Ordinanza ministeriale 29 marzo 2001, n. 59
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 48 del 19 febbraio 1999, relativa all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, relativa all'educazione in età adulta;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli dell'istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, concernente il regolamento recante norme in materia di obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre 2000, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 1o marzo 2001 e ritenuto sostanzialmente di accoglierlo, ferma restando, in relazione ai contenuti del medesimo circa il termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia, la necessità di assecondare le esigenze delle famiglie quanto alla prosecuzione delle attività in questione sino al 30 giugno;
Considerato, in relazione al disposto dell'art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, di dover determinare il calendario scolastico nazionale per l'anno 2001/2002;
Ordina:
Articolo. 1.
1. I direttori degli uffici scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 31 maggio 2001, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.
2. Per una opportuna conoscenza delle esigenze locali, i direttori dei predetti uffici organizzano apposite riunioni con i responsabili degli uffici scolastici periferici.
3. I consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni stabilita dai direttori degli uffici scolastici regionali nonchè la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative o didattiche, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell'anno stesso, delle attività educative o delle ore di lezione non svolte. In tale contesto è bene che i consigli di circolo e di istituto tengano conto di eventuali non prevedibili eventi che possono comportare la sospensione del servizio scolastico.
4. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonchè, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
Articolo 2
1. I collegi dei docenti, cui compete di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, deliberano, ai fini della scansione periodica della valutazione degli stessi, sulla suddivisione del periodo delle lezioni, considerando, in tale contesto, ove ritenuto coerente con l'azione educativa, anche la possibilità di seguire le ipotesi di scansione previste dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994.
2. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, in coordinamento con quelle eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'art. 139, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. Detta deliberazione dovrà prevedere, altresì, momenti periodici e ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore, complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze, nonchè adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento e di competenze degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.
4. È stabilito direttamente dai capi di istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonchè, ferma restando l'unicità delle relative sessioni per l'anno scolastico, degli esami, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
5. Le prove di esame conclusive dei corsi per l'educazione degli adulti istituiti ai sensi della ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, in relazione a progetti finalizzati, vengono svolte al termine delle attività anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari.
Articolo 3
1. Le attività educative nella scuola dell'infanzia e le attività didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola secondaria superiore hanno termine il 30 giugno 2002.
2. Nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola secondaria superiore le lezioni hanno termine l'8 giugno 2002.
3. Relativamente alla scuola dell'infanzia, nel periodo successivo all'8 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
4. In data successiva al 30 giugno 2002 hanno termine le attività nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Le attività medesime possono aver termine oltre la predetta data: nelle classi degli istituti tecnici e professionali dove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, progetti finalizzati al rientro degli adulti nel sistema formativo; nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione; nelle classi degli istituti professionali che svolgono percorsi formativi, a carattere modulare, destinati agli adulti; nel caso di specifici progetti finalizzati all'educazione permanente degli adulti secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della citata ordinanza ministeriale n. 455/1997 o delle attività, a carattere modulare, organizzate dai centri territoriali istituiti a norma dell'ordinanza ministeriale medesima; nel caso di realizzazione di progetti pilota di percorsi formativi integrati tra istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000.
Articolo 4
1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 19 giugno 2002.
Articolo 5
1. In via eccezionale, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare i responsabili degli uffici scolastici periferici ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità.
2. L'autorizzazione è concessa sulla base di richieste, provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro, debitamente motivate quanto all'urgenza della riconversione dei lavoratori in rapporto all'offerta del lavoro.
3. I responsabili degli uffici scolastici periferici, sulla base dell'autorizzazione ricevuta, individuano, in ambito provinciale, la sede presso cui far effettuare il tipo di esami necessario e danno incarico al capo dell'istituzione scolastica prescelta di promuovere, nel rispetto delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.
4. Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali.
Articolo 6
1. Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è determinato come segue: tutte le domeniche; il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre; il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono.
Roma, 29 marzo 2001
Il Ministro: De Mauro