Decreto Ministeriale 20 aprile 2001, n.65
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO
CON I MINISTRI
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388 ed in particolare l'art. 78, comma 31, che prevede, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, la definizione, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante provvedimento emanato, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti, e che prevede, altresì, l'autorizzazione della spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002 al cui onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.144;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124 ed in particolare l'articolo 8;
VISTO il Decreto Ministeriale emesso, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e della Funzione Pubblica, il 23 luglio 1999, n.184, riguardante "Trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124";
VISTO l'articolo 9, del citato Decreto Ministeriale, che dispone che lo Stato subentri nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;
VISTO,
inoltre, che lo stesso Decreto Ministeriale, relativamente alla stabilizzazione
dei Lavoratori utilizzati in attività Socialmente Utili, prevede espressamente
che, fermo restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti
esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti,
lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con
i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione
di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità
che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio
1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate
per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;
VISTO l'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000,
n.81 che prevede appositi decreti interministeriali, con l'individuazione di
misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, per l'utilizzo di risorse,
ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta
in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, i quali abbiano
svolto attività in lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni
stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le amministrazioni
pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma
4, del Decreto Legislativo 1^dicembre 1997, n.468;
VISTO l'articolo 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n.236, di conversione,
con modificazioni, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, che istituisce presso
il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il Fondo per l'Occupazione;
VISTE le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 ed all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468, che prevedono l'affidamento a terzi anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2001, allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante la stipula di convenzioni di durata non superiore a 60 mesi, con le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29.
VISTO
il Decreto 21 maggio 1998 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica che definisce, all'articolo 6, gli obiettivi di Italia Lavoro S.p.A.
nella ricollocazione dei soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente
utili;
VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
del 20 luglio 2000 che assegna a Italia Lavoro S.p.A. l'obiettivo prioritario
per il biennio 2000-2001 di individuare, promuovere e sostenere le forme di
intervento che rendano possibile la stabilizzazione occupazionale delle persone
impegnate nei lavori socialmente utili secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2000
e dalle altre normative e, in particolare, la promozione da parte degli Enti
locali e della P.A. di misure di esternalizzazione di opere e servizi;
DECRETA
Art.1
(Soggetti beneficiari)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure di terziarizzazione, oggetto del presente decreto.
Art.2
(Attività da affidare)
1. A decorrere dal 1^luglio 2001, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano soggetti impegnati in progetti per Lavori Socialmente Utili in qualità di collaboratori scolastici, come da profilo A2 della tabella A prevista dall'articolo 32 del CCNL 26 maggio 1999 comparto Scuola, affideranno a Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art.3 e con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre e impianti sportivi.
Art.3
(Procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia, criteri di trasparenza
e di competitività)
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base delle procedure di terziarizzazione previste dagli articoli 10, comma 3 e 12, comma 6, del D. Lgs. n.468 del 1997 e dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n.81 del 2000, sottoscriverà una convenzione "quadro", con Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, indicati da Associazioni nazionali di rappresentanza, aderenti alle associazioni nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Imprese di pulimento, al fine di :
2. Tali Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative dovranno attenersi ai seguenti criteri:
3. La convenzione "quadro" di affidamento dei servizi, che impegnerà tutte le istituzioni scolastiche interessate. dovrà prevedere:
4. Ai fini della verifica sulla corrispondenza dei requisiti posseduti dalle Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative ai criteri indicati al precedente comma 1, nonché dell'assistenza e consulenza tecnica nelle fasi di predisposizione, di stipula e di applicazione della convenzione "quadro", il Ministero della Pubblica Istruzione si avvarrà, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 21 maggio 1998 e delle direttive del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 luglio 2000, di Italia Lavoro S.p.A.. Per tali attività è riconosciuto il contributo previsto dall'art. 7 comma 13 del D.L.vo n.81/2000, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo a valere sul Fondo per l'Occupazione, di cui all'art. 1 comma 7 della Legge n. 236/93 e successive modificazioni, e quantificate complessivamente in £. 16 miliardi. Per la definizione dell'attività suindicata sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Italia Lavoro S.p.A.
Art.4
(Risorse finanziarie)
1.
L'esternalizzazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto
è realizzata mediante utilizzazione delle risorse stanziate sui capitoli
7310, 7510 e 7610 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione
per l'anno 2001 e sul corrispondente capitolo dell'anno successivo, per complessivi
269 miliardi di lire quanto all'esercizio 2001 e 539 miliardi di lire quanto
all'esercizio 2002.
2. Le predette risorse sono assegnate, con vincolo di destinazione, alle
istituzioni scolastiche interessate, sulla base del numero dei soggetti da stabilizzare
ai sensi del presente decreto, per consentire alle stesse di sottoscrivere i
contratti di affidamento dei servizi, previsti dai precedenti articoli 2 e 3,
e far fronte a tutti gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei
contratti medesimi.
Il presente Decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione
di competenza.
Il Ministro |
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