Decreto Ministeriale 20 aprile 2001, n.65


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO

CON I MINISTRI
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388 ed in particolare l'art. 78, comma 31, che prevede, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, la definizione, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante provvedimento emanato, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti, e che prevede, altresì, l'autorizzazione della spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002 al cui onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.144;

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124 ed in particolare l'articolo 8;

VISTO il Decreto Ministeriale emesso, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e della Funzione Pubblica, il 23 luglio 1999, n.184, riguardante "Trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124";

VISTO l'articolo 9, del citato Decreto Ministeriale, che dispone che lo Stato subentri nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente;

VISTO, inoltre, che lo stesso Decreto Ministeriale, relativamente alla stabilizzazione dei Lavoratori utilizzati in attività Socialmente Utili, prevede espressamente che, fermo restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;
VISTO l'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che prevede appositi decreti interministeriali, con l'individuazione di misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, per l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, i quali abbiano svolto attività in lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 1^dicembre 1997, n.468;
VISTO l'articolo 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n.236, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il Fondo per l'Occupazione;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 ed all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 12, comma 6, del Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n.468, che prevedono l'affidamento a terzi anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2001, allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante la stipula di convenzioni di durata non superiore a 60 mesi, con le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

VISTO il Decreto 21 maggio 1998 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che definisce, all'articolo 6, gli obiettivi di Italia Lavoro S.p.A. nella ricollocazione dei soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili;
VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 20 luglio 2000 che assegna a Italia Lavoro S.p.A. l'obiettivo prioritario per il biennio 2000-2001 di individuare, promuovere e sostenere le forme di intervento che rendano possibile la stabilizzazione occupazionale delle persone impegnate nei lavori socialmente utili secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2000 e dalle altre normative e, in particolare, la promozione da parte degli Enti locali e della P.A. di misure di esternalizzazione di opere e servizi;

DECRETA

Art.1

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure di terziarizzazione, oggetto del presente decreto.

Art.2
(Attività da affidare)

1. A decorrere dal 1^luglio 2001, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano soggetti impegnati in progetti per Lavori Socialmente Utili in qualità di collaboratori scolastici, come da profilo A2 della tabella A prevista dall'articolo 32 del CCNL 26 maggio 1999 comparto Scuola, affideranno a Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art.3 e con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre e impianti sportivi.

Art.3
(Procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia, criteri di trasparenza e di competitività)

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base delle procedure di terziarizzazione previste dagli articoli 10, comma 3 e 12, comma 6, del D. Lgs. n.468 del 1997 e dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n.81 del 2000, sottoscriverà una convenzione "quadro", con Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, indicati da Associazioni nazionali di rappresentanza, aderenti alle associazioni nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Imprese di pulimento, al fine di :

2. Tali Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative dovranno attenersi ai seguenti criteri:

  1. - struttura societaria e organizzativa a carattere nazionale, consolidata da almeno cinque anni, con presenza, diretta o associata, in almeno quattro Regioni, di cui almeno una nel Mezzogiorno;

  2. - certificazione di qualità secondo norme UNI EN ISO 9002;

  3. - specifica esperienza, da almeno cinque anni, nell'esecuzione dei servizi, come indicati nel precedente articolo 2, certificata da analoghi contratti di appalto sottoscritti con la pubblica amministrazione, con enti pubblici economici, con enti locali o con società a prevalente partecipazione pubblica;

  4. - esperienze realizzative di interventi di stabilizzazione occupazionale di soggetti, a seguito di progetti LPU/LSU, di cui ai Decreti Legislativi n.81/2000, n.468/97;

  5. - fatturato annuo complessivo, degli ultimi tre anni, non inferiore a lire 50 miliardi;

  6. - numero di addetti, inclusi i soci lavoratori, non inferiore a 1000, come dato medio del triennio;

  7. - applicazione di costi per addetto indifferenziati su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla consistenza numerica dei soggetti presenti nei plessi scolastici; tali costi dovranno essere così composti:

    1. - costo del lavoro annuo per addetto, in applicazione della vigente normativa ed in particolare della Legge 7/11/200 n. 327, del CCNL e dei contratti collettivi integrativi del Settore Imprese di pulimento, con inquadramento al 5° livello e con orario di lavoro non inferiore alle 30 ore settimanali, dedotti gli incentivi di cui all'articolo 7, comma 12, del D. Lgs. n.81/2000, tenuto conto delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 8, comma 9, della Legge n.407/90 e all'articolo 25, comma 9, della Legge n.223/93;

    2. - spese generali e utile di impresa, definiti per analogia, nei limiti delle percentuali stabilite dall'art. 34, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 554/99 e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in ordine alla percentuale di incidenza del costo della manodopera rispetto al totale dei costi di servizio, con circolare n. 87 del 10/9/93.

  8. - rinuncia espressa all'incentivo di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81/2000.

3. La convenzione "quadro" di affidamento dei servizi, che impegnerà tutte le istituzioni scolastiche interessate. dovrà prevedere:

  1. - l'assunzione, da parte delle imprese interessate, a decorrere dal 1° luglio 2001, previa stipula del contratto di affidamento dei servizi, di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Decreto con contratto a tempo indeterminato per un totale di ore/settimana non inferiore a 30 e con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore imprese di pulimento;

  2. - la programmazione degli obiettivi da conseguire;

  3. - i costi complessivi per addetto da applicare, indistintamente, per tutte le istituzioni scolastiche pubbliche interessate;

  4. - gli obblighi e le responsabilità dei contraenti, compreso l'obbligo delle Imprese, Consorzi di Imprese e di società cooperative, attraverso accordi tra i soggetti sopra indicati contraenti ovvero con assegnazione diretta da parte del committente, ad assumere i soggetti di cui al precedente articolo 1, presenti nelle istituzioni scolastiche pubbliche, localizzate in regioni anche diverse da quelle indicate dagli stessi come richiesto alla lettera a) comma 1 del presente articolo, in modo da coprire l'intera dislocazione territoriale dei soggetti da stabilizzare;

  5. - l'individuazione delle Scuole o reti di Scuole e dei soggetti legittimati o delegati alla sottoscrizione dei contratti di affidamento dei servizi;

  6. - la durata dei contratti di affidamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 1^dicembre 1997, n.468 e dell'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, compatibilmente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 4;

  7. - il modello del capitolato del contratto di affidamento dei servizi;

  8. - la ripartizione delle risorse tenendo conto del numero dei soggetti da stabilizzare;

  9. -i tempi e le modalità per l'ottimizzazione dei servizi di pulizia delle istituzioni scolastiche in ambito territoriale compatibile con le norme relative alla stabilizzazione dei soggetti in attività socialmente utile.

4. Ai fini della verifica sulla corrispondenza dei requisiti posseduti dalle Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative ai criteri indicati al precedente comma 1, nonché dell'assistenza e consulenza tecnica nelle fasi di predisposizione, di stipula e di applicazione della convenzione "quadro", il Ministero della Pubblica Istruzione si avvarrà, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 21 maggio 1998 e delle direttive del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 luglio 2000, di Italia Lavoro S.p.A.. Per tali attività è riconosciuto il contributo previsto dall'art. 7 comma 13 del D.L.vo n.81/2000, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo a valere sul Fondo per l'Occupazione, di cui all'art. 1 comma 7 della Legge n. 236/93 e successive modificazioni, e quantificate complessivamente in £. 16 miliardi. Per la definizione dell'attività suindicata sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Italia Lavoro S.p.A.

Art.4
(Risorse finanziarie)

1. L'esternalizzazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto è realizzata mediante utilizzazione delle risorse stanziate sui capitoli 7310, 7510 e 7610 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2001 e sul corrispondente capitolo dell'anno successivo, per complessivi 269 miliardi di lire quanto all'esercizio 2001 e 539 miliardi di lire quanto all'esercizio 2002.
2. Le predette risorse sono assegnate, con vincolo di destinazione, alle istituzioni scolastiche interessate, sulla base del numero dei soggetti da stabilizzare ai sensi del presente decreto, per consentire alle stesse di sottoscrivere i contratti di affidamento dei servizi, previsti dai precedenti articoli 2 e 3, e far fronte a tutti gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei contratti medesimi.


Il presente Decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione di competenza.

Il Ministro
della Pubblica Istruzione
F.to De Mauro

Il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica
F.to Visco

Il Ministro
del Lavoro e
della Previdenza Sociale
F.to Salvi