ISTRUZIONI OPERATIVE

 

1 Il numero di posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a ciascun profilo professionale, può essere incrementato o diminuito fatta salva la consistenza complessiva e può essere integrato da ulteriori eventuali disponibilità che si vengano a determinare successivamente all’acquisizione dei dati da parte del Sistema Informativo.

2 Le nomine a tempo indeterminato, che riguardino personale già assunto a tempo indeterminato per altro profilo professionale nell’ambito della medesima provincia, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate.

3 Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Provveditori agli Studi effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione.

4 Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica 1.9.2001 ed economica alla data del raggiungimento della sede e sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva per l’anno scolastico 2002/2003.

Le assunzioni nel profilo dei direttori dei servizi generali ed amministrativi saranno effettuate in base alle disposizioni contenute nell’art.7, comma 7 del D.M. 146/2000 ed avranno decorrenza giuridica 1/09/2001 ed economica al momento del superamento da parte degli interessati delle prove finali dello specifico corso di formazione.

5 Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate, in base alle rispettive graduatorie, con riferimento alle diverse aree professionali disponibili, nei confronti dei candidati che siano in possesso dei rispettivi titoli di accesso.

6 Per quanto concerne le assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato ( legge n: 68/99) non deve essere effettuato alcun accantonamento, in quanto esse avvengono per riserva nell’ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli. In caso di mancanza di riservisti i relativi posti sono assegnati secondo l’ordine di graduatoria.

Nel caso in cui bisogna utilizzare per le assunzioni di collaboratore scolastico la graduatoria permanente aggiornata nella precedente tornata concorsuale, gli aventi titolo alle assunzioni obbligatorie sono tratti dalla corrispondente graduatoria provinciale per le supplenze aggiornata ai sensi del D.M. 75/2001.

In ogni caso le assunzioni obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni come precedentemente precisato.

7 Possono essere effettuate compensazioni fra i vari profili professionali nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità.

8 ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI DEI CONCORSI RISERVATI

I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, relativi ai concorsi riservati sono assegnati in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6,comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124.

Ai concorsi riservati deve essere assegnata l’aliquota del 40% dei posti disponibili in organico per i rispettivi profili professionali. Si precisa che il numero delle assunzioni disposte sulla base delle relative graduatorie non va computato nel numero di assunzioni autorizzate e di conseguenza le medesime possono essere disposte in eccedenza rispetto al contingente assegnato

9 ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER SOLI TITOLI

Le assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli devono essere effettuate nel limite del contingente complessivo di assunzioni stabilito per il personale ATA.

Le assunzioni sono effettuate , dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi (art.6, comma 11 della legge 124/99),secondo l’ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della O.M. 30.5.2000 n. 153 e della C.M. 31.5.2001 n. 99.

Nel caso in cui tali graduatorie non siano state approvate entro il 31.8.2001 le assunzioni sono effettuate in base alle graduatorie permanenti aggiornate nella precedente tornata concorsuale, indetta ai sensi della citata O.M. 153/2000. In tale ultimo caso dal contingente per le assunzioni di collaboratore scolastico devono essere preventivamente detratti i posti da destinare alle assunzioni obbligatorie, di cui alla legge n.68/99,da effettuare in base alle graduatorie provinciali per le supplenze.

Nel quadro della stabilizzazione occupazionale nelle scuole di tutti i soggetti impegnati in Lavori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, disposta dalla vigente normativa speciale, è sospesa anche per l’anno scolastico 2001/2002 l’applicazione delle riserve dei soggetti predetti.

10 ORDINE DELLE OPERAZIONI

I - Assegnazione della sede di titolarità

Sulle disponibilità, si procede, prima delle utilizzazioni del personale in soprannumero, all’assegnazione della sede di titolarità al seguente personale nell’ordine di seguito indicato:

  1. personale appartenente ai ruoli della provincia assunto con decorrenza anteriore al 1 settembre 2000 e ancora in attesa della sede definitiva;
  2. personale assunto nell’anno scolastico 2000/2001, che non abbia ottenuto il trasferimento finalizzato all’acquisizione della scuola di titolarità; l’assegnazione di sede va effettuata nell’ordine della graduatoria del concorso che ha dato luogo all’assunzione in ruolo;
  3. personale trasferito per compensazione da altra provincia nell’anno scolastico precedente, il quale non abbia presentato domanda di trasferimento o, avendola presentata, non abbia ottenuto una delle sedi richieste.

II - Assegnazione della sede provvisoria

La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’ art 21 della legge 104/1992 e successivamente:

  1. ai vincitori dei concorsi riservati ( art.557 D.Lgs 297/94);
  2. ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs n. 297/1994;
  3. ai modelli viventi;
  4. al personale assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999,n.68 e non rientrante negli artt. 21 e 33 della citata legge 104/92;
  5. al personale riassunto in servizio.