Decreto ministeriale 9 agosto 2001, n.135
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22
della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola,
sottoscritto il 26 maggio 1999;
VISTO il Decreto Legge n.240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge
27 ottobre 2000, n.306;
VISTO il Decreto Legge n.16 del 19 febbraio 2001, convertito nella
legge 23 marzo 2001, n. 117;
VISTO il Decreto Legge n.255 del 3 luglio 2001;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito
alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di
quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative per l'a.s. 2001/2002;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001 in corso di perfezionamento adottato
sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2001, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'Economia
e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato
per l'anno scolastico 2001/2002, con la quale è assegnato un contingente di
personale docente, educativo ed A.T.A. di trentacinquemila unità, comprensivo
delle unità eventualmente rimaste inutilizzate del contingente assegnato per
l'anno scolastico 2000/2001;
DECRETA
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. anno scolastico 2001-2002
ART. 1
Contingente
1.1
Il contingente complessivo di trentacinquemila assunzioni
a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito:
- 30.404 unità di personale docente e 4.421, per il personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario;
- 175 unità per il personale educativo;
1.2 Il contingente complessivo di 35.000 unità di posti indicato nel
precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2001-2002 viene ripartito in contingenti
provinciali.
ART. 2
Personale docente ed educativo
2.1
Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2 il numero
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale
docente è definito, con l'allegata tabella, proporzionalmente alle
disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso.
Per il personale educativo la ripartizione dei posti a livello provinciale
sarà successivamente determinata coni medesimi criteri.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a
tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di
tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Le assunzioni disposte dopo il 31 agosto 2001, a norma dell'art.
4 del decreto legge n. 255/2001, comportano il differimento della presa di
servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermo restando gli effetti
giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Nelle
assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge
12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili,
da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni
a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi
per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione,
le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui
alla legge 3 maggio 1999, n.124, così come modificata dalle disposizioni contenute
nel citato Decreto Legge n. 255 del 3 luglio 2001. Qualora la graduatoria
di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente
graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura
concorsuale successiva.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti,
le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica
ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.43 e 44 della
legge 20 maggio 1982 n.270, e, successivamente, per quelli inclusi nella graduatoria
nazionale di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.
2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto
di ruolo o nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegnati
per assenza delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l'avvenuta
copertura di tutte le disponibilità, è consentito, fermo restando il limite
del contingente provinciale assegnato, il recupero di tali eccedenze con l'assegnazione
a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo
e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire,
in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo
per gli insegnamenti per i quali risultano difficoltà bnel reperimento dei
docenti.
2.7 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una
sede provvisoria.
2.8 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento
in altra provincia prima di tre anni scolastici.
ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo
1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
sarà determinato in relazione alle disponibilità dei posti risultanti a seguito
delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali
e verrà definito con apposita tabella.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale,
le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per
l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali
permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli
di cui all'O.M. n. 153/2000. Se il relativo contratto viene stipulato dopo
il 31 agosto 2001 le medesime avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2001
ed effetti economici 1° settembre 2002, data di effettiva assunzione in servizio.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve,
di cui agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
IL
MINISTRO
Moratti