Firmato il contratto dei dirigenti scolastici


E’ stata firmata il 10 gennaio l’intesa per il nuovo contratto dei dirigenti scolastici, scongiurando cosi’ lo sciopero gia’ previsto per il giorno 11 gennaio.

I punti essenziali del primo contratto dei dirigenti delle scuole autonome sono i seguenti:
1) Sono stati investiti 48,03 milioni di Euro;
2) i capi di istituto entrano nella dirigenza pubblica. Il loro stipendio base sarà ora di 36.150 Euro annui lordi;
3) è stata cancellata l'anzianità; nessun dirigente - fatta salva la retribuzione individuale maturata nella vecchia carriera - avrà più la progressione automatica della carriera;
4) l'assunzione del dirigente avviene tramite incarico temporaneo, da 2 a 7 anni massimo (rinnovabile), conferito dal dirigente regionale competente anche con criterio di rotazione;
5) la mobilità a domanda viene prevista solo in casi limitati, i cui criteri sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale;
6) la retribuzione del dirigente dipenderà da due fattori qualitativi. La posizione (l'importanza e il livello di responsabilità dell'incarico che gli viene conferito dal dirigente regionale) e i risultati della usa azione direzionale (responsabilità per i risultati raggiunti). Pertanto la retribuzione del dirigente scolastico è ora articolata in: a) stipendio base, b) retribuzione (variabile) di posizione e c) retribuzione (variabile) di risultato (merito);
7) gli organici dei dirigenti scolastici (9.800) sono definitivamente articolati a livello regionale (fino a ieri erano tutti dipendenti dal Ministero). Tale livello diventa il riferimento reale per la definizione del rapporto di lavoro, che sarà gestito dal dirigente generale regionale;
8) è stata meglio definita la valutazione, il cui meccanismo è sottoposto a verifica annuale, per evitare che diventi irrilevante o poco significativa sotto il profilo della carriera e della motivazione dei migliori;
9) per la prima volta in un contratto della scuola viene inserito l'istituto del licenziamento (revoca dell'incarico) per giusta causa e giustificato motivo (scarso rendimento, valutazione negativa, ecc., art. 2119 del c.c.), e così cessa l'attività della commissione di disciplina presso il CNPI (consiglio nazionale della pubblica istruzione). Tutto con il sistema disciplinare si ispira a quello privatistico con l'introduzione delle procedure di conciliazione ed arbitrato. La restituzione al ruolo di provenienza (cioè all'insegnamento) è previsto solo nel caso di non superamento del periodo di prova. (RdS)

12 gennaio 2002