Nota ministeriale 14 settembre 2001
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione, il coordinamento e gli affari economici Servizio per lAutonomia Universitaria e gli Studenti
Prot. 1329
OGGETTO: Legge 15 maggio 1997, n. 127 Art. 17, comma 95, lettera b) Banca-dati offerta formativa.
Come è noto, lart. 17 della legge in oggetto indicata, ha definito il quadro normativo per la disciplina dei nuovi ordinamenti didattici universitari.
Sulla base del nuovo quadro normativo, ora completato dal D.M. n. 509 del 1999 e dai correlati decreti approvativi delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche, sono stati sottoposti a questo Ministero, ai sensi dellart. 11, c. 1, della legge n. 341/90, i nuovi regolamenti didattici di Ateneo, contenenti lofferta formativa dei corsi di laurea.
Su tali Regolamenti è stata avviata e conclusa una tempestiva ed articolata analisi degli obiettivi formativi e delle correlate attività didattiche proposte, onde consentire alle Università di avviare i nuovi corsi di studio, sin dal prossimo a.a. 2001/2002.
Obiettivi fondamentali della riforma sono, come ampiamente noto e condiviso, la graduale contrazione del tasso di abbandono, lincremento del numero dei laureati e dellindice di occupabilità, attraverso una progettazione formativa maggiormente aderente alle esigenze del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese.
In tale contesto si rende necessario ora attuare una serie di azioni preordinate a sostenere ed
affiancare, come già delineato nelle dichiarazioni programmatiche rese alle Camere, la scelta degli studenti non solo nella delicata fase di accesso allUniversità, ma anche in quella decisiva di inserimento nel mercato del lavoro.
La costituzione, a tali fini, di una Banca-dati dellofferta formativa universitaria, appare ormai un impegno ineludibile e indifferibile, considerando anche che tale strumento costituisce un obbligo normativo sancito dallart. 17, c. 95, lettera b), della predetta legge n. 127/97.
Infatti la predetta norma, nel fare espresso richiamo alle "modalità e strumenti per lorientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso lutilizzo di strumenti informatici e telematici", individua la Banca-dati dellofferta formativa, quale strumento mirato allorientamento ed alla mobilità degli studenti.
Al riguardo è appena il caso di ricordare che il DM 3.11.1999 n. 509, allart. 11, comma 2, nello stabilire che i regolamenti didattici di ateneo (e le modifiche agli stessi) sono approvati con decreto ministeriale ed emanati con decreto rettorale, precisa che questi sono resi noti con le modalità indicate dalla predetta norma. Tale adempimento si configura quindi quale requisito di efficacia del provvedimento rettorale di emanazione (a valle dei decreti ministeriali di approvazione dei regolamenti didattici di ateneo) i cui effetti vengono subordinati allaggiornamento di tale Banca-dati.
A tali fini questo Ministero, dintesa con il CINECA ha reso operativa una procedura informatizzata che dovrà essere utilizzata per rendere pubbliche e consultabili tutta una serie di informazioni concernenti i corsi di studio universitari riordinati alla luce del predetto DM n. 509/99 e dei decreti attuativi sulle classi delle lauree e delle lauree specialistiche.
Inoltre, per velocizzare le procedure correlate all'esame, ai sensi dell'art. 11, c. 1, della legge 341/90, delle proposte di istituzione dei corsi di laurea specialistica, nonché delle ulteriori modifiche dei Regolamenti didattici d'Ateneo sinora approvati, le Università sono invitate a trasmettere esclusivamente per via telematica le proposte stesse utilizzando i prospetti a tale fine resi disponibili sul sito.
Ai fini dell'inserimento dei dati le Università valuteranno la opportunità di utilizzare le positive esperienze acquisite dai "Referenti statistici di Ateneo".
I dati dovranno essere resi disponibili sul sito:http://offertaformativa.it all'interno del quale sono contenute le opportune indicazioni operative.
La disponibilità di tutti i dati richiesti per via telematica dovrà consentire di rendere note le informazioni in maniera univoca, quindi confrontabili, essenziali per fornire un quadro di riferimento coerente, sino ad ora non disponibile per il mondo universitario e per la comunità tutta.
Tali elementi ed informazioni rappresentano inoltre per il Ministero una base essenziale per lattuazione dei compiti allo stesso attribuiti, da ultimo a seguito del DM 8-5-2001, n. 115, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003.
Giova, a tal fine, ricordare come già precisato nella ministeriale n. 832 del 8.6.2001 (al cui testo si fa rinvio) che lattivazione dei nuovi corsi di studio, ai quali fa riferimento lart. 3 del predetto decreto, è subordinata alla previa valutazione del Ministero, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine alla disponibilità delle dotazioni necessarie.
Per lattuazione di tale procedura il Ministero ha fornito alle Università prime indicazioni operative con la predetta nota n. 832 del 8.6 c.a.. In attesa delle indicazioni del Comitato, è necessario evidenziare che i dati della predetta Banca-dati verranno utilizzati anche per lo svolgimento della predetta attività.
Tenuto conto delle esigenze di una sollecita e snella attuazione della procedura di autorizzazione alla attivazione di nuovi corsi, con tale nota è stato fatto presente alle università che il Ministero ha richiesto al Comitato di definire i differenziati requisiti minimi di dotazioni di risorse occorrenti ai fini delle attivazioni dei corsi di cui si tratta. La definizione di tali requisiti minimi rappresenta lavvio, nel rispetto dellautonomia delle università e, anche alla luce delle esperienze di altri paesi, di un processo volto al miglioramento qualitativo dellofferta formativa del sistema delle università.
Il MINISTRO
Letizia Moratti