IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO
IL DL.VO 16.4.1994, N. 297;
VISTA
LA LEGGE 23.10.1992, N.421;
VISTO
IL DL.VO 3.2.1993, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AGLI ARTT. 25 BIS E 25 TER;
VISTO
IL D.L. 27.8.1993, N.321 CONVERTITO CON LEGGE 27.10.1993, N.423;
VISTA
LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;
VISTA
LA LEGGE 15.03.1997, N.59;
VISTO
IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998 N. 233;
VISTO
IL D.P.R. 28.12.2000, N.445;
VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO "SCUOLA" SOTTOSCRITTO
- A SEGUITO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO - IL 26 MAGGIO 1999;
VISTO
IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 31 AGOSTO
1999;
VISTO
IL D.P.R. 6.11.2000 N. 347 CON IL QUALE E’ STATO EMANATO IL REGOLAMENTO RECANTE
NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;
VISTO
IL D.M. 30.1.2001 CONCERNENTE LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI
DI LIVELLO NON GENERALE;
VISTO
IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE
DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2001/2002 SOTTOSCRITTO IN DATA 12
APRILE 2001;
RITENUTO
DI DOVER STABILIRE AI SENSI DELL’ART. 462 DEL D. L.VO N. 297/94 PER L’ANNO SCOLASTICO
2001/2002, I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, I DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI
DEBBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E GLI ADEMPIMENTI PROPRI DEI
PROVVEDITORATI AGLI STUDI ;
SENTITE
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO SULLA MOBILITA’ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER
L’ANNO SCOLASTICO 2001/2002;
O
R D I N A :
-
ART. 1 -
CAMPO
DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA
La
presente ordinanza disciplina la mobilita' dei dirigenti scolastici per l’anno
scolastico 2001/2002, salvo gli eventuali adeguamenti che dovessero rendersi
necessari; le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione
delle disposizioni del contratto
integrativo nazionale, concernente la mobilità dei dirigenti
scolastici citati in premessa.
- Le presenti
disposizioni sono pubblicate dai Provveditorati agli Studi, mediante affissione
ai rispettivi albi. Di tale pubblicazione viene data comunicazione all’Ufficio
Scolastico Regionale.
-
ART. 2 -
TERMINI
PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento dei dirigenti
scolastici compreso quello di cui all’art. 5 del C.C.D.N. sulla mobilità,
è fissato al 21 maggio 2001.
2.
I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti,
definiti secondo i criteri previsti dall’art. 6 del C.C.D.N. sono i seguenti:
-
termine ultimo per la comunicazione al CED delle domande
di
mobilita’ e dei posti disponibili....................................5
luglio
-
pubblicazione dei movimenti............................................25
luglio
4.
Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda e’ fissato
a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti
disponibili.
-
ART. 3 -
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
I
dirigenti scolastici devono presentare le domande di trasferimento e/o di passaggio,
tramite la scuola di titolarità, al competente Provveditorato agli Studi,
entro il termine fissato dal precedente art.2, mediante raccomandata o consegna
a mano. Ai fini della tempestività della presentazione delle domande
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o la ricevuta con il
protocollo e la data dell’avvenuta consegna alla scuola di titolarità.
I dirigenti scolastici devono presentare le domande in conformità del
modulo domanda (allegato A per i trasferimenti, allegato B per i passaggi),
secondo le istruzioni esplicative contenute negli allegati C e D. In caso di
esonero dagli obblighi di istituto il dirigente deve presentare domanda direttamente
al competente Provveditorato agli Studi.
- Il personale
che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, deve presentare
la domanda di trasferimento direttamente al Provveditorato agli Studi dell’ultima
sede di titolarità entro il termine di cui al precedente art. 2.
- Il personale
destinato all’estero può presentare domanda di mobilità a condizione
che non abbia perduto la titolarità della sede nel territorio metropolitano.
La domanda deve essere inviata per il tramite del capo dell’ufficio dal quale
dipende.
- Il personale
di cui all’art. 5, comma 1, del C.C.D.N., relativo alla mobilità dei
dirigenti scolastici, nel caso in cui non abbia ottenuto alcuna sede tra quelle
richieste nel corso dei movimenti, deve presentare, entro 5 giorni, dalla
pubblicazione dei movimenti relativi all’anno scolastico 2001/2002, nuova
domanda per l’assegnazione della sede. Nella domanda di cui al presente comma,
l’interessato deve indicare, in ordine prioritario, le sedi di province di
altre regioni ove intende essere assegnato in caso di indisponibilità
di posti nella regione. In tale ultima ipotesi, il Provveditorato agli Studi
competente trasmette la domanda dell’interessato ad altro Provveditorato agli
Studi, tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse.
Ai
fini dell’assegnazione delle sedi sono considerati disponibili i posti che
si rendono vacanti dopo i trasferimenti ed i passaggi.
- Le domande dei
dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli della Valled'Aosta, intese ad ottenere
il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale,
devono essere inviate al Provveditorato agli Studi di Torino.
- Le domande debbono
contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1);
comune e scuola di titolarita'; scuola o ufficio presso il quale presta servizio
per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico
(2). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti
allegati.
- In caso di richiesta
contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare
una sola delle domande essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla
documentazione allegata alla prima.
- Dette domande
devono essere corredate della documentazione attestante il possesso dei titoli
per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate
al contratto sulla mobilita’, nonché da ogni altra certificazione richiesta
dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza. Le domande di passaggio
devono contenere l’indicazione dell’abilitazione, ove necessaria per ottenere
il passaggio, e/o della laurea.
- I titoli di
servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati
dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione
personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
- I titoli valutabili
per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato
nell’art. 11 del contratto sulla mobilita’.
- Le dichiarazioni
mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
---------------
(1)
Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita;
(2)
Il personale per qualsiasi motivo senza sede deve indicare soltanto i dati relativi
alla sede di servizio.
-
ART. 4 -
DOCUMENTAZIONE
DELLE DOMANDE
- Le domande,
con esclusione di quelle del personale di cui all’articolo precedente, comma
4, sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo.
- La valutazione
delle esigenze di famiglia e dei titoli avviene ai sensi delle tabelle di
valutazione allegate al contratto sulla mobilita' ed è effettuata esclusivamente
in base alle dichiarazioni o alla documentazione, ove richiesta, in carta
semplice, che gli interessati hanno prodotto nei termini, unitamente alla
domanda (1).
3.
Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni
impartite nelle predette tabelle di valutazione.
- Relativamente
alle tabelle di valutazione, allegato A, lettera C) del punto II - esigenze
di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta o permanente impossibilita'
di dedicarsi a proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione
o copia autenticata della stessa, rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti
commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto
II - esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge
o del genitore deve essere documentato con dichiarazione personale redatta
a norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 o con certificato rilasciato dall'istituto
di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare
di necessita' la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere,
invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero
o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico
militare. L'interessato deve, altresi', comprovare con dichiarazione personale,
redatta a norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che il figlio, il coniuge,
il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per
trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto
di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli
tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo
deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica
o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
L'interessato deve comprovare sempre con dichiarazione personale, che il figlio
tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto
per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una
struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere
sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché
in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto
a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto
dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta
dichiarazione la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
- A norma del
D.P.R. n. 445/2000 l'interessato può attestare con dichiarazioni personali
l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita),
lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di
parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle
medesime (2), l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso
per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i perfezionamenti
post universitari, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione
del punteggio previsto dalla lettera E) della tabella, nella relativa dichiarazione
e/o certificazione deve essere indicata la durata, minima annuale, del corso
con il superamento della prova finale.
- Il personale
che chiede il passaggio deve documentare, anche mediante dichiarazione personale,
a pena di esclusione, il possesso della abilitazione o abilitazioni, ove richieste.
- Ai sensi dell'art.
7 - comma 1 - del D.P.C.M. 27/10/1994 n. 770 il dirigente scolastico che a
seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite,
intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve documentare
di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli
ultimi tre anni nella sede richiesta.
- I Provveditorati
agli Studi possono procedere, se ne ravvisino l’opportunità, ad una
verifica d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate
(4).
- Le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dal D.P.R. n. 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
vigenti in materia.
--------------
(1)
Nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che i punteggi
riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento
preadottivo o in affidamento.
(2)
La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale
dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica o con
dichiarazione personale redatta ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000
nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione
anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione
all’albo del Provveditorato agli Studi dell’O.M. concernente la mobilità.
(3)
Nel caso in cui la certificazione dell'inclusione in graduatoria di merito
di concorso per esami debba - trattandosi di concorso nella scuola materna,
elementare e secondaria di primo grado - essere rilasciata dal medesimo Provveditorato
agli Studi della provincia di presentazione della domanda di trasferimento,
è applicabile la disposizione di cui al D.P.R. 445/2000 relativa agli
accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato, in luogo della presentazione
del certificato di superamento del concorso, può presentare una dichiarazione
personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi
del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
(4)
Le procedure di controllo sono seguite secondo quanto previsto dal D.P.R.
445/2000.
-
ART. 5 -
RINUNCE,
REVOCHE E RETTIFICHE ALLE DOMANDE
1.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande
di trasferimento e/o di passaggio non è più consentito integrare
o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già
espresse, né l’allegata documentazione.
2.
E' consentita la rinuncia alle domande di movimento presentate. La richiesta
di rinuncia deve essere inviata direttamente al competente Provveditorato
agli Studi di titolarità dell’interessato e viene presa in considerazione
soltanto se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo
per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1) così come previsto
all’art. 2 della presente O.M..
3.
L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia
di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende
rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso deve
chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia. In mancanza
di tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di
movimento.
4.
Non è ammessa la revoca, a domanda, del trasferimento concesso, salvo
che tale revoca venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente
comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante.
Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti
già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di
revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un
provvedimento espresso.
------------------------------------
(1)
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
-
ART. 6 -
PUBBLICAZIONE
DEL MOVIMENTO
I
trasferimenti ed i passaggi dei dirigenti scolastici sono disposti dai Direttori
Generali dei competenti Uffici scolastici regionali sulla base della valutazione
delle domande effettuate secondo i criteri contenuti nella presente ordinanza,
entro il termine fissato nel precedente art.2. Gli Uffici scolastici regionali
dopo aver ricevuto comunicazione della avvenuta conclusione delle operazioni
relative ai trasferimenti ed ai passaggi, provvedono all'immediata affissione
all'albo dei movimenti effettuati.
Dell’affissione
all’albo e dell’avvenuto movimento, viene data comunicazione agli interessati
per il tramite dei Provveditorati agli Studi.
- Al personale
che ha conseguito il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione
del provvedimento presso la scuola dove è titolare. Tale comunicazione
viene inviata per conoscenza, qualora trattasi di personale proveniente da
altra provincia, al Provveditorato agli Studi di provenienza.
-
ART. 7 -
RICORSI
Avverso i
provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati possono proporre
ricorso gerarchico, in carta semplice, al Ministro della Pubblica Istruzione
nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo del movimento.
Il ricorrente invia, entro gli stessi termini, copia del ricorso al Provveditorato
agli Studi a cui è stata indirizzata la domanda di movimento.
Il
ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo, di cui
al successivo articolo 10.
- I ricorsi debbono
contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono diretti, del provvedimento
impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di diritto, la data, la sottoscrizione,
gli estremi della notifica agli eventuali controinteressati.
- I ricorsi si
considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata, con avviso
di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il ricorso sia presentato
direttamente al Provveditorato agli Studi, questi ne rilascia ricevuta.
- I ricorrenti
hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al precedente
comma 1, degli atti, in base ai quali i movimenti sono disposti.
- La notifica
del ricorso ai controinteressati è fatta a mezzo di ufficiale giudiziario
o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il ricorrente
non possa venire a conoscenza del domicilio o della residenza del controinteressato,
la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo del
Provveditorato agli Studi.
- Il Provveditorato
agli Studi, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica
il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati e individuabili sulla
base dell'atto impugnato. I controinteressati hanno facoltà di produrre
le proprie deduzioni entro venti giorni dalla data di ricezione della notifica.
- Il Provveditorato
agli Studi adito trasmette, entro dieci giorni, al competente Ufficio per
il contenzioso del personale scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione
il ricorso debitamente protocollato, precisando la data dell’avvenuta notifica
del medesimo ai controinteressati, nonché la data di pubblicazione
dei risultati del movimento oggetto del ricorso.
- Lo stesso Provveditorato
agli Studi trasmette le proprie deduzioni al riguardo ed ogni documentazione
utile per la decisione del ricorso, ivi comprese le certificazioni relative
ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il ricorso sia stato specificamente
proposto avverso il movimento (in particolare, punteggi e sede attribuita)
di altri dirigenti.
- Resta ferma
la possibilità di disporre, da parte dell’ufficio che ha emanato il
decreto, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi
ai trasferimenti e passaggi disposti. Di tali rettifiche andranno informati
tutti i Provveditorati agli Studi coinvolti nelle consequenziali modifiche.
- L’organo preposto
decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Decorso il
termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che
l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso s'intende respinto
a tutti gli effetti.
- E’ ammesso,
avverso i provvedimenti di mobilità territoriale e professionale dei
dirigenti scolastici, ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice
del lavoro ai sensi dell’art. 68 e 69 del testo aggiornato del decreto legislativo
n. 29 del 3.2.1993 (supplemento ordinario della G.U. n. 119 del 25.5.1998),
successivamente integrato e modificato dal D.L.vo del 29 ottobre 1998 n.387.
-
ART. 8 -
FASCICOLO
PERSONALE
- A norma dell’
art. 27 della legge 31.12.1996 n.675 e successive modificazioni ed integrazioni
i dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere
utilizzati nelle operazioni solo per fini istituzionali e per l’espletamento
delle relative procedure; i medesimi dati possono essere comunicati o diffusi
ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art.
27.
Per
quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si rammentano
i principi generali definiti dal recente decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, in
materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
Tali
principi rilevano con riferimento
-
alle modalità del trattamento "atte ad assicurare il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato"(art.2).
-
al tipo dei dati trattati "essenziali per svolgere attività istituzionali"
(art.3)
-
alle operazioni eseguibili "strettamente necessarie al perseguimento delle
finalità per le quali il trattamento è consentito"(art.4).
- I fascicoli
personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dei Provveditorati
agli Studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione
entro il 31 agosto.
-
ART. 9 -
1. Gli aspiranti
al trasferimento o al passaggio possono esprimere nell'apposita sezione
del modulo domanda fino a 15 preferenze. le preferenze potranno essere del
seguente tipo:
a) circolo,
scuola o istituto;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia.
2. L’indicazione
di una delle preferenze contrassegnate con le lettere b, c e d, dà
la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutte le istituzioni
scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del distretto,
del comune o della provincia.
3. Le
preferenze, sia a livello di singola scuola, come a livello di distretto,
comune, provincia debbono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione
riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati, e comunque
disponibili presso ciascun Provveditorato agli Studi. La denominazione ufficiale,
che è costituita sia per le scuole che per i distretti, i comuni e
le province da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta
integralmente, comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel
caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale
il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice
non significativo la preferenza medesima verrà considerata come non
espressa, salvo reclamo, prodotto entro i termini previsti dal successivo
art. 10, comma 5.
4. Le
preferenze, che possono riferirsi anche a più province, sono elencate
nell'ordine prescelto dall'aspirante utilizzando, indifferentemente, uno o
più dei tipi di indicazione previsti (scuole, distretti, comuni, province).
L’aspirante al trasferimento e/o al passaggio è tenuto a barrare le
righe non utilizzate della sezione f del relativo modulo domanda.
5. L'espressione
della preferenza "provincia", può comportare il trasferimento del richiedente
anche in istituzioni scolastiche appartenenti a comuni isolani facenti parte
del territorio della provincia stessa. Pertanto l'aspirante al trasferimento
che voglia escludere la possibilità di assegnazione nelle isole deve
evitare di esprimere la preferenza territoriale "provincia" e utilizzare gli
altri codici relativi a preferenze territoriali. Comunque, nelle province
in cui sono presenti comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti in
cui ricadono e indicati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto
la dicitura "isole della provincia". Pertanto l'aspirante che intende chiedere
tutti i comuni isolani della provincia può esprimere tale preferenza
indicando "isole della provincia" e relativo codice presente nell'elenco ufficiale
delle scuole.
6. Qualora
un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed insieme
altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza
sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune, sia per tutte
le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub comunali, nel secondo
caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti
intercomunali.
7. Il
dirigente scolastico deve altresì precisare nell'apposita sezione "E"
del modulo domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio)
intenda dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare è disposto
con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio.
-
ART. 10 -
ADEMPIMENTI
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Il competente
Provveditorato agli Studi procede d’ufficio ad assegnare la sede di titolarità
ai dirigenti scolastici di cui all’art. 8, comma 2, del C.C.D.N. concernente
la mobilità dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2001/2002,
in tempo utile rispetto al termine previsto dall’art. 2, coma 1, della presente
ordinanza.
- La segreteria
scolastica procede all’acquisizione della domanda del dirigente scolastico
utilizzando le apposite procedure del sistema informativo, secondo le specifiche
istruzioni operative. Effettuate tali operazioni, la segreteria deve inviare
al competente Provveditorato le domande originali di trasferimento e/o di
passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima
fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande
stesse.
- Il competente
Provveditorato agli Studi, verificato che le domande, di trasferimento e/o
di passaggio, sono state redatte in conformità degli appositi moduli
riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa
documentazione, accerta l'esatta corrispondenza fra la documentazione allegata
e quella elencata, notifica all’interessato presso la sua sede di servizio
l’avvenuta convalida della domanda.
- Prima di procedere
alla valutazione deve essere verificato - nel caso siano state espresse preferenze
per scuola con lingua di insegnamento diversa dall'italiano - il possesso
dei requisiti specifici di accesso previsti dalla vigente normativa. Ove tale
verifica dovesse avere esito negativo, le relative preferenze devono essere
annullate.
- Il dirigente
scolastico ha facoltà di produrre, entro 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione, eventuale motivato reclamo allo stesso ufficio che ha
proceduto alla valutazione della domanda. In tale sede ed entro il termine
suddetto l’aspirante può anche richiedere, in modo esplicito, al competente
Provveditorato agli studi, le opportune rettifiche a preferenze già
espresse nel modulo domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice
meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre
nella domanda. In tal caso il competente Provveditorato agli Studi procede
alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in
caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa
di cui all'art. 9, comma 3, delle presenti disposizioni.
- Tutti i dirigenti
scolastici perdenti posto, di cui all’art.8, comma 3, del contratto sulla
mobilità dei dirigenti scolastici, titolari di istituti oggetto di
provvedimenti di dimensionamento, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento,
compilando la sezione "E" del modulo domanda, concernente la situazione di
perdente posto. Il competente ufficio accerta che il punteggio indicato, relativo
a tale posizione, corrisponda a quello con cui il dirigente scolastico è
stato incluso nelle graduatorie di cui all’art.17 del contratto sulla mobilità
dei dirigenti scolastici. Tali graduatorie sono pubblicate all’albo del Provveditorato
agli studi entro 15 giorni dal termine fissato per l’acquisizione delle domande
di mobilità.
- Successivamente
alla definizione di eventuali reclami la copia conforme autenticata delle
domande con la relativa documentazione deve essere subito inviata al competente
Ufficio per il contenzioso del personale scolastico del Ministero della Pubblica
Istruzione per la definizione degli eventuali ricorsi. Gli originali devono
rimanere all'ufficio che ha proceduto alla valutazione.
La
presente ordinanza sarà sottoposta ai controlli di legge.
Roma 18.4.2001
IL
MINISTRO
Tullio
De Mauro