Nota ministeriale 21 novembre 2001
Prot. 1388/U
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff.II
Oggetto: Procedure di selezione per il passaggio alla posizioni economiche B3, C2 e C3 - rettifica ed integrazione
Con riferimento
alle indicazioni operative concernenti la valutazione dei titoli dichiarati
dai candidati alle procedure di selezione riservate al personale dell'Amministrazione
scolastica centrale e periferica per il passaggio all'interno delle aree B e
C., anche a seguito del confronto intervenuto con le OO.SS., si integra e si
rettifica quanto previsto con la nota n.1176/U del 17.10.2001, sui punti che
seguono:
Anzianità di servizio - modalità di calcolo
A - "Servizio
comunque prestato presso le Amministrazioni dello Stato"
Per essere
valutato il servizio di ruolo deve essere stato prestato comunque presso le
Amministrazioni dello Stato di qualsiasi comparto.
B - "Servizio prestato nella posizione economica"
Va considerato
l'effettivo servizio di ruolo, prestato nell'Amministrazione della Pubblica
Istruzione - Comparto Ministeri, nella posizione economica o nella corrispondente
ex qualifica funzionale.
Titoli di studio
A seguito dell'accordo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, in data
8.11. 2001, è stata disposta la revoca del D.D.G. 4.10.2001 con D.D.G.16
novembre 2001.
Conseguentemente, deve intendersi valutabile ogni titolo conclusivo di un corso
di studi di secondo grado di durata triennale con l'attribuzione del punteggio
già previsto con i DD.DD.GG.17.9.2001; pertanto i predetti titoli sono
da considerarsi fra i requisiti di accesso alle procedure concorsuali in parola.
Titoli di studio post laurea e post diploma
I "titoli di studio post diploma" valutabili sono quelli conseguiti al termine
di un corso statale.
Relativamente alla categoria "Diploma di maturità coerente con il profilo
professionale per il quale si concorre" (passaggio alla posizione economica
B3) si precisa che tutti i diplomi di maturità debbono essere considerati
coerenti.
Esperienze professionali e formative:
Corsi:
Si precisa ulteriormente:
un corso di sei giorni in vigenza del precedente ordinamento si valuta come
corso settimanale; un corso di cinque giorni secondo il nuovo ordinamento si
valuta come corso settimanale; nel caso di certificazione che riporti l'indicazione
del numero complessivo delle ore frequentate e non l'indicazione dei giorni
di svolgimento è stato convenuto di adottare come criterio di riferimento
l'orario normale di lavoro: si considera pertanto corso settimanale quello fino
a trentasei ore di lezione e corso ultrasettimanale quello con un numero di
ore di lezione superiore a trentasei.
I candidati direttamente interessati dalla revoca del D.D.G.4.10.2001 e dalle
disposizioni sopra riportate, potranno presentare, rispettivamente, la domanda
di partecipazione alle procedure di selezione (per il personale in possesso
del titolo di studio triennale ove non avesse già presentato domanda)
o l'integrazione dei titoli relativi ai servizi ( limitatamente ai servizi prestati
nelle Amministrazioni dello Stato) entro il termine di 10 giorni che decorre
dalla data di pubblicazione all'Albo dei singoli Uffici della presente Circolare
e della contemporanea inserzione della stessa sulla rete intranet.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro