Lettera circolare 14 novembre 2001


Prot. n. 714

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO AREA DELLA PARITA' - Ufficio VIII

Oggetto: O.M. n. 215 del 26 giugno 1992- Scuole elementari parificate. Rinnovo e modifica convenzioni di parifica - A.S. 2001/2002.

Con riferimento all'oggetto si fa presente quanto segue. Il rinnovo delle convenzioni di parifica, nonché la modifica delle convenzioni in atto, determinata dalla variazione degli elementi di funzionamento della scuola (classi, alunni, sostegno), o dal trasferimento della sede, dal subentro di un nuovo gestore e/o dal mutamento del legale rappresentante, rientrano - ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 347 del 6/11/2000 - nelle competenze degli Uffici Scolasti Regionali ai quali "sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione .....".
E' opportuno precisare, peraltro, che le operazioni connesse a tali procedure investono due fasi.
La fase dell'autorizzazione diretta alla scuola, che comporta l'emissione di un nullaosta da parte dell'autorità preposta e la fase della stipula della convenzione con il legale rappresentante dell'istituto interessato.
Mentre per la prima fase, con la nota n. 346 del 30 agosto 2001, è stata già chiarita la piena competenza degli Uffici Scolastici Regionali, per la seconda fase, già espletata dai Provveditori agli Studi, non si esclude che, fino alla permanenza della loro operatività, essi possano essere investiti dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali della competenza di provvedere alla stipula della convenzione.
Si rammenta, infine, che nella stipula delle nuove convenzioni, l'Ufficio preposto dovrà ovviamente tener conto del diverso regime giuridico introdotto dalla
Legge n. 62 del 10 marzo 2000, recante norme per la parità scolastica, che prevede allo scadere del terzo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge stessa il superamento delle disposizioni del T.U. n. 297 del 16/4/1994, al fine di ricondurre le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie; pertanto nella clausola della durata novennale prevista dall'O.M. n. 215 del 26/6/1992 dovrà essere introdotta la riserva di un eventuale cessazione della convenzione per effetto della menzionata legge 62/2000.

IL DIRETTORE GENERALE