SCHEMA
Regolamento, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni;
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed il successivo Regolamento di attuazione dell'art.1 della citata legge approvato con D.M. n.323/1999
VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n.59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8;
VISTA la legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, ed in particolare gli articoli 3 e 6;
VISTO il Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, adottato con Decreto ministeriale n°234 del 26 giugno 2000, ai sensi dell'articolo. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275;
VISTO il programma quinquennale di progressiva attuazione della Legge n°30/2000 di riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Commissioni parlamentari in data 17 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della citata Legge n°30/2000;
CONSIDERATO che la Camera dei Deputati con risoluzione n.6-00155 del 12 dicembre 2000 e il Senato della Repubblica con risoluzione n.6-00057 del 21 dicembre 2000, impegnano il Governo ad attuare l'ipotesi che prevede, per le prime due classi della scuola di base, l'inizio della riforma nell'anno scolastico 2001-2002
RITENUTA la necessità dare attuazione a partire dall'anno scolastico 2001/2002 agli impegni sui tempi e le modalità di attuazione della citata Legge n.30/2000, previsti dalle citate Risoluzioni parlamentari, con conseguente e graduale soppressione delle disposizioni emanate in materia dal Decreto n.234/2000 per i curricoli sperimentali e di ordinamento funzionanti nelle scuole elementari, medie ed istituti comprensivi, ai sensi dell'articolo del citato Decreto;
CONSIDERATO che le citate Risoluzioni parlamentari prevedono che la formulazione degli indirizzi riferiti alle singole parti del programma quinquennale di attuazione valgono, in fase di prima attuazione come parere sulle linee e gli indirizzi di cui all'art.8 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, richiamato dall'articolo 6, comma 6 ultima parte della legge n.30/2000;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nella adunanza del 2001;
SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 2001;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma3, della citata legge 400 del 1988 (nota n. del 2001)
ADOTTA
il seguente regolamento
ART.
1
(Obiettivi generali del processo formativo)
1. Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 n.275 il curricolo della scuola di base, che ha la durata di sette anni.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10 febbraio 2000 n.30 e per le finalità di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.275/99 gli obiettivi generali del processo formativo della scuola di base sono i seguenti:
3. L'allegato documento, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, contiene le indicazioni per l'attuazione del curricolo obbligatorio da parte di ciascuna istituzione scolastica.
ART.
2
(Orario obbligatorio dei curricoli)
1. L'orario obbligatorio annuale complessivo del curricolo della scuola di base risulta dalla somma del monte ore previsto per gli ambiti disciplinari e le singole discipline, di cui al successivo comma 3, dalle ore settimanali di insegnamento della religione cattolica, di cui al comma 5, e dalle 200 ore annuali della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche.
2. In relazione a specifiche esigenze delle famiglie, socioculturali e didattiche, il monte ore della quota annuale obbligatoria, riservata alle istituzioni scolastiche, può essere incrementato fino a 330 ore.
3. Ai fini di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99 il monte ore annuale degli ambiti disciplinari e delle singole discipline è articolato negli anni come segue:
4. Ai fini del progressivo sviluppo del curricolo, le istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, tenuto conto delle caratteristiche dei differenti saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione dell'insegnamento e della valorizzazione delle competenze dei docenti, anche in relazione alla dimensione collegiale dell'attività didattica.
5. In attesa della necessaria revisione di taluni punti dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 14 dicembre 1985, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985 n.751, modificata dalla successiva Intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990 n.202 e della revisione dei curricoli per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola di base, a norma del punto 1.2 della suddetta Intesa, all'insegnamento della religione cattolica nella scuola di base sono assegnate per i primi cinque anni due ore settimanali e per gli ultimi due anni un'ora settimanale. Fino all'elaborazione dei curricoli sopra citati le istituzioni scolastiche potranno adottare i programmi di insegnamento sperimentati negli anni scolastici 1998-1999 e 1999-2000, in base alla C.M.n.415 del 14 ottobre 1998.
ART.
3
(Obiettivi specifici di apprendimento)
1. Le istituzioni scolastiche perseguono gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni definiti nell'allegato Documento.
2. Il perseguimento dei suddetti obiettivi si realizza attraverso percorsi di studio e di apprendimento che l'istituzione scolastica adotta nella propria autonomia, sulla base anche dei contenuti riportati nell'allegato Documento.
3. Le istituzioni scolastiche definiscono le discipline costituenti la quota obbligatoria loro riservata in applicazione del presente decreto, garantendo il carattere unitario del sistema d'istruzione e valorizzando il pluralismo culturale e territoriale.
ART.
4
(Limite della flessibilità di compensazione)
1. La flessibilità temporale per realizzare compensazione fra discipline della quota nazionale del curricolo è fissata nel limite di trentatre ore annuali.
ART.
5
(Curricolo obbligatorio delle scuole)
1. Ciascuna istituzione scolastica determina nel Piano dell'Offerta Formativa il proprio curricolo obbligatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99 commi 2-3-4-5-e 6 e sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall'allegato documento.
ART.
6
(Valutazione degli alunni)
1. La valutazione degli alunni si svolge con particolare riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze, secondo i criteri riportati nell'allegato documento.
2. Il curricolo della scuola di base si conclude con un esame di stato dal quale emerge anche una indicazione orientativa e non vincolante per il proseguimento degli studi.
ART.
7
(Standard relativi alla qualità del servizio)
1. Gli standard di qualità del servizio delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 8, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, sono periodicamente definiti dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione , in attuazione della annuale Direttiva ministeriale, prevista dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo del 20 luglio 1999 n.258.
ART.
8
(Organizzazione dei percorsi formativi per gli adulti)
1. Con separato provvedimento, dopo la definizione dei curricoli della scuola secondaria, sono stabiliti i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi per gli adulti da attuare nel sistema integrato di Istruzione, formazione, lavoro , previsti dall'articolo 8 comma 1 lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
ART.
9
(Scuola dell'infanzia)
1. Al fine di assicurare la continuità del curricolo, la scuola di base si raccorda con la scuola dell'infanzia, di durata triennale, che costituisce parte integrante del sistema educativo nazionale d'istruzione.
2. A partire dall'anno scolastico 2001-2002 e fino alla completa revisione degli Orientamenti della scuola materna, in attuazione dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell'8 marzo 1999, le istituzioni scolastiche definiscono, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, il curricolo per gli alunni della scuola dell'infanzia, sulla base degli obiettivi generali di cui all'art.2 della legge n.30/2000, degli Orientamenti delle attività educative, adottati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 1991 e delle indicazioni contenute nell'allegato documento.
ART.
10
(Disposizioni di prima applicazione)
1. I curricoli della scuola di base entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 2001-2002 per le prime due classi e si attuano nelle scuole elementari, nelle scuole medie e negli istituti comprensivi fino all'adozione dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 6 comma 6 della citata Legge 10 febbraio 2000, n°30.
ART.
11
(Disposizioni transitorie)
1. A partire dall'anno scolastico.2001-2002 e fino all'anno scolastico 2006-2007 gli alunni che frequentano le classi successive alle prime due, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, continuano a seguire i programmi didattici per la scuola primaria approvati con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 n.104 ed i programmi per la scuola media approvati con Decreto 9 febbraio 1979.
2. Le scuole elementari, le scuole medie e gli istituti comprensivi possono, nell'esercizio dei poteri di autonomia attribuiti dal citato Decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, riorganizzare i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni. In tal caso può essere consentito in sede di scrutinio a singoli o a gruppi di alunni il passaggio anticipato alla classe successiva a quella di ammissione , secondo le modalità attuative previste dall' annuale ordinanza per lo svolgimento degli scrutini. Resta fermo l'obbligo di sostenere l'esame di licenza media.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio della Programmazione Economica
Il Ministro della Pubblica Istruzione