Circolare
ministeriale 14 marzo 2002, n. 31
Prot. n. 5442
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI - UFF. I
Oggetto: Esami di Stato. Formazione delle commissioni. Anno scolastico 2001-2002
Con la presente
circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla circolare
ministeriale n.23 del 28 febbraio 2002, su aspetti particolari relativi
alle operazioni di formazione delle commissioni.
1. Numero dei componenti delle commissioni.
Il D.M. n.9 del 25.1.2002 ha stabilito il numero dei commissari per ciascun
indirizzo di studi, in relazione ai programmi d'insegnamento. Fermo restando
l'obbligo di assicurare la designazione di commissari nel numero fissato dal
citato decreto, nel caso, tuttavia, che la specifica organizzazione delle cattedre
della scuola non consenta la costituzione di commissioni con il numero di commissari
previsto, rimane giustificato, per causa di forza maggiore, la designazione
di docenti nel numero pari immediatamente inferiore a quello indicato dal decreto
medesimo.
2. Docenti part-time.
Si ricorda che la circolare ministeriale n.24 del 1.2.1999 ha stabilito che
l'obbligo della presentazione della scheda è da intendersi come non vincolante
per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e per i docenti in semiesonero
sindacale, i quali, pertanto, hanno la facoltà, avendo i prescritti requisiti,
e non l'obbligo di presentare la scheda per la partecipazione agli esami come
Presidente. La medesima circolare ha precisato che i medesimi docenti possono
essere designati a svolgere la funzione di commissario della classe.
3. Docenti di sostegno.
I docenti di sostegno, ove siano in una delle condizioni indicate dall'art.2
del D.M. n.21 del 28.2.2002 hanno titolo a presentare la scheda di partecipazione
alle Commissioni in qualità di Presidente.
4. Docenti con 10 anni di servizio di ruolo.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale
titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di Presidente
dall'art.2 del D.M. n.21 del 28.2.2002, deve intendersi riferito al servizio
di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria superiore
ma anche negli altri gradi scolastici.
5. Sezioni associate.
Si precisa, al solo fine di fornire chiarimenti a seguito di quesiti pervenuti,
che le sezioni associate, corrispondenti di norma a corsi di studio accorpati
a corsi di diverso ordine o tipo negli istituti di istruzione superiore, saranno
trattate dal Sistema Informativo come sedi di esame, al pari delle sedi centrali
(con le eventuali succursali), delle sezioni staccate e delle sedi coordinate.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli