di
concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di
appartenenza(10) ………..
Punti 12
NOTE
(1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3,
l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera
l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo
stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di
parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.
Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di
un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del
familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione
personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio
2003 n. 3. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di
cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore
minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di
necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece,
documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico
provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in
questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione
personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono
essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di
titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono
essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si
richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge
16 gennaio 2003, n. 3.
(2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza
giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello
stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto
dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale assistente di
scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai
sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo prestato quale
accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi
dell'art. 49, della legge n. 312/80;
- il servizio prestato nel profilo di provenienza per
il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di passaggio
nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88
e dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della
sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
il servizio prestato in profilo diverso da quello di
appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da quella di
titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente
amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I.
13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il
personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art.
200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di
provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al
D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra
quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;
il servizio prestato dal personale inidoneo durante il
periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 – comma 5, del
C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di
appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei
ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R.
07/03/1985, n. 588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli,
dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei
ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore
amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e
dei magazzinieri);
- per l’attribuzione del punteggio relativo al
servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole
isole si prescinde dal requisito della residenza in sede; al personale A.T.A.
di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
ai sensi dell'art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di
dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di
amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi
internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il
periodo della durata del corso o della borsa di studio;
- per l'attribuzione dei punteggi previsti per
l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti
elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della legge
9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza,
sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile
amministrativo;
- in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo
A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge
n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori
scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a
quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di I e II
grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di
scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in relazione alle
esigenze di servizio dell’ente stesso.
Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo
il punteggio è raddoppiato.
(3) La valutazione del servizio pre-ruolo, nonché del
servizio prestato nel ruolo personale docente, viene effettuata per intero
nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta nella
seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente
i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).
Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno
valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare
riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del
Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge
n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente
inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88.
Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da
personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza
giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui
non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni
interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore
ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di
legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati
nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni,
deve essere raddoppiato.
(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente
posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione
del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel
profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall’area
professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti
nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio
pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della
nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio
in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata
prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli
effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato
nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio
per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi,
compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed aspettative per motivi di
salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo
servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal
servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della
pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché
non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa
inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la
titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono
ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o
aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe
la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del
personale in soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione
ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o
aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità
del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora
il medesimo ottenga nel settennio immediatamente
successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia
prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente
titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della
continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del
servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno
scolastico.
Non interrompe, altresì, la continuità del servizio,
l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell’art. 11 bis del
C.C.N.I. 15 luglio 2010, da parte del personale
responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da
quella di titolarità. Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario
trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda
condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio
il rientro nella scuola o nel comune di precedente
titolarità, l’aver ottenuto nel corso del settennio il
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio. (4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va
attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del
riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro
nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale
sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza
del settennio.
(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria
per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da
considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e
dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale
quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario;
tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del
familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre
istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per
gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di
istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori
compresi nell’area di appartenenza degli interessati
- lettera b) e lettera c) valgono sempre;
- lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati,
etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide
con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore,
qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche
nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza del
familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data
di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione
anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare alla quale si chiede
il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con
dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza
dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta
di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi
antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini
dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato
ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere l’anzidetta
informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza
del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni di cui alla
lettera D della Tabella A – Parte
II, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche
alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici
tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella
quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di
appartenenza degli interessati. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui
alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.
(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le
situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti
nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”).
(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che
compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in
cui si effettua il trasferimento.
(7) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore,
ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore,
bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la
necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati
devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente
dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi
del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad
un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il
domicilio nella sede dei genitori.
(9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al
personale appartenente al profilo professionale di responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è
attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi
riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94 e all’art. 9 del CCNI 3 dicembre
2009. Il punteggio è attribuito anche al personale
transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
(10) Il punteggio è attribuito al personale
appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile
amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito
per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola
statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati
per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale
incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale
in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di
cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009 nonché al
personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. n.
124/99.
(11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex
art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58,
del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso
punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia
avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI
E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE ATA
EFFETTUAZIONE DELLA I FASE
Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti
movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i
titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune cui appartiene la sede
amministrativa del centro territoriale di titolarità.
a
A1)
Assegnazione di sede dei direttori dei servizi
generali amministrativi sulla base di quanto previsto dall’art. 47 del presente
contratto.
A2) Trasferimenti del personale (ad
eccezione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi) che
usufruiscono della precedenza prevista dal comma 18 dell’art. 48 del presente
contratto.
A3)
Trasferimenti del personale (ad eccezione dei
direttori dei servizi generali ed amministrativi) che usufruiscono della
precedenza prevista dal comma 19 dell’art. 48 del presente contratto.
A4) Trasferimenti a domanda del
personale beneficiario della precedenza di cui al punto I, n. 2) dell’art. 7 –
titolo I – del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di
provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali) B) Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a
domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo settennio (precedenza
di cui al punto II dell’art. 7), compreso il personale di cui all’art. 49 (5),
che abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente
titolarità(6), qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più aspiranti,
gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento
a domanda (4).
C) Trasferimenti a domanda nell'ambito
dello stesso istituto da un'area all'altra del personale appartenente al
profilo di assistente tecnico.
D) Trasferimenti, a domanda, del
personale beneficiario delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3)
dell’art. 7, titolo I del presente contratto.
D0) Trasferimenti a domanda del
personale beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 7, titolo
I del presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.
D1) Trasferimenti a domanda in sede (1)
(2).
D2) Trasferimenti, a domanda, del
personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area
diversa da quella di titolarità, beneficiario delle precedenze di cui al punto
III) – 1), 2) e 3) dell’art. 7, titolo I del presente contratto D3) Trasferimenti a domanda, del personale appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova su un’area diversa da quella di titolarità,
beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 7, titolo I del
presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti.
D4) Trasferimenti a domanda in sede del
personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area
diversa da quella di titolarità, (1) (2).
E) Trasferimenti del personale
perdente posto, trasferito d'ufficio, o a domanda condizionata in quanto
soprannumerario, nell'ultimo settennio - compreso
il personale di cui all’art. 49
(5), che abbia prodotto domanda per rientrare nel
comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell’art. 7 – titolo I –
del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati devono essere
graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4).
E1) Trasferimenti del personale
perdente posto appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su
un’area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio, o a domanda
condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo settennio -
compreso il personale di cui all'art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per
rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell'art. 7
- titolo I - del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli interessati
devono essere graduati con il punteggio spettante per il trasferimento a
domanda (3) (4).
F) Trasferimenti d'ufficio in sede del
personale soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto
determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento che non
abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole
richieste (2).
F1) Trasferimenti d'ufficio in sede del
personale soprannumerario appartenente al profilo di assistente tecnico che si
muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, rispetto alle
dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si
riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola
prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
EFFETTUAZIONE DELLA II FASE
La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti
da un comune all’altro della provincia nei confronti dei titolari nella
provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri
territoriali per sedi di comuni diversi rispetto a quello cui appartiene la
sede amministrativa del centro territoriale. A) Trasferimenti
d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario rispetto alle dotazioni
dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento
che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto
le scuole richieste (2).
A1) Trasferimenti d'ufficio da fuori
sede del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova
per un’area diversa da quella di titolarità, soprannumerario rispetto alle
dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno scolastico cui si riferisce
il trasferimento, che non abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta,
non abbia ottenuto le scuole richieste (2).
B1) Trasferimenti a domanda da fuori
sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto III)
dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia
nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B2) Trasferimenti a domanda da fuori
sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto V) dell’art.
7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel
rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B3) Trasferimenti a domanda da fuori
sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell’art.
7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia nel
rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B4) Trasferimenti a domanda da fuori
sede, del personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII)
dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia
nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto.
B5) Trasferimenti a domanda da fuori
sede (1) nell'ambito della provincia del personale che non usufruisce di alcuna
preferenza.
B6) Trasferimenti a domanda da fuori
sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova
per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di
cui al punto III) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1),
nell'ambito della provincia.
B7) Trasferimenti a domanda da fuori
sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova
per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di
cui al punto V) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1),
nell'ambito della provincia.
B8) Trasferimenti a domanda da fuori
sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova
per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di
cui al punto VI) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito
della provincia.
B9) Trasferimenti a domanda da fuori
sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova
per un’area diversa da quella di titolarità beneficiario della precedenza di
cui al punto VII) dell’art. 7 – titolo I – nell'ambito della provincia.
B10) Trasferimenti a domanda da fuori
sede, del personale appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova
per un’area diversa da quella di titolarità che non usufruisce di alcuna
precedenza.
C) Trasferimenti d’ufficio del
personale senza sede di titolarità.
EFFETTUAZIONE DELLA III FASE
Le operazioni di mobilità relative alla terza fase
vengono realizzate secondo l’ordine seguente nel rispetto delle aliquote di cui
al comma 5 dell’art. 6 (Titolo I) del presente contratto.
A) Passaggi a domanda da uno ad altro
profilo della stessa area nell’ambito della provincia di tutto il personale che
risulti soprannumerario nella provincia, nel limite delle disponibilità
previste dal presente accordo.
B) Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di
cui al punto III) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto.
B1) Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di
cui al punto V) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto.
B2) Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari della precedenza di
cui al punto VI) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto.
B3) Trasferimenti a domanda del
personale beneficiario della precedenza di cui al punto
VII) dell’art. 7 - titolo 1 – del presente contratto
B4) Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che risultino beneficiari
B5) Trasferimenti degli aspiranti
provenienti da altra provincia che non usufruiscono di
C1) Passaggi da uno ad altro profilo
della stessa area del personale non in soprannumero,
contratto.
C2) Passaggi da uno ad altro profilo
della stessa area del personale non in soprannumero.
Ferme restando le precedenze sopra richiamate fra i
diversi aspiranti alla stessa sede o al
NOTE
(1) Per “sede” si intende “il comune”
(2) Per i titolari su posti determinati a livello di
distretto intercomunale, per “sede” va inteso il
(3) E’ trattato in tal punto dell'ordine delle
operazioni anche il personale titolare di istituzioni
(4) Per il personale titolare in altro comune
trasferito nell'ultimo settennio per
soppressione di
(5) Per tale personale, soprannumerario sull’organico
provinciale, che chiede di tornare alla
(6) Per il personale appartenente al profilo di
assistente tecnico, compreso il personale di cui
Roma, 22 febbraio 2011
Per l’Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali
__________________________ F.L.C-C.G.I.L
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__________________________ C.I.S.L.Scuola
________________________
U.I.L.Scuola __________________________
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L. ______________
GILDA–UNAMS ______________________