Protocollo
di intesa tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento
delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati
Il Ministero
della Pubblica Istruzione nella persona del Ministro Prof. Tullio De Mauro,
il Ministero della Sanità nella persona del Ministro Prof. Umberto Veronesi,
il Ministero per la Solidarietà Sociale nella persona del Ministro On.le
Livia Turco
VISTA la legge 31 dicembre 1991, n. 276 recante "Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989)";
VISTO il Piano d'Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo
sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001 adottato ai sensi dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
CONSIDERATO in particolare che il Piano d'Azione recita testualmente:
"Sul versante della tutela della salute intesa come benessere, l'impegno del
Governo sia attraverso il Piano Sanitario Nazionale che attraverso il Progetto
Obiettivo Materno Infantile punta (...) - a garantire che il bambino sia curato
in ospedale soltanto nel caso in cui l'assistenza di cui ha bisogno non possa
essere fornita a pari livello a domicilio o presso ambulatori, garantendo comunque
la presenza in ospedale dei genitori o di persone ad essi gradite, il ricovero
in strutture idonee all'età dei minori e comunque non in strutture dedicate
agli adulti, la possibilità di usufruire anche di spazi ludici e di studio
...";
VISTA la Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale adottata
con la Risoluzione del 13 maggio 1986;
CONSIDERATO che il periodo di ospedalizzazione, nel caso di degenze medie
e medio-lunghe, comporta, per il bambino e l'adolescente, un allontanamento
traumatico dal proprio ambiente quotidiano e una conseguente forzata interruzione
delle relazioni socio-affettive e scolastiche;
CONSIDERATO che la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 ha elevato l'obbligo
d'istruzione da otto a 9 anni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado";
VISTA la Circolare Ministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione
n. 353 del 7 agosto 1998 "Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione
di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ed in particolare
l'art.4 lettera l;
RITENUTA l'opportunità di promuovere concretamente la fruizione
del diritto al gioco, alla salute, all'istruzione ed al mantenimento di relazioni
affettive familiari ed amicali per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e
le ragazze affetti da patologie gravi che ne determinano periodi di degenza
ospedaliera ovvero domiciliare;
CONSIDERATO che sono già in atto proficuamente numerose convenzioni
a carattere locale tra uffici scolastici, aziende ospedaliere ed enti locali
che garantiscono il servizio scolastico ai bambini e adolescenti delle scuole
materne, elementari, medie e superiori;
RITENUTO che l'attività didattica, rivolta ai bambini e adolescenti
ricoverati nelle strutture ospedaliere, riveste un ruolo rilevante in quanto
garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento
o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
CONSIDERATA la necessità anche alla luce delle pregresse positive
esperienze di un coordinamento e potenziamento delle attività in atto
che vedano presenti e coinvolti ulteriori soggetti sociali;
CONSIDERATO che il seguente protocollo deve intendersi come modello di
riferimento per più specifici e dettagliati strumenti di collaborazione
tra tutti i soggetti - istituzionali e non - interessati;
CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUEil Ministero per la Solidarietà Sociale si impegna:
a proporre, alle Regioni ed agli enti locali impegnati nell'applicazione della
legge 285/97, di riservare una particolare attenzione - fin dalla stipula degli
accordi di programma previsti dall'articolo 2 della legge citata - alla necessità
di promuovere una progettazione integrata di interventi che - a valere sulle
risorse finanziarie disponibili con la legge 285 e nei limiti delle rispettive
disponibilità - sia mirata alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini
di minore età ospedalizzati o costretti a lunghi periodi di degenza domiciliare.
Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna:
1. a garantire l'attuazione del diritto allo studio dei bambini e adolescenti
ospedalizzati istituendo corsi di studio per le scuole di ogni ordine e grado
in presenza di un significativo numero di minori ricoverati e organizzando,
altresì, forme di istruzione domiciliare qualora la grave patologia in
atto non preveda il ricovero, ma impedisca, nel contempo, la frequenza della
scuola per almeno 30 giorni. A tal fine il Ministero della Pubblica Istruzione
si impegna a fornire personale docente ed A.T.A. (Amministrativo Tecnico ed
Ausiliario) nei limiti delle dotazioni organiche provinciali;
2. a promuovere iniziative di formazione specifica per il personale docente
d'intesa con le OO.SS.; 3. a considerare la scuola ospedaliera tra gli interventi
prioritari previsti in applicazione della legge n. 440 del 18 dicembre 1997
relativa all'ampliamento dell'offerta formativa.
Il Ministero della Sanità si impegna:
a definire insieme alle Regioni un programma di specifici interventi, da realizzarsi
con le AA.SS.LL e le AA. OO., volti a garantire:
1. locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività didattica
e ludica, nonché le attività di integrazione tra progetto didattico
e progetto terapeutico, consentendo contestualmente l'utilizzo di detto spazio
per le attività di aggiornamento del personale docente e sanitario; 2.
l'individuazione dei reparti nei quali dovrà funzionare il servizio scolastico;
3. la definizione degli orari in cui dovrà svolgersi - nel rispetto dell'interesse
del bambino degente - l'intervento scolastico;
4. la collaborazione del personale medico alla formazione ed all'aggiornamento
dei docenti ospedalieri in ordine alle conoscenze mediche e psicologiche utili
all'attività didattica;
5. informazioni e misure di carattere profilattico a tutela sia dell'alunno
malato che del personale docente;
6. l'estensione della copertura assicurativa prevista per il personale ospedaliero
anche al personale scolastico che opera nell'ospedale, al quale consentire anche
la fruizione dei servizi previsti per il personale ospedaliero (mense, posteggi,
etc.) alle stesse condizioni; 7. ogni utile supporto logistico per strumenti
telematici e tecnologici al fine di favorire l'istruzione a distanza.
Allo scopo di favorire il coordinamento necessario alla realizzazione delle
attività previste dal presente Protocollo, le strutture scolastiche e
quelle ospedaliere daranno vita ad appositi Comitati operativi "scuola-ospedale"
costituiti dagli operatori referenti di entrambe i settori.
Il presente Protocollo ha la durata di anni due a decorrere dalla data della
stipula e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni salva diversa
determinazione delle parti.
Roma, 27 settembre 2000
Il Ministro per
la solidarietà sociale
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Il Ministro della Sanità