Lettera circolare 23 gennaio 2001
Prot. n. 185
DIREZIONE GENERALE
PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE - DIV. III
OGGETTO: Chiarimenti operativi sulle iniziative assumibili a seguito dell'adozione dei decreti di dichiarazione di riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n. 62 - Anno scolastico 2000/2001
La dichiarazione del riconoscimento della parità ha evidenziato l'opportunità di fornire, con la presente nota trasmessa via Internet e via e-mail, alcuni chiarimenti sulle problematiche appresso indicate.
La decorrenza degli effetti della dichiarazione di parità, come è
noto, è stata fissata dall'inizio del corrente anno scolastico.
L'adozione del decreto 29.12.2000 e successive integrazioni di riconoscimento
della parità, da un lato, conclude la prima fase operativa prevista dalla
circolare
ministeriale n. 163 del 15.6.2000, da un altro, consente alle scuole dichiarate
paritarie di entrare a far parte del Sistema Nazionale di Istruzione.
L'inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione determina,
come primo impatto, che nei confronti delle stesse le SS.VV., già dal
corrente anno scolastico, non dovranno procedere agli adempimenti previsti dall'art.
361 del D.Leg.vo n. 297/94 e dagli art. 2 e 3 dell'ordinanza permanente 30 gennaio
1984: alle operazioni di scrutinio finale e a quelle connesse agli esami non
sovrintenderà il Commissario Governativo; la legalità delle predette
operazioni è garantita dalla presenza e dalla formale composizione dei
competenti organi collegiali.
Le limitazioni previste dall'art. 7 della legge n. 425/97 ("....il candidato
esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe
immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso
il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine
o tipo") non si applicano agli esami di idoneità eventualmente organizzati
dalle scuole dichiarate paritarie; il predetto articolo continua a valere nei
confronti delle scuole leg.ric. e pareggiate.
Le scuole dichiarate paritarie non sono tenute a presentare la programmazione
degli esami di idoneità, per il cui svolgimento valgono le disposizioni
contenute negli artt. 192 e 193 del D.L.vo n. 297/94 e quelle annualmente impartite
con apposita O.M. per tutte le scuole, statali e non statali, ma non possono
superare il limite fissato dalla capienza dei locali adibiti ad aule scolastiche
ordinarie, così come si rileva dal certificato di idoneità igienico/sanitaria
della sede, esistente agli atti della scuola.
Tenendo conto, infatti, che l'esame di idoneità è strumentale
alla funzione formativa della scuola secondo gli ordinamenti generali dell'istruzione
e lo specifico piano dell'offerta formativa, il numero di domande di candidati
esterni, accoglibile da parte di scuole paritarie per la partecipazione agli
esami di idoneità, deve essere in rapporto con la capienza delle aule
(quelle in cui funzioneranno nell'anno scolastico successivo le classi per le
quali si organizza l'esame di idoneità ovvero si accoglie l'iscrizione)
ridotta del numero degli alunni interni frequentanti.
L'Amministrazione, nell'esercizio della funzione di accertamento dell'originario
possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità,
si riserva di monitorare i dati connessi allo svolgimento degli esami di idoneità.
Gli uffici competenti sono pregati di far conoscere alle scuole dichiarate paritarie,
operanti nel territorio di competenza, i chiarimenti impartiti con la presente
nota.
IL VICE DIRETTORE
GENERALE
Pier Giorgio Cataldi